Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.30530 del 28/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VALITUTTI Antonio – Presidente –

Dott. DI MARZIO Fabrizio – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 28021 r.g. proposto da:

P.M. (cod. fisc.), P.C., P.P., IMMOBILIARE EDILMARE di P.M. & C. sas, IMMOBILIARE 82 di P.P. & C. sas, EDILIZIA 90 di P.C. & C. sas, tutti rappresentati e difesi, giusta procura speciale apposta a margine del ricorso, dall’Avvocato Mario Procaccini, con cui elettivamente domicilia in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione;

– ricorrenti –

contro

P.R. (cod. fisc.), P.B. e P.G., tutte rappresentate e difese, giusta procura speciale apposta in calce al controricorso, dall’Avvocato Ciro Sesto, con il quale elettivamente domiciliano in Roma, alla Via Baldo degli Ubaldi n. 330, presso lo studio dell’Avvocato Maria Assunta Iasevoli;

– controricorrenti –

avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli, depositata in data 8.9.2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/5/2021 dal Consigliere Dott. Roberto Amatore.

RILEVATO

CHE:

1. Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Napoli ha rigettato l’appello proposto da P.M., P.C., P.P., Immobiliare Edil Mare di P.M. & C. sas, Immobiliare 82 di P.P. & C. sas e Edilizia 90 di P.C. & C. sas, nei confronti di P.R., P.B. e P.G., confermando la sentenza n. 627/12 emessa dal Tribunale di Nola, con la quale era stata rigettata l’impugnativa del lodo arbitrale irrituale emesso dall’arbitro unico Avv. D. in ordine alle domande avanzate da P.R., P.B. e P.G. ed accolte quanto all’accertamento della corretta esecuzione da parte di quest’ultime degli obblighi nascenti dalla scrittura privata del 20.2.2005 e al disposto trasferimento ex art. 2932 c.c. di alcuni beni immobili indicati nella scrittura privata, con ulteriore rigetto della domanda riconvenzionale svolta dai convenuti per la dichiarazione di risoluzione di diritto ex art. 1456 c.c. della predetta scrittura privata.

La corte del merito ha ritenuto – per quanto ancora qui ancora di interesse che era stato rispettato il principio del contraddittorio, osservando che: i) in relazione al mancato rispetto dei termini perentori per la prosecuzione del giudizio arbitrale, anche a voler ritenere applicabile l’art. 816bis c.p.c., la conseguenza derivante dall’inosservanza del termine è costituita solo dalla facoltà, esercitabile dall’arbitro stesso, di rinunciare all’incarico, non essendo prevista nessuna sanzione di improseguibilità del procedimento; ii) quanto al mancato rispetto del termine per la riassunzione del procedimento arbitrale dopo l’interruzione dello stesso per la morte di una parte, era dirimente la circostanza secondo cui l’istanza di prosecuzione era stata depositata in data 10 luglio 2006 e l’arbitro aveva disposto la rimessione in termini di tutte le parti, fissando al 30 settembre 2006 quello per la costituzione delle parti e la formulazione dei quesiti, termine da ritenersi rispettato dalle convenute in ragione della memoria depositata il 25 settembre 2006; iii) quanto alla mancata dichiarazione di contumacia di M., C. e P.P., la censura era infondata perché non si confrontava con quanto statuito dall’arbitro laddove aveva evidenziato che gli appellanti (già convenuti nel procedimento arbitrale) avevano presenziato personalmente alle riunioni del 28.4, 9.5 e 19.7.2006 e che, dopo l’atto stragiudiziale di messa in mora da parte dell’Avv. Arpaia, i difensori delle predette parti erano intervenuti nelle successive udienze del 30.10.2006 e del 23.1.2007, informando l’arbitro del fallimento del tentativo di conciliazione in corso e dovendosi pertanto ritenere effettiva la partecipazione in giudizio delle parti di cui P.R., P.B. e P.G. avevano chiesto la dichiarazione di contumacia; iv) era stato pertanto rispettato il principio del contraddittorio anche dopo la sospensione e prosecuzione del procedimento arbitrale, posto che la prosecuzione di quest’ultimo era stata attivata dall’ordinanza del 16 agosto 2006, coltivata tramite il deposito della memoria del 25 settembre 2006 e la prosecuzione dell’attività difensiva delle parti nelle riunioni successivamente fissate dall’arbitro; la corte territoriale ha inoltre osservato – quanto all’omessa motivazione del primo giudice sull’eccepita risoluzione di diritto ai sensi dell’art. 1456 c.c. della scrittura privata – che le doglianze erano inammissibili perché non contemplate dall’art. 808 ter c.p.c. e perché volte, in termini non consentiti, a sindacare le valutazioni di merito della decisione arbitrale, senza neanche considerare che la decisione doveva essere adottata secondo equità.

2. La sentenza, pubblicata il 8.9.2016, è stata impugnata da P.M., P.C., P.P., IMMOBILIARE EDILMARE di P.M. & C. sas, IMMOBILIARE 82 di P.P. & C. sas, EDILIZIA 90 di P.C. & C. sas con ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, cui P.R., P.B. e P.G. hanno resistito con controricorso.

I ricorrenti hanno depositato memoria.

CONSIDERATO

CHE:

1. Con il primo motivo i ricorrenti lamentano ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 808 ter, 816 sexies e 819 bis c.p.c. Osservano i ricorrenti che la procedura arbitrale si era interrotta in data 17.5.2006 per l’intervenuto decesso di C.M. e che, in seguito a tale evento, l’arbitro con ordinanza del 1 giugno 2006 aveva fissato per il proseguo l’udienza del 19 luglio 2006, concedendo il medesimo termine per il deposito dell’istanza di prosecuzione del giudizio con l’espresso avvertimento che, in caso di mancato deposito di detta istanza, si sarebbe verificata l’estinzione della procedura. Si evidenzia ancora che all’udienza del 19 luglio 2006, con l’assenza di P.R., P.B. e P.G., gli odierni ricorrenti avevano espresso la volontà di non proseguire il procedimento arbitrale e che erroneamente la Corte di appello aveva ritenuto che le sorelle P. avessero depositato in data 10 luglio 2006 istanza di prosecuzione del procedimento, documento che non è stato invece mai prodotto né dall’arbitro né dalle controparti. Si osserva ancora che l’arbitro avrebbe dovuto dichiarare l’estinzione del giudizio e che la corte di merito avrebbe errato nel ritenere invece correttamente proseguita la procedura arbitrale.

1.2 Il motivo è inammissibile.

1.2.1 Sul punto, giova ricordare che, secondo la costante giurisprudenza espressa da questa Corte, qualora una parte assuma che la sentenza di secondo grado, impugnata con ricorso ordinario per cassazione, è l’effetto di un errore di fatto risultante dagli atti del giudizio di merito, il ricorso è inammissibile, essendo denunziato – al di là della qualificazione come “violazione di legge” – un tipico vizio revocatorio, che può essere fatto valere, sussistendone i presupposti, solo con lo specifico strumento della revocazione, disciplinato dall’art. 395 c.p.c. (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 27555 del 20/12/2011; Sez. 6 – L, Ordinanza n. 7941 del 20/04/2015). Ciò posto, risulta evidente che la denuncia del ricorrente si sostanzia nel rilievo che la corte di appello avrebbe formato il suo convincimento – in ordine al rispetto del contraddittorio e alla corretta prosecuzione del giudizio arbitrale – su un fatto processuale invece inesistente, e cioè la produzione da parte delle sorelle P. dell’istanza di prosecuzione del giudizio datata 10 luglio 2006, con ciò rispettando il termine fissato dall’arbitro per la prosecuzione e riassunzione del procedimento dopo la sua interruzione.

Ebbene, tale errore avrebbe dovuto essere denunciato per il tramite del vizio revocatorio sopra ricordato e non davanti a questa Corte.

1.2.2 Ma la censura presenta un ulteriore e concorrente profilo di inammissibilità perché la stessa non si confronta con la ratio decidendi della motivazione impugnata che – in punto di rispetto del contraddittorio processuale (anche dopo la sospensione del procedimento arbitrale) – aveva evidenziato la rilevante (e neanche contestata) circostanza che le parti avevano attivamente partecipato alla procedura, anche per il tramite dei rispettivi difensori, svolgendo attività defensionale e così dimostrando, anche in ragione del principio della libertà delle forme che governa la procedura arbitrale irrituale, la loro volontà di coltivare il procedimento arbitrale sino alla sua conclusione decisoria.

2. Con il secondo mezzo si deduce violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, dell’art. 816 bis e 819 bis, con violazione del principio del contraddittorio. Si evidenzia l’erroneità della decisione laddove aveva ritenuto atto di impulso idoneo della procedura arbitrale l’atto stragiudiziale che invece era volto proprio a porre fine alla procedura stessa e che del pari la presenza informale dell’Avv. Arpaia alle riunioni arbitrali era sufficiente a far ritenere rispettato il principio del contraddittorio.

2.1 Anche il secondo motivo è inammissibile per come formulato.

2.1.1 In primis, occorre ricordare che, secondo gli insegnamenti di questa Corte di legittimità, il vizio della sentenza previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, dev’essere dedotto, a pena d’inammissibilità del motivo giusta la disposizione dell’art. 366 c.p.c., n. 4, non solo con l’indicazione delle norme che si assumono violate ma anche, e soprattutto, mediante specifiche argomentazioni intellegibili ed esaurienti, intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornite dalla giurisprudenza di legittimità, diversamente impedendo alla corte regolatrice di adempiere al suo compito istituzionale di verificare il fondamento della lamentata violazione. Risulta, quindi, inidoneamente formulata la deduzione di errori di diritto individuati per mezzo della sola preliminare indicazione delle singole norme pretesamente violate, ma non dimostrati per mezzo di una critica delle soluzioni adottate dal giudice del merito nel risolvere le questioni giuridiche poste dalla controversia, operata mediante specifiche e puntuali contestazioni nell’ambito di una valutazione comparativa con le diverse soluzioni prospettate nel motivo e non attraverso la mera contrapposizione di queste ultime a quelle desumibili dalla motivazione della sentenza impugnata (cfr., tra le altre, Cass. Sez. 1, Sentenza n. 24298 del 29/11/2016; Sez. L -, Ordinanza n. 17570 del 21/08/2020).

2.1.2 Ciò posto, risulta subito evidente l’inammissibilità della censura proposta dai ricorrenti sotto l’egida applicativa dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, declinata, cioè, come vizio di violazione e falsa applicazione di norme di legge, posto che, dopo la generica indicazione dei disposti normativi sopra richiamati, la doglianza non si propone di individuale le proposizioni motivatorie che si pongono in contrasto con gli indici normativi solo genericamente evocati, senza neanche spiegare l’erroneità della decisione impugnata che, in ordine al profilo del rispetto del contraddittorio procedimentale, ha dispiegato una motivazione articolata, volta a dimostrare la volontà negoziale delle parti alla prosecuzione del giudizio arbitrale con l’attiva partecipazione delle parti e dei rispettivi difensori.

3. Con il terzo motivo si censura il provvedimento impugnato, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, per violazione dell’art. 1456 c.c. e dell’art. 808 c.p.c. Si evidenzia l’erroneità della decisione impugnata laddove la stessa aveva ritenuto che la questione della risoluzione della scrittura privata contenente la clausola compromissoria non rilevava ai fini della proseguibilità del giudizio arbitrale.

3.1 Anche quest’ultima censurai diversi e concorrenti profili di evidente inammissibilità.

3.1.1 Sotto un primo profilo, occorre ripetere quanto già sopra evidenziato in relazione all’inammissibilità di una censura, declinata come vizio di violazione e falsa applicazione di legge, che non spiega in realtà quali siano le proposizioni argomentative che si pongano in contrasto con le norme di cui si assume la violazione ovvero l’erronea applicazione.

3.1.2 Sotto altro profilo, non può sfuggire come la censura non si confronti in alcun modo con la ratio decidendi del provvedimento impugnato nella parte in cui lo stesso aveva evidenziato l’inammissibilità della censura perché non contemplata dall’art. 808 ter c.p.c., e cioè nel catalogo dei vizi per i quali è sindacabile giudizialmente un lodo arbitrale irrituale, posto che la censura avrebbe preteso di ripetere valutazioni di merito espresse dall’arbitro in ordine alla sussistenza della dedotta causa di risoluzione negoziale del contratto contenente la clausola compromissoria.

3.1.3 A ciò deve essere aggiunto che la censura pecca, peraltro, di difetto di autosufficienza, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 6, non avendo il ricorrente neanche allegato e descritto l’articolo contrattuale contenente la clausola risolutiva espressa ex art. 1454 c.c. del cui non corretto esame da parte dell’arbitro ora si duole la parte ricorrente in relazione alla motivazione resa dalla corte territoriale.

Ne discende la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

Sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis (Cass. Sez. Un. 23535 del 2019).

PQM

dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento, in favore delle controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 13 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2021

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