LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VALITUTTI Antonio – Presidente –
Dott. PARISE Clotilde – rel. Consigliere –
Dott. DI MARZIO Fabrizio – Consigliere –
Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 10493/2016 proposto da:
CO.BA.V. – Consorzio Ortofrutticolo Bassa Valsugana S.c.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Piazza Adriana n. 11, presso lo studio dell’avvocato Giurato Ugo, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato Roat Maurizio, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
Z.S., elettivamente domiciliato in Roma, Via Michele Mercati n. 51, presso lo studio dell’avvocato Antonini Giuseppe, che lo rappresenta e difende, giusta procura speciale per Notaio Dott. D.N. di *****;
– resistente –
avverso la sentenza n. 7/2016 della CORTE D’APPELLO di TRENTO, pubblicata il 20/01/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/04/2021 dal cons. Dott. PARISE CLOTILDE.
FATTI DI CAUSA
1. Con sentenza n. 7/2016 pubblicata il 20-1-2016 la Corte d’appello di Trento, pronunciando quale giudice di rinvio a seguito della pronuncia di questa Corte n. 16/7-3/9/2014 n. 18607/2014, ha dichiarato nullo il lodo pronunciato in Trento dall’arbitro unico il 19-6-2006, compensando tra le parti le spese della fase arbitrale e di ogni grado di giudizio e condannando Z.S. a restituire al Consorzio Ortofrutticolo Bassa Valsugana (Co.Ba.V) s.c.a. la somma di Euro 21.261,77 con interessi dal giorno del pagamento al saldo. La Corte territoriale, per quanto ancora di interesse, ha affermato che “la controvertibilità della questione circa il decorso del termine per la pronuncia del lodo, dalla Suprema Corte risolta, in una causa parallela, in senso esattamente contrario” giustificava l’integrale compensazione delle spese della fase arbitrale e di ogni grado di giudizio.
2. Avverso questa sentenza il Consorzio Ortofrutticolo Bassa Valsugana (Co.Ba.V) s.c.a. propone ricorso, affidato a due motivi, nei confronti di Z.S., che non si è costituito nei termini di legge ed ha depositato in data 12-6-2019 memoria di data 9-6-2019.
3. Il ricorso è stato fissato per l’adunanza in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c. e art. 380 bis 1 c.p.c..
Il ricorrente ha depositato memoria illustrativa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. I motivi di ricorso sono così rubricati: “1. violazione e falsa applicazione delle norme e dei principi in tema di compensazione delle spese processuali e di giusti motivi, segnatamente violazione e falsa applicazione dell’art. 92 c.p.c., applicabile ratione temporis in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4”; “2. violazione e falsa applicazione delle norme e dei principi in tema di soccombenza, liquidazione e compensazione delle spese processuali, segnatamente violazione e falsa applicazione del combinato disposto di cui agli artt. 91 e 92 (vecchio rito) c.p.c.; violazione dell’art. 132 c.p.c. per omessa motivazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4”. Deduce il ricorrente con il primo motivo che la Corte di merito, pur avendo, in applicazione del principio di diritto affermato da questa Corte con la pronuncia n. 18607/2014, dichiarato nullo il lodo, ha compensato le spese di lite per giusti motivi facendo riferimento a una decisione di questa Corte non precisamente indicata, asseritamente in contrasto con la pronuncia n. 18607/2014, nella quale non si dava conto di contrasto di orientamenti sulla questione circa il decorso del termine per la pronuncia del lodo. Con il secondo motivo rimarca il ricorrente che la Corte di merito ha accolto la domanda di restituzione di quanto versato allo Z. in esecuzione del lodo dichiarato nullo, ritenendo non quantificabile il credito opposto in compensazione da quest’ultimo, e che, nonostante l’accoglimento integrale di detta domanda, la Corte d’appello ha compensato le spese di lite senza dare conto dei motivi a supporto di detta decisione.
2. In via pregiudiziale deve dichiararsi inammissibile la memoria di data 9-6-2019, depositata il 12-6-2019, dallo Z., che non si è costituito nei termini di legge, essendogli così preclusa qualsiasi attività processuale nel periodo che va dalla scadenza del termine per il deposito del controricorso alla data fissata per la discussione del ricorso per cassazione o per l’adunanza in camera di consiglio (tra le tante Cass. 23921/2020).
3. I due motivi, da esaminarsi congiuntamente per la loro connessione, sono inammissibili.
3.1. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, emessa già nel regime precedente la L. n. 40 del 2006 e sempre ribadita, in materia di procedimento civile, il sindacato di legittimità sulle pronunzie dei giudici del merito è diretto solamente ad evitare che possa risultare violato il principio secondo cui esse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, essendo del tutto discrezionale la valutazione di totale o parziale compensazione per giusti motivi, la cui insussistenza il giudice del merito non è tenuto a motivare (Cass. 10009/2003, 11744/2004; Cass. 26912/2020).
Alla stregua di tale principio, le doglianze sono da ritenersi inammissibili, avendo peraltro la Corte territoriale motivato in ordine alla ragione di controvertibilità con implicito riferimento alla pronuncia di questa Corte n. 19786/2014, in cui era parte il Consorzio ricorrente. Va aggiunto che, ai fini che qui interessano, non può assumere alcun rilievo la statuizione di restituzione, che è consequenziale alla declaratoria di nullità del lodo ex art. 389 c.p.c., in quanto si tratta di effetto riflesso che dipende dalla caducazione della sentenza cassata ed eseguita, e che, quindi, non configurandosi affatto come statuizione ulteriore ed autonoma rispetto alla prima (nullità del lodo), non comporta una distinta statuizione in ordine alle spese di lite, contrariamente a quanto pare sostenere il ricorrente.
4. Nulla deve disporsi in ordine alle spese del presente giudizio, stante la mancanza di rituale svolgimento di attività difensiva da parte dello Z., non costituitosi nei termini di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis ove dovuto (Cass. S.U. n. 5314/2020).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis ove dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 14 aprile 2021.
Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2021