Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.30536 del 28/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – rel. Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6241-2020 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. *****), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

L.C.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 4927/5/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE SEZIONE DISTACCATA di CATANIA, depositata il 12/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata dell’08/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MAURA CAPRIOLI.

FATTO E DIRITTO

Considerato che:

L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, contro L.C., quale ex socio della società Siciliana Stucchi Coop. S.a r.l.., impugnando la sentenza resa dalla CTR Sicilia indicata in epigrafe, con la quale, in accoglimento dell’appello del contribuente, annullava gli avvisi di accertamento relativi al reddito sociale per il 2007 ed il 2010 perché emessi nei confronti di società già estinta e perché l’Ufficio non aveva fornito la prova ” circa l’eventuale esito positivo della distribuzione di utili nei confronti dei soci, soggetti nei confronti dei quali può essere condotta l’azione recuperatoria dell’Erario.

Il giudice di appello a conforto di tale conclusione richiamava la sentenza resa dalla CTR nr 3802/2017 nel procedimento promosso dalla società Siciliana Stucchi Coop. S.a r.l. nei riguardi dell’Agenzia delle entrate.

Nessuno si è costituito per la parte intimata.

Con l’unico motivo l’Agenzia deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 2495 c.c., del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 36, del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 65, comma 4, nonché dell’art. 110 c.p.c..

Rileva preliminarmente che la decisione richiamata a sostegno del proprio convincimento dal Giudice di appello era stata riformata dalla Cassazione con ordinanza del 11.12.2019 n. 32304 che aveva dichiarato inammissibile il ricorso originario proposto dalla società Siciliana Stucchi Coop. a r.l., in quanto già estinta al momento della presentazione del ricorso dinanzi al giudice di primo grado e, quindi, già da allora priva di capacità processuale.

L’Ufficio critica il ragionamento seguito dalla CTR laddove ritiene che la successione del socio nella posizione della società estinta sia subordinata alla precondizione della ripartizione in favore dello stesso di somme in sede di bilancio finale.

Il motivo è fondato.

Occorre preliminarmente chiarire la natura dell’azione promossa dall’Ufficio con gli avvisi impugnati: dopo la cancellazione avvenuta in data *****, l’ufficio procede (segnatamente nel dicembre 2014) nei confronti di L.C. (ex socio della società Siciliana Stucchi Coop. S.a r.l.)ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 36, comma 3, per le maggiori imposte accertate a carico della società per gli anni 2007/2010.

Ciò precisato, è fatto pacifico tra le parti che, relativamente al recupero delle imposte societarie, gli avvisi di accertamento erano stati “intestati” alla società, sebbene già estinta per intervenuta cancellazione, ma erano stati notificati ai soci in data successiva alla cancellazione.

Va, quindi, evidenziato che, dopo la riforma del diritto societario, qualora all’estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponde il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale l’obbligazione della società non si estingue, ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, pendente societate, fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali (cfr. Cass., sez. un., 12 marzo 2013, n. 6070).

Pertanto, deve ritenersi valida la notifica effettuata a mani dei soci dopo la sua estinzione a seguito di cancellazione dal registro delle imprese, poiché, analogamente a quanto previsto dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 65, comma 4, per il caso di morte del debitore e di notifica effettuata impersonalmente e collettivamente nell’ultimo domicilio dello stesso, con effetti valevoli nei confronti degli eredi, essa trova fondamento nel fenomeno successorio che si realizza con riferimento alle situazioni debitorie gravanti sul dante causa, con ciò realizzandosi comunque lo scopo della citata disciplina, che è quello di rendere edotto almeno uno dei successori della pretesa azionata nei confronti della società (Cass. civ., n. 31037 del 2017); peraltro, va evidenziato che, nel caso di specie, la pretesa, stando a quanto emerge dal ricorso (pag 2), era stata fatta valere direttamente nei confronti dei soci a titolo di successione nel debito societario.

Infine, con riferimento alla questione, prospettata dalla ricorrente, relativa alla rilevanza dell’effettiva percezione della quota di liquidazione da parte del socio a seguito della cancellazione della società, si intende dare continuità a quanto affermato da questa Corte (Cass., Sez. Un., 12 marzo 2013, n. 6070) secondo cui “Il successore che risponde solo intra vires dei debiti trasmessigli non cessa, per questo, di essere un successore; e se il suaccennato limite di responsabilità dovesse rendere evidente l’inutilità per il creditore di far valere le proprie ragioni nei confronti del socio, ciò si rifletterebbe sul requisito dell’interesse ad agire (ma si tenga presente che il creditore potrebbe avere comunque interesse all’accertamento del proprio diritto, ad esempio in funzione dell’escussione di garanzie) ma non sulla legittimazione passiva del socio medesimo” (Cass. 2021 n. 7168).

Ne consegue che, correttamente, la pretesa è stata fatta valere nei confronti dei soci, a titolo di successione nell’obbligazione tributaria della società estinta, in quanto legittimati passivi.

La decisione va pertanto cassata e rinviata alla CTR, della Sicilia, sez. distaccata di Catania al fine di accertare la legittimità della pretesa per i debiti societari (trasferiti ai soci per effetto della successione in conseguenza dell’estinzione della società).

PQM

La Corte accoglie il ricorso; cassa la decisione impugnata e rinvia alla CTR della Sicilia, sez. distaccata di Catania anche per le spese di legittimità.

Così deciso in Roma, il 8 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2021

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