LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRECO Antonio – Presidente –
Dott. MOCCI Mauro – rel. Consigliere –
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –
Dott. CATALDI Michele – Consigliere –
Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 13688-2018 proposto da:
LA FORTEZZA SOCIETA’ AGRICOLA SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CREMERA 11, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO FORMICONI, rappresentata e difesa dall’avvocato ROBERTO PROZZO;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;
– controricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI ***** UFFICIO LEGALE;
– intimata –
avverso la sentenza n. 9303/17/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA CAMPANIA, depositata il 03/11/2017;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 13/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MAURO MOCCI.
RILEVATO
che la s.r.l. La Fortezza Società Agricola propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania che aveva respinto il suo appello contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Benevento. Quest’ultima, a sua volta, aveva rigettato l’impugnazione della contribuente avverso un avviso di accertamento IRES, IVA e IRAP per l’anno 2012;
CONSIDERATO
che il ricorso è affidato a quattro motivi;
che, col primo, La Fortezza Società Agricola invoca la nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 112 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4: la CTR avrebbe omesso di esaminare la questione relativa al modo in cui era stata accertata la consistenza delle giacenze ed all’utilizzo di elementi di calcolo non accertati in sede di verifica;
che, col secondo, la ricorrente lamenta omesso esame di un fatto decisivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, giacché la CTR avrebbe omesso di valutare il problema appunto riguardante l’accertamento delle rimanenze di vino;
che, mediante il terzo, la contribuente deduce la nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 112 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, giacché la CTR avrebbe omesso di esaminare le specifiche censure contenute nel secondo motivo di appello, riguardante l’erroneità dei conteggi, come risultante dal p.v.c.;
che, attraverso, l’ultimo, la società si duole della violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, degli artt. 102 e 108 TUIR, giacché la CTR avrebbe erroneamente escluso la deduzione dei costi concernenti le spese di impianto di un vigneto, nonostante si trattasse di oneri pluriennali;
che l’Agenzia si è costituita con controricorso;
che il primo ed il secondo motivo – che possono essere scrutinati congiuntamente, per la loro identità logica – sono infondati;
che, in effetti, la sentenza impugnata ha fornito ampia risposta al primo motivo di appello della società, avendo minutamente illustrato la procedura seguita dall’Ufficio per il calcolo della vendita delle bottiglie, sulla scorta del numero di quelle fatturate e del prezzo medio ponderato;
che, in tal modo, la questione specificamente posta in questa sede (la validazione, da parte della contribuente, degli elementi di calcolo utilizzati per gli accertamenti di cui al p.v.c.) non può tradursi in un’omessa pronuncia, quale vizio della sentenza, giacché esplicitamente o anche implicitamente assorbita in altre statuizioni della sentenza (Sez. 5, n. 3417 del 20/02/2015);
che la terza censura è infondata perché – anche a voler prescindere dalla correttezza di un accertamento di fatto, precluso in questa sede – la sentenza impugnata ha testualmente affermato “Per quanto riguarda poi l’inclusione nel calcolo delle bottiglie di quelle aventi capacità di 0,70 cl., è sufficiente osservare che la parte ha fornito la prova di una sola bottiglia di cl. 0,70, per cui detta circostanza è inidonea a svilire la validità dell’accertamento in esame”;
che il quarto motivo è infondato;
che, infatti, per un verso, la ricorrente non indica in cosa sia consistita la violazione rispetto alla fattispecie astratta, da essa invocata e, per altro verso, la decisione della CTR – che ha escluso l’applicabilità dell’art. 108 TUIR, giacché “il vigneto e l’impianto fotovoltaico non erano ancora in funzione, mentre il verde ornamentale era incorporato su terreno di terzi e il nuovo opificio insisteva su di un terreno condotto in locazione per cui doveva aversi riguardo alla durata residua del contratto” – è in linea con l’autorevole orientamento di questa Suprema Corte, secondo cui la regola è nel senso che l’imposta non cessa di essere annuale – e dunque scandita su rapporti tributari nuovi, perché via via insorti in ciascun anno – sol perché, come di frequente accade, alla formazione del reddito di una determinata annualità possano per legge concorrere componenti derivanti da fatti generatori ricadenti in annualità pregresse. Altrimenti detto, il reddito viene colpito su base annuale quand’anche determinato da elementi pluriennali (cfr. Sez. Un, n. 8500 del 25/03/2021);
che il ricorso va dunque respinto;
che al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore della controricorrente, nella misura indicata in dispositivo;
che, ai sensi del D.P.R. n. 115 dei 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
PQM
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, a favore dell’Agenzia delle Entrate, in Euro 5.600, oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 dei 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, il 13 luglio 2021.
Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2021