LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRECO Antonio – Presidente –
Dott. MOCCI Mauro – rel. Consigliere –
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –
Dott. CATALDI Michele – Consigliere –
Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 13557-2018 proposto da:
C.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA STAZIONE DI SAN PIETRO 45, presso lo studio dell’avvocato ALBERTO CAMPEGIANI, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 6247/9/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL LAZIO, depositata il 26/10/2017;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 13/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MAURO MOCCI.
RILEVATO
che l’avv. C.A. propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio che aveva dichiarato, in appello, cessata la materia del contendere avverso la decisione della Commissione Tributaria Provinciale di Roma. Quest’ultima, a sua volta, aveva rigettato il ricorso del contribuente contro un avviso di liquidazione per imposta di registro, per l’anno 2013;
CONSIDERATO
che il ricorso è affidato a due motivi, illustrati da successiva memoria telematica;
che, mediante il primo, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 46, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3;
che la sentenza impugnata, pur avendo dichiarato l’estinzione del giudizio per intervenuto assolvimento dell’imposta, in accoglimento del quarto motivo di gravame, in ordine alla statuizione sulle spese, avrebbe avuto riguardo al solo giudizio di appello e non all’intero procedimento;
che, attraverso il secondo motivo, il contribuente assume la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 15, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, giacché la CTR avrebbe erroneamente compensato le spese di lite per il solo grado di appello;
che l’intimata si è costituita nei termini;
che il primo motivo è infondato;
che il riferimento, sia nella motivazione che nel dispositivo, da parte della CTR al solo grado di appello mostra la tacita volontà della sentenza impugnata di mantenere ferma la statuizione del primo grado, in tema di spese, atteso che l’elemento dirimente (ossia l’intervenuto pagamento dell’imposta da parte di un coobbligato) era stato allegato soltanto in quel grado e non prima;
che tale modo di procedere appare legittimo, posto che la condanna al pagamento delle spese del giudizio, in quanto consequenziale ed accessoria, può essere legittimamente emessa a carico del soccombente anche d’ufficio, in mancanza di un’esplicita richiesta della parte vittoriosa, anche quando il giudice debba dichiarare cessata la materia del contendere, dovendosi in tal caso delibare il fondamento della domanda per regolare le spese secondo il principio della soccombenza virtuale (Sez. 6-2, n. 2719 del 11/02/2015; Sez. 1, n. 10553 del 07/05/2009);
che la CTR ha in effetti esaminato tutti i quattro motivi del gravame;
che sotto il suddetto profilo, non si pone una prospettiva differente, per il fatto che il giudizio riguarda un processo tributario, giacché il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 46, comma 1, autorizza la compensazione delle spese di lite ai sensi del medesimo D.Lgs., art. 15, comma 1, purché intervenuta all’esito di una valutazione complessiva della lite da parte del giudice tributario (Sez. 6-5, n. 3950 del 14/02/2017), come nel caso di specie avvenuto;
che anche il secondo motivo è infondato;
che la nozione di soccombenza reciproca che consente la compensazione parziale o totale delle spese processuali, sottende – anche in relazione al principio di causalità – una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate, che si siano trovate in cumulo nel medesimo processo fra le stesse parti, ovvero l’accoglimento parziale dell’unica domanda proposta, allorché essa sia stata articolata in più capi e ne siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri, ovvero una parzialità dell’accoglimento anche meramente quantitativa, riguardante una domanda articolata in unico capo (Sez. 6-3, n. 1268 del 21/01/2020; Sez. 1, n. 10113 del 24/04/2018);
che, nella specie, vi è stata una soccombenza reciproca, giacché uno solo fra i motivi di gravame è stato accolto (per effetto della cessazione della materia del contendere sopravvenuta);
che al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore della controricorrente, nella misura indicata in dispositivo;
che, ai sensi del D.P.R. n. 115 dei 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
PQM
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, a favore dell’Agenzia delle Entrate, in Euro 300, oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 dei 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, il 13 luglio 2021.
Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2021