LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VALITUTTI Antonio – Presidente –
Dott. DI MARZIO Fabrizio – Consigliere –
Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –
Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 9015/2016 proposto da:
CFC Group S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Tolmimo n. 9, presso lo studio dell’avvocato Vellucci Isabella, rappresentata e difesa dall’avvocato Manetti Maurizio, giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
Azienda Unità Sanitaria Locale Toscana Centro, in persona del direttore generale pro tempore, domiciliata in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato D’Urzo Maria Letizia, giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di FIRENZE, del 10/02/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/05/2021 dal cons. Dott. IOFRIDA GIULIA.
FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica, con ordinanza n. cronol. 1728/2016, depositata in data 10/02/2016, ha dichiarato, d’ufficio, ai sensi dell’art. 702 ter c.p.c., inammissibile il ricorso ex art. 702 bis c.p.c. promosso dalla CFC Group srl, nei confronti AUSL Toscana Centro, al fine di sentire condannare la resistente al pagamento della somma di Euro 14.405,52, a titolo di interessi legali e moratori sulle somme dovute e pagate in ritardo, in relazione alle prestazioni oggetto di contratto di appalto, stipulato inter partes il 1/08/2008, avente ad oggetto “lavori di manutenzione ordinaria opere edili ed affini relativi agli immobili dell’Azienda USL ***** di Firenze per un periodo di 24 mesi”.
In particolare, il Tribunale ha rilevato che la domanda concerneva un credito derivante da appalto di opera pubblica, materia questa rientrante nella competenza del Tribunale delle Imprese, organo collegiale, con conseguente inammissibilità del proposto ricorso per procedimento sommario di cognizione ex art. 702 bis c.p.c., riservato esclusivamente alle controversie di competenza del Tribunale in composizione monocratica, e ha condannato la ricorrente al rimborso delle spese legali.
Avverso la suddetta pronuncia, la CFC Group srl propone ricorso straordinario per cassazione, ex art. 111 Cost., notificato tra l’8 ed il 12/4/2016, affidato ad unico motivo, nei confronti della Azienda Unità Sanitaria Locale Toscana Centro (che resiste con controricorso, notificato tra l’11 ed il 19/5/2016). La ricorrente ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. La ricorrente lamenta, con unico motivo, la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 168 del 2003, art. 3, lett. f) come modificato dal D.L. n. 1 del 2012, convertito in L. n. 27 del 2012, D.Lgs. n. 163 del 2006, art. 28 e art. 702 bis e ter c.p.c., deducendo che, in realtà, l’oggetto del contendere non era un contratto di appalto di rilevanza comunitaria, devoluto alla cognizione de Tribunale delle Imprese, poiché il suo valore, stimato al netto IVA, era di Euro 1.758.283,05 (come da documenti “1 e 2D e 35” allegati al ricorso ex art. 702 bis c.p.c.), inferiore quindi alla soglia comunitaria di Euro 5.278.000,00, di cui al citato art. 28; la ricorrente deduce l’ammissibilità del ricorso straordinario per cassazione, trattandosi di ordinanza di contenuto decisorio e definitivo, avendo statuito sulle spese processuali ed essendo, per legge, non altrimenti impugnabile.
2. La controricorrente ha eccepito, anzitutto, l’inammissibilità del ricorso, deducendo che, seppure il ricorso straordinario sia astrattamente ammissibile, contenendo l’ordinanza impugnata, qualificata come espressamente non impugnabile dall’art. 702 ter c.p.c., anche una statuizione di condanna alle spese processuali, difetterebbe, nel proposto ricorso, l’indicazione delle norme violate in materia di spese legali, anche in punto di soccombenza della parte istante, condannata alla refusione delle stesse; la controricorrente ha poi eccepito l’inammissibilità del ricorso per cassazione per novità della questione dedotta e difetto di autosufficienza.
3. L’unica censura del ricorso e’, in effetti, inammissibile.
3.1. La ricorrente lamenta espressamente che, stante l’accessorietà e la consequenzialità della pronuncia sulle spese alla definizione del giudizio sommario di cognizione, l’illegittimità della pronuncia da parte del Tribunale “sulla competenza” e sull’inammissibilità della domanda proposta da CFC, “comporta l’illegittimità della condanna di CFC al pagamento delle spese processuali”.
3.2. La AUSL controricorrente specifica che la questione procedurale del mancato superamento della soglia comunitaria nel contratto di appalto in oggetto non era stata neppure prospettata in ricorso ex art. 702 bis c.p.c. ed è stata introdotta per la prima volta in questa sede: il Tribunale ha ritenuto che, anche a causa della insufficiente allegazione dei fatti posti costitutivi, la domanda rientrasse nella cognizione del giudice collegiale. Peraltro, la controricorrente rappresenta che neppure fosse specificato, nel ricorso introduttivo del giudizio, essendo il titolo del contratto di appalto di dubbia interpretazione, se si trattasse di appalto di lavori e non di servizi (la cui soglia di rilevanza comunitaria è notevolmente più bassa) né se il valore indicato costituisse un frazionamento di un contratto di valore più alto.
Tuttavia, l’inammissibilità della domanda ex art. 702 bis c.p.c., perché sottratta alla cognizione monocratica del Tribunale, è stata rilevata d’ufficio dal Tribunale, cosicché la questione della non rilevanza comunitaria dell’appalto in oggetto non può essere ritenuta nuova.
3.3. L’art. 702 ter c.p.c., comma 2, prevede espressamente che le domande proposte con il rito sommario non rientranti tra quelle indicate dall’art. 702 bis c.p.c., vale a dire quelle in cui il tribunale non giudica in composizione monocratica, siano dichiarate inammissibili con ordinanza non impugnabile (al contrario, l’art. 702 ter c.p.c., comma 3, prevede il solo mutamento del rito, da sommario ad ordinario, laddove le difese svolte dalle parti richiedano un’istruzione non sommaria).
In sostanza, la pronuncia di inammissibilità della domanda, ai sensi dell’art. 702 ter c.p.c., comma 2, secondo la previsione letterale della disposizione, opera limitatamente al caso delle controversie a decisione necessariamente collegiale, che non possono quindi essere trattate con il rito sommario di cognizione, riservato alle cause di competenza del Tribunale in composizione monocratica.
3.4. Ai sensi del D.Lgs. 27 giugno 2003, n. 168, art. 3 nel testo sostituito dalla L. 24 marzo 2012, n. 27, art. 1, comma 1, in sede di conversione del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, le sezioni specializzate in materia di imprese sono, tra l’altro, oggi competenti, relativamente alle società descritte al comma 2, anche per le cause ed i procedimenti: “f. relativi a contratti pubblici di appalto di lavori, servizi o forniture di rilevanza comunitaria dei quali sia parte una delle società di cui al presente comma, ovvero quando una delle stesse partecipa al consorzio o al raggruppamento temporaneo cui i contratti siano stati affidati, ove comunque sussista la giurisdizione del giudice ordinario”.
La competenza viene individuata nella materia attraverso criteri oggettivi (contratti di rilevanza comunitaria) e soggettivi, con riferimento alle parti di tali contratti, le società di capitali, principalmente.
Per l’individuazione dei “contratti pubblici di appalto di lavori, servizi o forniture di rilevanza comunitaria”, secondo indirizzo di questo giudice di legittimità, occorre aver riguardo al D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, art. 3, comma 16, (abrogato dal D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, art. 217, comma 1, legtt. e, nuovo Codice degli Appalti), recante il “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” (cfr. Cass. 3134/2018, secondo cui sono contratti pubblici di appalto di lavori, servizi o forniture di rilevanza comunitaria, per i fini dell’applicazione del D.Lgs. 27 giugno 2003, n. 168, art. 3, nel testo vigente, quelli sottoposti al codice degli appalti, nell’arco temporale di vigenza di quest’ultimo, e, dunque, non lo sono quei contratti ad esso antecedenti; conf. Cass. 6327/2017 con riguardo ai “contratti esclusi”).
Con riguardo alle soglie di rilevanza comunitaria in materia di contratti pubblici di appalto, esse si esprimono con delle classi di valori, distinte a seconda che si tratti di appalti di lavori, di servizi o di forniture. Qualora il valore del contratto sia superiore all’importo indicato dalla soglia, la stazione appaltante è tenuta al rispetto di specifiche procedure in tema di pubblicità e concorrenza, quali in particolare la obbligatoria osservanza di forme più ampie di pubblicità del bando a livello Europeo (pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea), nonché l’adozione della procedura aperta per la scelta del contraente, alla quale possono partecipare tutti gli interessati, senza previo invito da parte della Stazione appaltante.
Attualmente, le soglie comunitarie sono disciplinate dal D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, art. 35 (nuovo codice degli appalti) e prima di esso trovavano regolamentazione nel precedente codice degli appalti (D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, art. 28).
3.5. Il ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 c.p.c., essendo rimedio esperibile avverso tutti i provvedimenti contenziosi di natura giurisdizionale non altrimenti impugnabili, può certamente investire, alla luce dei principi costituzionali di cui agli artt. 3,24 e 111 Cost., il capo della decisione relativo alle spese del procedimento sommario, liquidate dal Tribunale ex art. 702 ter c.p.c., comma 7, avendo una tale statuizione non soltanto carattere decisorio, ma altresì definitivo.
Vero che, nei confronti dell’ordinanza dichiarativa dell’inammissibilità della domanda, in ipotesi in cui il tribunale avrebbe dovuto giudicare in composizione collegiale, ai sensi dall’art. 702 ter c.p.c., comma 2, è stato ritenuto inammissibile anche il ricorso straordinario per cassazione (Cass., Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 15860 del 25/06/2013), sul presupposto che “la declaratoria di inammissibilità del procedimento sommario di cognizione ex art. 702 ter c.p.c., comma 2, ha natura meramente processuale, non impedisce alla parte interessata di riproporre la domanda nelle forme ordinarie e non modifica in alcun modo la situazione giuridica soggettiva fatta valere in giudizio”.
3.6. Tanto premesso, deve anzitutto rilevarsi che l’ordinanza del Tribunale d Firenze, qui impugnata, non ha deciso su questione di “competenza”, come indicato in ricorso, essendosi limitata a dichiarare l’inammissibilità della domanda, ex art. 702 ter c.p.c., comma 2.
Peraltro, neppure, pare, che si ponesse questione di competenza ma semmai di riparto tabellare interno al medesimo ufficio giudiziario (cfr. Cass. SU 19882/2019: “Il rapporto tra sezione ordinaria e sezione specializzata in materia di impresa, nello specifico caso in cui entrambe le sezioni facciano parte del medesimo ufficio giudiziario, non attiene alla competenza, ma rientra nella mera ripartizione degli affari interni all’ufficio giudiziario, da cui l’inammissibilità del regolamento di competenza, richiesto d’ufficio ai sensi dell’art. 45 c.p.c.; rientra, invece, nell’ambito della competenza in senso proprio la relazione tra la sezione specializzata in materia di impresa e l’ufficio giudiziario diverso da quello ove la prima sia istituita”).
3.7. Orbene, l’unico motivo di ricorso è inammissibile, in quanto la ricorrente si duole sì della statuizione di condanna alle spese processuali, ma assumendo esclusivamente l’erroneità della stessa decisione di inammissibilità della domanda ex art. 702 ter c.p.c.. da cui sarebbe conseguita l’erronea statuizione accessoria sulle spese, addossate alla parte soccombente, e non della violazione di specifiche norme di legge in materia di spese (artt. 91,92 c.p.c. o disposizioni normative sulla liquidazione delle stesse).
Ma, in tal modo, mentre non viene svolta l’unica doglianza possibile, quella sulle spese, si censura, in realtà e soltanto, la stessa statuizione di inammissibilità della domanda, ai sensi dell’art. 702 ter c.p.c., comma 2 espressamente dichiarata per legge non impugnabile, anche perché reiterabile e non lesiva di posizioni soggettive.
4. Per tutto quanto sopra esposto, va dichiarato inammissibile il ricorso.
Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente al rimborso delle spese processuali del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 1.500,00, a titolo di compensi, oltre Euro 200,00 per esborsi, nonché al rimborso forfetario delle spese generali, nella misura del 15%, ed agli accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 13 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2021
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