LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Presidente –
Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –
Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 11019-2020 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE – UFFICIO PROVINCIALE DI ***** TERRITORIO (C.F. *****), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
SCIENZE E LETTERE DAL 1919 SRL” in persona del legale rappresentante in carica pro tempore, BUCELLA MILENA MARIA, in qualità di comproprietaria dell’immobile assegnatole in proprietà della società, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA VITTORIO VENETO N. 108, presso lo studio dell’avvocato SERGIO COCCIA, che le rappresenta e difende;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 5066/3/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO, depositata il 17/09/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 13/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ENZA LA TORRE.
RITENUTO
che:
L’Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR del Lazio, che in controversia su impugnazione di avviso di accertamento per estimi catastali L. n. 311 del 2004, ex art. 1, comma 335, di immobile sito in *****, microzona *****, ha parzialmente accolto l’appello dell’Ufficio, ritenendo motivata la revisione del classamento dell’immobile, “riferito alla qualità urbana del contesto in cui l’immobile è inserito e la qualità ambientale della zona di mercato in conseguenza della riqualificazione e profonda trasformazione urbana” e attribuendo poi all’immobile, tenuto conto delle altre unità immobiliari della medesima palazzina e della perizia di parte, la classe 5 in luogo della classe 7 e coerente il valore di mercato determinato dal perito rispetto a quello dichiarato nell’atto di assegnazione ai soci della “Scienze e lettere 1919" srl”.
La società “Scienze e lettere 1919 srl” si costituisce con controricorso.
CONSIDERATO
che:
1. Con l’unico motivo del ricorso l’Agenzia deduce violazione della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, ex art. 360 c.p.c., n. 3, per avere la CTR accolto parzialmente l’appello dell’Ufficio rideterminando il classamento (da 7 a 5) utilizzando gli esiti di una perizia di parte che si è limitata a considerare le caratteristiche del singolo immobile, avulso dagli altri.
2. Il motivo è infondato.
2.1. La giurisprudenza di questa Corte è ormai ferma nel ritenere che è necessaria una rigorosa – e cioè completa, specifica e razionale – motivazione dell’atto di riclassamento, non solo con riferimento alla microzona ove insiste l’immobile, ma con specifico riferimento all’immobile oggetto di riclassamento. In particolare, quando si tratta di un mutamento di rendita inquadrabile nella revisione del classamento delle unità immobiliari private site in microzone comunali ai sensi della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, la ragione giustificativa non può consistere nella mera evoluzione del mercato immobiliare, ma deve essere accertata la variazione di valore degli immobili presenti nella microzona (Cass. n. 22671 del 2019).
2.2. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 249/2017, richiamata nel ricorso dell’Agenzia, pur considerando non irragionevole la scelta del legislatore (L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335), ha evidenziato però che “la natura e le modalità dell’operazione enfatizzano l’obbligo di motivazione in merito agli elementi che hanno, in concreto, interessato una determinata microzona, così incidendo sul diverso classamento della singola unità immobiliare; obbligo che, proprio in considerazione del carattere “diffuso” dell’operazione, deve essere assolto in maniera rigorosa in modo tale da porre il contribuente in condizione di conoscere le concrete ragioni che giustificano il provvedimento”.
2.3.Va in tal senso corretta la motivazione della sentenza nella parte in cui ritiene sufficiente ai fini della motivazione dell’atto di riclassamento “la qualità urbana del contesto in cui l’immobile è inserito e la qualità ambientale della zona di mercato in conseguenza della riqualificazione e profonda trasformazione urbana”. Ciò in quanto l’amministrazione comunale è tenuta ad indicare in modo dettagliato quali siano stati gli interventi e le trasformazioni urbane che hanno portato l’area alla riqualificazione risultando inidonei i richiami ad espressioni di stile del tutto avulse dalla situazione concreta (cfr. Cass. n. 8283/2020; Cass. n. 4712 del 2015; n. 3156 del 2015) e a fornire riscontri estimativi individualizzanti (Cass. n. 9770 del 2019).
2.4. Va altresì considerato che l’attribuzione di una determinata classe è correlata sia alla qualità urbana del contesto in cui l’immobile è inserito (infrastrutture, servizi, eccetera), sia alla qualità ambientale (pregio o degrado dei caratteri paesaggistici e naturalistici) della zona di mercato immobiliare in cui l’unità stessa è situata, sia infine alle caratteristiche edilizie dell’unità stessa e del fabbricato che la comprende (Cass. n. 8283/2020 cit.; nn. 25960/2018; 23792/2018; 22900/2017; 3156/2015).
2.5. Sotto questo profilo la motivazione della sentenza impugnata è congrua, e coerente con gli indicati principi, nella parte in cui ha tenuto conto delle caratteristiche del singolo immobile, come emergenti dalla perizia di parte, e degli altri appartamenti siti nella medesima palazzina.
Peraltro, con la proposizione del ricorso per cassazione, il ricorrente non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l’apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall’analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sé coerente, atteso che l’apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato di legittimità, dal momento che, nell’ambito di quest’ultimo, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all’uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (tra le tante, Cass. n. 9097 del 2017; n. 6336 del 2020).
3. In conclusione il ricorso va respinto; le spese vanno compensate in Ragione del recente consolidarsi della giurisprudenza sul tema.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Compensa le spese.
Così deciso in Roma, il 13 luglio 2021.
Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2021