Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Sentenza n.30524 del 28/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 1646-2015 proposto da:

M.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA OTRANTO 18, presso lo studio dell’avvocato ROSSELLA RAGO, rappresentato e difeso dall’avvocato ANTONIO VITO VERTONE;

– ricorrente –

contro

AZIENDA OSPEDALIERA REGIONALE SAN CARLO, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA COSSERIA 2, presso lo studio dell’avvocato ALFREDO PLACIDI, rappresentata e difesa dall’avvocato GERARDO DONNOLI;

– resistente con mandato –

avverso la sentenza n. 454/2014 della CORTE D’APPELLO di POTENZA, depositata il 08/07/2014 R.G.N. 940/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/05/2021 dal Consigliere Dott. NICOLA DE MARINIS;

il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MUCCI ROBERTO, visto il D.L. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8 bis, convertito con modificazioni nella L. 18 dicembre 2020, n. 176, ha depositato conclusioni scritte.

FATTI DI CAUSA

– Con sentenza dell’8 luglio 2014, la Corte d’Appello di Potenza confermava la decisione resa dal Tribunale di Potenza e rigettava la domanda proposta da M.G. nei confronti dell’Azienda Ospedaliera Regionale San Carlo, avente ad oggetto l’accertamento dell’essere stato il M. oggetto di dequalificazione, demansionamento e di atti persecutori diretti alla sua totale emarginazione comportanti mobbing, l’ordine all’Azienda Ospedaliera datrice di cessare con effetto immediato qualsiasi atto persecutorio e di emarginazione a carico del predetto e condannare l’Azienda medesima al risarcimento dei conseguenti danni patrimoniali e non patrimoniali, quantificabili in Euro 601.461,00 nonché ad un’ulteriore somma da determinare in via equitativa a titolo di danno esistenziale e da perdita di chance lavorativa.

La decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto non configurabile in termini di demansionamento, alla luce dell’interpretazione da dare alla relativa declaratoria contrattuale, il riconoscimento nei confronti del medesimo della qualifica di “Collaboratore amministrativo professionale addetto al settore legale – Categoria D”, con riferimento alla quale era stato riformulato il bando con cui l’Azienda Ospedaliera aveva indetto la selezione per la copertura di un posto originariamente qualificato come di “Collaboratore amministrativo professionale Avvocato – Categoria D”, sicché, coincidendo le mansioni effettivamente svolte dal M. presso il settore legale dell’Azienda Ospedaliera con la predetta qualifica, non poteva ritenersi illegittimo ex art. 2087 c.c. e fonte di danno professionale, nonostante il parere dell’ARAN asseritamente considerato ammissivo dal M., il rifiuto opposto dall’Azienda datrice alla richiesta dal primo avanzata di iscrizione nell’Albo speciale degli Avvocati della provincia di Potenza, come pure doveva escludersi la riconducibilità ad una ipotesi di mobbing le condotte dell’Azienda datrice a tale titolo denunciate ovvero la mancata partecipazione del M. ad un progetto, nel quale veniva inserito l’anno successivo, l’imposizione delle ferie nel periodo natalizio comunque rimesso alla determinazione del datore, cosicché dovevano ritenersi insussistenti e comunque non provati i lamentati danni non patrimoniali.

Per la cassazione di tale decisione ricorre M.G., affidando l’impugnazione a otto motivi, cui resiste, con controricorso, l’Azienda Ospedaliera;

Il Pubblico Ministero ha depositato la propria requisitoria, concludendo per il rigetto del ricorso;

L’Azienda Ospedaliera, controricorrente ha poi presentato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 276,420 e 437 c.p.c., deduce la nullità della sentenza impugnata per essere differente il collegio cui risulta riferita l’assunzione della decisione da quello innanzi al quale si era svolta l’udienza di discussione della causa.

Con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 220 del 2001, art. 42, artt. 15 e 17 del CCNL 7.4.1999 per il comparto Sanità e dell’Allegato 1 al medesimo CCNL, il ricorrente imputa alla Corte territoriale l’erronea interpretazione della declaratoria contrattuale di “Collaboratore amministrativo – Categoria D”, per aver escluso la lettura che ne ammette la riferibilità, in relazione alle previsioni dei due commi di cui si compone, a due differenti profili professionali, da considerarsi distintamente ai fini dell’accesso all’impiego.

Con il terzo motivo, rubricato con riferimento alla violazione e falsa applicazione della L.R. Basilicata n. 28 del 2007, art. 29 e dell’Avviso di selezione interna per la copertura di n. 1 posto di “Collaboratore amministrativo professionale – Avvocato Categoria D” allegato alla Delib. D.G. 3 giugno 2008, n. 791 dell’A.O.R. San Carlo, nonché degli artt. 97 e 113 Cost., il ricorrente ribadisce sotto lo specifico profilo del contrasto con le norme regionali sull’accesso all’impiego la censura relativa al disconoscimento all’interno della declaratoria Collaboratore amministrativo – Categoria D dello specifico profilo riferito al personale in possesso di titoli abilitativi.

Con il quarto motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 2113 c.c., art. 2077 c.c., comma 2, e art. 112 c.p.c., imputando alla Corte territoriale la ritenuta legittimità di provvedimenti che comportavano il mutamento della posizione professionale del M., conseguente all’erronea individuazione del profilo professionale spettante, legittimità viceversa esclusa, dalle norme invocate, stante l’inderogabilità del diritto alla qualifica per la quale, alla stregua dell’avviso di selezione, risultava essere stato assunto.

Con il quinto motivo, inteso a censurare la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52 e art. 2103 c.c., il ricorrente, sotto il profilo del disconoscimento del diritto del lavoratore a svolgere le mansioni per le quali è stato assunto, imputa nuovamente alla Corte territoriale di aver attribuito al M. una qualifica professionale non corrispondente a quella di assunzione.

Con il sesto motivo, posto sotto la rubrica “violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.c. c.p.c., omessa ed errata valutazione della documentazione e del materiale probatorio. Violazione dell’art. 112 e del principio della ricerca della verità materiale”, il ricorrente lamenta a carico della Corte territoriale di aver omesso o non adeguatamente valutato la documentazione prodotta e gli elementi emersi in sede istruttoria.

Nel settimo motivo la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. è prospettata in relazione all’error in procedendo lamentato a carico della Corte territoriale per non aver dato corso, omettendo a riguardo ogni pronunzia, all’accertamento di circostanze di cui era stata richiesta la prova testimoniale.

La violazione e falsa applicazione del D.M. n. 55 del 2014, art. 21 e delle annesse Tabelle parametri forensi è il vizio denunciato con l’ottavo motivo assumendo l’erroneità della statuizione resa dalla Corte territoriale in punto spese di lite per averle la Corte stessa determinate con riferimento ad un valore della causa non corrispondente al “valore indeterminabile” asseritamente ritenuto qui applicabile.

Il primo motivo deve ritenersi inammissibile, non dando il ricorrente conto, neppure con l’indicazione del componente del collegio giudicante asseritamente diverso, della denunciata non corrispondenza tra i nominativi risultanti dal dispositivo e quelli indicati nell’epigrafe della sentenza successivamente pubblicata. Quanto ai motivi dal secondo al settimo, che si rivelano tutti orientati a censurare la statuizione della Corte territoriale relativa al disconoscimento del denunciato demansionamento, evidentemente ritenuta magna pars dell’ulteriore domanda di accertamento della più ampia condotta mobizzante tenuta in danno del ricorrente dall’Azienda Ospedaliera datrice e della complessiva pretesa risarcitoria e che, per di più, appaiono suscettibili di trattazione congiunta, muovendo tutti dal presupposto della validità della lettura, disconosciuta dalla Corte territoriale, della declaratoria contrattuale recata dall’Allegato 1 del CCNL 7.4.1999 per il comparto Sanità relativa alla qualifica di Collaboratore amministrativo – Categoria D per la quale i due commi di cui quella si compone farebbero riferimento a due distinte tipologie di collaboratori, gli amministrativi propriamente detti e coloro che, muniti di titoli abilitativi, esercitano attività di natura professionale, devono, di contro, ritenersi infondati, inammissibili, stante la piena plausibilità logica e giuridica di un’interpretazione, quale quella resa dalla Corte territoriale, intesa a valorizzare, alla luce della rubrica della disposizione riferita ad un unico profilo professionale e della formulazione del comma 1 che ne identifica in maniera unitaria i contenuti professionali propri di quel profilo, l’unicità del profilo contemplato, così che il comma 2 della disposizione possa leggersi, come si evince dalla motivazione dell’impugnata sentenza, in termini tali per cui “le parti contrattuali hanno voluto precisare che le attività lavorative del collaboratore amministrativo professionale possono svolgersi anche nel settore legale secondo le esigenze dell’azienda ed i requisiti professionali posseduti dal personale interessato” (secondo motivo), plausibilità in relazione alla quale deve escludersi la violazione delle norme regionali sull’accesso all’impiego (terzo motivo), la violazione di diritti inderogabili dell’interessato (quarto motivo) a cominciare da quello allo svolgimento delle mansioni per le quali era stato assunto (quinto motivo), ed escludersi parimenti l’incongruità logica e giuridica dell’iter valutativo seguito dalla Corte territoriale nell’apprezzamento del materiale istruttorio (sesto motivo) e dell’ammissibilità delle istanze probatorie formulate (settimo motivo).

Dal canto suo infondato è l’ottavo motivo avendo la Corte territoriale correttamente ritenuto esattamente individuato dal primo giudice il valore della causa con riferimento all’entità della pretesa risarcitoria azionata (Euro 601.461,00) in relazione agli illeciti di cui si chiede l’accertamento (demansionamento e mobbing), che di quella costituiscono il mero presupposto ed avendo liquidato le spese dovute dal ricorrente in base al criterio della soccombenza sulla base del valore medio dello scaglione relativo, esattamente corrispondente a Euro 17.628,00.

– Pertanto il ricorso va rigettato.

– Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 4.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 25 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2021

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