Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.30538 del 28/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27150-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, *****, in persona del Direttore Generale pro tempore elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

I.E.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MERULANA 247, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO DI GIOVANNI, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 666/24/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA PUGLIA, depositata l’11/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 16/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE CAPOZZI.

RILEVATO

che l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione nei confronti di una sentenza CTR Puglia, sezione staccata di Lecce, che ha accolto l’appello proposto dal contribuente I.E. avverso una sentenza della CTP Lecce, che aveva rigettato il ricorso da quest’ultimo proposto avverso due avvisi di accertamento, uno del 2004 ed un altro del 2005, con i quali l’ufficio aveva contestato la mancata dichiarazione di due plusvalenze realizzate dal contribuente, legate alla percezione di somme a titolo di indennità di espropriazione; secondo la CTR nella specie non poteva parlarsi di plusvalenze, in quanto trattavasi non di somme percepite in dipendenza di procedimenti espropriativi, ma di somme percepite a titolo di risarcimento danni, ragguagliato al valore venale di un suolo edificabile, che il Comune di ***** (LE) aveva acquisito dal contribuente in assenza di legittima procedura espropriativa.

CONSIDERATO

che il ricorso è affidato ad un unico motivo, con il quale l’Agenzia delle entrate lamenta violazione e falsa applicazione della L. n. 413 del 1991, art. 11, comma 5, e dell’art. 67 TUIR, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto, a prescindere dalle vicende storiche e giuridiche che avevano caratterizzato il terreno oggetto di espropriazione a carico del contribuente, ai fini della individuazione della corretta imposizione fiscale era necessario stabilire se gli importi percepiti dal contribuente a titolo di risarcimento dei danni rientrassero o meno nella categoria dei redditi diversi, e fossero, come tali, imponibili ai fini delle imposte dirette; ora, il terreno che aveva formato oggetto di procedura espropriativa da parte del Comune di Collepasso, non poteva considerarsi un bene extra commercium, siccome in precedenza costituito in dote, trattandosi pur sempre di bene privato, che ben poteva formare oggetto di esproprio; ed il risarcimento dei danni riconosciuto in favore del contribuente dal Tribunale di Lecce era da inquadrare nell’indennità di esproprio, specificamente prevista dalla L. n. 413 del 1991, art. 11, comma 5; e, nonostante l’appropriazione del terreno da parte del Comune di Collepasso fosse stata di natura usurpativa, la CTR erroneamente aveva ritenuto il risarcimento come elemento non integrante la fattispecie dell’indennizzo da espropriazione, atteso che proprio il carattere risarcitorio riconosciuto all’indennizzo anzidetto consentiva di inquadrare le somme percepite dal contribuente nella categoria reddituale dei redditi diversi, di cui all’art. 67 TUIR, e, come tali, soggette a tassazione in qualità di plusvalenze, ai sensi della L. n. 413 del 1991, art. 11;

che il contribuente si è costituito con controricorso;

che l’unico motivo di ricorso proposto dall’Agenzia delle entrate è fondato;

che, invero, la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 30400 del 2018; Cass. n. 15232 del 2009; Cass. n. 24689 del 2011; Cass. n. 10761 del 2017; Cass. n. 13420 del 2017; Cass. n. 3503 del 2017) è concorde nel ritenere che la ritenuta di acconto, di cui alla L. n. 413 del 1991, art. 11, si applica in ogni caso di occupazione usurpativa e quindi anche in ipotesi di declaratoria di illegittimità degli atti di procedura espropriativa posti in essere da un ente pubblico e di conseguente condanna di quest’ultimo al risarcimento dei danni subiti dal privato per l’irreversibile trasformazione di un terreno di sua proprietà; ed è significativo, ai fini di una corretta ricostruzione della volontà del legislatore, che la citata L. n. 413 del 1991, art. 11, comma 5, qualifica plusvalenze che costituiscono reddito imponibile e che concorrono quindi alla formazione dei redditi diversi di cui al D.P.R. n. 917 del 198, art. 81, non solo le indennità di espropriazione, ma anche tutte le somme comunque dovute per effetto di acquisizione coattiva conseguente ad occupazioni di urgenza divenute illegittime; dal che consegue che erroneamente la sentenza impugnata ha contrapposto alle somme versate al contribuente a titolo di risarcimento dei danni quelle dovute a titolo di indennità di espropriazione;

che, da quanto sopra, consegue l’accoglimento del ricorso proposto dall’Agenzia delle entrate e la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio alla CTR Puglia, sezione staccata di Lecce, in diversa composizione, anche per la determinazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

la Corte accoglie il ricorso proposto dall’Agenzia delle entrate; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR Puglia, sezione staccata di Lecce, in diversa composizione, anche per la determinazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 16 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2021

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