Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.30539 del 28/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6592-2020 proposto da:

I.M.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 55, presso lo studio dell’avvocato GABRIELA CATERINA FEDERICO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, *****;

– intimata –

avverso la sentenza n. 6230/22/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIA, depositata l’11/07/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 13/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ENZA LA TORRE.

RITENUTO

che:

I.M.G. ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Campania, che a seguito di rinvio da Cass. n. 26315/2017, ha rigettato l’appello della contribuente. L’ordinanza di rinvio aveva accolto il ricorso dell’Agenzia delle entrate ritenendo infondato il primo motivo di ricorso sulla delega di firma del sottoscrittore dell’accertamento, ritenuta insufficiente, e accogliendo il secondo motivo, non emergendo “la specifica valutazione delle deleghe elencate a pag. 7 del ricorso come documenti prodotti fin dal primo grado di giudizio”.

La CTR, premesso che la questione sottoposta riguarda esclusivamente le modalità di individuazione del soggetto delegato ai fini della sottoscrizione dell’accertamento, ha condiviso l’interpretazione della giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 8814/2019; n. 5200/2018) che ha considerato delega di firma e non di funzioni quella conferita dal dirigente ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, comma 1, con conseguente validità di un ordine di servizio idoneo a dimostrare l’esistenza di una valida delega. HA poi considerato rinunciato in quanto non espressamente riproposto nell’atto di riassunzione il motivo sulla esclusione delle sanzioni; rigettato in quanto generico il motivo sulla richiesta di applicazione del nuovo regime sanzionatorio di cui al D.Lgs. n. 158 del 2015, non essendo indicate le nuove sanzioni e la loro minore afflittività.

L’Agenzia delle entrate è rimasta intimata (controllare).

CONSIDERATO

che:

1. Col primo motivo si deduce violazione di legge, ex art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, in ordine alla mancata prova sull’appartenenza alla carriera direttiva del delegante e del delegato.

2. Col secondo motivo si deduce violazione di legge, ex art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, in ordine alla inadeguatezza della delega conferite alle cariche anziché ai nominativi dei funzionari.

I motivi, suscettibili di trattazione unitaria, sono infondati.

2.1. Questo Collegio intende dare continuità all’orientamento, recentemente confermato dalla Suprema Corte in fattispecie analoghe (cfr. Cass. nn. 11013/2019, 8814/2019, conf. n. 28850 del 08/11/2019, Cass. n. 27871/2018; v. anche Cass. n. 8814/2019, n. 18283/19), secondo cui, in primo luogo, non è richiesta alcuna indicazione nominativa della delega, né la sua temporaneità, apparendo conforme alle esigenze di buon andamento e della legalità della pubblica amministrazione ritenere che, nell’ambito dell’organizzazione interna dell’ufficio, l’attuazione della c.d. delega di firma possa avvenire, come nella specie, attraverso l’emanazione di ordini di servizio che abbiano valore di delega (cfr. Cass. n. 13512/2011) – come da disposizione di servizio n. 17 del 2012, prodotta in primo grado dall’Ufficio, come riportato a pag. 6 della sentenza impugnata, con la quale era stato delegato alla sottoscrizione il capo ufficio controlli D.F.C., per accertamenti di importo fra Euro 150.000,00 a Euro 500.000,00 – e che individuino il soggetto delegato attraverso l’indicazione della qualifica rivestita dall’impiegato delegato, la quale parimenti consente la successiva verifica della corrispondenza fra il sottoscrittore e il destinatario della delega stessa;

2.2. è stato poi specificato, quanto alla motivazione della delega di firma, che il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, comma 1, è riferibile a una delega per la sottoscrizione, e non può dunque applicarsi ad una figura, quale la delega di firma, la disciplina dettata per la delega di funzioni, dovendo, sotto tale profilo, osservarsi che il D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 17, comma 1 bis, si riferisce espressamente ed inequivocabilmente alla “delega di funzioni”, laddove prescrive che i dirigenti, per specifiche e comprovate ragioni di servizio, possono delegare per un periodo di tempo determinato, con atto scritto e motivato, alcune delle competenze ad essi riservate, a dipendenti che ricoprono le posizioni funzionali più elevate nell’ambito degli uffici ad essi affidate (cfr. Cass. n. 8814/2019 cit.).

3. La CTR si è adeguata ai superiori principi per cui il ricorso va respinto. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

Rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in Euro 6.000,00 oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 13 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2021

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