Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Sentenza n.30523 del 28/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAIMONDI Guido – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – rel. Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 12975-2019 proposto da:

O.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LIEGI 2, presso lo studio dell’avvocato MARIO ROSATI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato VITTORIO D’ERCOLE;

– ricorrente –

contro

LIDL SERVIZI IMMOBILIARI S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PO 16/B, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO LIMATOLA, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati ANDREA DELL’OMARINO, LORENZO CANTONE, OSVALDO CANTONE, CLAUDIO DAMOLI, ENZO PISA, GILDA PISA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2153/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 15/10/2018 R.G.N. 651/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/05/2021 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PAGETTA;

il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CELESTE ALBERTO, visto il D.L. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8 bis, convertito con modificazioni nella L. 18 dicembre 2020, n. 176, ha depositato conclusioni scritte.

FATTI DI CAUSA

1. La Corte di appello di Roma, pronunziando sul ricorso di O.R., ha confermato, con diversa motivazione, la sentenza di primo grado di rigetto dell’impugnativa di licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato all’ O. in data 30.12.2011 dalla datrice di lavoro Lidl Servizi Immobiliari s.r.l..

2. La Corte di merito, ritenuto fondato il motivo di gravame con il quale l’ O. aveva censurato la sentenza di primo grado per avere affermato essere a carico del ricorrente l’onere di contestazione delle affermazioni contenute nella memoria di costituzione della convenuta, ha ritenuto che l’esito della prova orale espletata in seconde cure aveva confermato la tesi della società in ordine all’assenza nel magazzino di *****, al quale l’ O. era addetto, di mansioni compatibili con lo stato di salute del lavoratore e dell’assenza negli altri stabilimenti della società datrice di mansioni compatibili con la sua professionalità.

3. Per la cassazione della decisione ha proposto ricorso O.R. sulla base di un unico motivo, la parte intimata ha resistito con tempestivo controricorso illustrato con memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c.

4. Il Procuratore Generale ha depositato requisitoria scritta ai sensi del D.L. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8 – bis, conv. con modif. dalla L. n. 176 del 2020, con la quale ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo di ricorso, parte ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione fra le parti rappresentato dall’accordo intervenuto con la società in merito al trasferimento dell’ O. presso altra società del gruppo dove avrebbe potuto prestare la propria attività lavorativa compatibilmente con le proprie condizioni di salute. Rappresenta che tale proposta implicava la configurabilità di un unico centro di imputazione tra la società datrice di lavoro e le altre società del gruppo e che, in conseguenza, la prestazione di lavoro avrebbe potuto essere effettuata indifferentemente in favore di qualsivoglia impresa appartenente al gruppo Lidl; evidenzia che la società datrice di lavoro, dopo essersi impegnata in tal senso, aveva negato la possibilità del trasferimento presso altra impresa e rappresentato la necessità delle previe dimissioni del lavoratore al fine della costituzione di un successivo contratto di lavoro con la Lidl Italia s.r.l.

2. Il motivo è inammissibile.

2.1. Occorre premettere in linea generale che la denunzia del vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, investe la ricostruzione fattuale alla base della sentenza che si impugna, ricostruzione che si assume inficiata dalla mancata considerazione di un fatto, nel senso di fatto storico – fenomenico, di rilievo decisivo nel senso che il relativo esame avrebbe comportato, con carattere di certezza e non di mera probabilità, un diverso esito della lite (ex plurimis, Cass. 21223 del 2018, Cass. n. 16812 del 2018).

2.2. Tali caratteristiche non sono declinabili in relazione alla circostanza della quale parte ricorrente denunzia omesso esame, vale a dire la esistenza di un accordo inter partes di trasferimento dell’ O. presso un’altra società del gruppo; ed invero l’accertamento da parte del giudice del merito di un accordo nei termini evocati dal ricorrente e della sua eventuale violazione da parte della società giammai avrebbe potuto incidere sulla verifica del giustificato motivo oggettivo di licenziamento ma, al più, sussistendone i presupposti, comportare l’affermazione della responsabilità per inadempimento della società datrice all’obbligo da questa assunto nei confronti del lavoratore.

2.3. Diversamente, ove la esistenza di tale accordo fosse venuta in rilievo quale elemento dimostrativo della configurabilità nell’ambito delle società del Gruppo Lidl di un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro. Ciò per le intuibili ricadute che tale prospettazione avrebbe imposto con riferimento alla verifica della possibilità di repechage che andava conseguentemente estesa al complesso delle società del Gruppo stante la loro configurazione unitaria.

2.4. Tanto premesso, la questione dell’esistenza di un unico centro di imputazione, presupposto ineludibile della dedotta possibilità di prestazione dell’attività lavorativa indifferentemente per ciascuna impresa del Gruppo, questione giuridica concettualmente diversa rispetto a quella della mera verifica della illegittimità del licenziamento con riferimento alla sola società datrice, non è stata affrontata dalla Corte di merito per cui parte ricorrente doveva dimostrarne la avvenuta rituale e tempestiva allegazione nelle fasi di merito.

2.5. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, infatti, “In tema di ricorso per cassazione, qualora una determinata questione giuridica – che implichi accertamenti di fatto – non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga la suddetta questione in sede di legittimità, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità, per novità della censura, ha l’onere non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di controllare “ex actis” la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa.” (Cass. n. 20694/2018, Cass. n. 1435 del 2013, Cass. n. 20518 del 2008, Cass. n. 22540 del 2006) giacché i motivi di ricorso devono investire questioni già comprese nel thema decidendum del giudizio di appello, essendo preclusa alle parti, in sede di legittimità, la prospettazione di questioni o temi di contestazione nuovi, non trattati nella fase di merito né rilevabili di ufficio.

2.6. Parte ricorrente non ha assolto a tale onere dimostrando che la questione dell’accordo o comunque della proposta di trasferimento, dedotta in prime cure, era stata specificamente devoluta al giudice di appello Invero la critica del lavoratore alla sentenza di primo grado, come emerge dallo storico di lite della sentenza impugnata (sentenza, pag. 5, secondo capoverso), confermato sul punto dalla esposizione della vicenda processuale operata nel ricorso per cassazione (ricorso, pag. 12, ultimo capoverso con prosecuzione alla pagina successiva), risultava esclusivamente incentrata sulla non corretta applicazione del principio di non contestazione con riferimento alla esistenza in azienda di altre mansioni compatibili con lo stato di salute del lavoratore, tema questo del tutto estraneo a quello relativo alla esistenza di un accordo di trasferimento, implicante, nella prospettazione dell’odierno ricorrente, la configurabilità di un unico centro di imputazione con altre società del gruppo.

2.7. Da tanto deriva la inammissibilità, per violazione del divieto di novum, della censura articolata con il motivo in esame ove intesa a far valere la omessa considerazione dell’accordo di trasferimento quale sintomatico della esistenza di un unico centro di imputazione fra le società del gruppo.

3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue il regolamento delle spese di lite secondo soccombenza.

4. Sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis (Cass. Sez. Un. 4315 del 2020).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida in Euro 3.000,00 per compensi professionali, Euro 200,00 per esborsi oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, il 20 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2021

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