LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRECO Antonio – Presidente –
Dott. MOCCI Mauro – rel. Consigliere –
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –
Dott. CATALDI Michele – Consigliere –
Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 13727-2018 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;
– ricorrente –
contro
F.F.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 1175/13/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA SICILIA, depositata il 31/03/2017;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio non partecipata del 13/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MOCCI MAURO.
RILEVATO
che l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia che aveva accolto l’appello di F.F. e rigettato il suo appello incidentale contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Ragusa. Quest’ultima aveva accolto in parte l’impugnazione del contribuente contro il silenzio rifiuto dell’Ufficio su un’istanza di rimborso, per IRPEF relativa agli anni 1990-1992.
CONSIDERATO
che il ricorso è affidato a tre formali motivi;
che, col primo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, si invoca violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, comma 2 e della L. n. 289 del 2002, art. 9: la sentenza impugnata avrebbe individuato erroneamente il dies a quo per la presentazione dell’istanza di rimborso, che avrebbe dovuto essere effettuata entro il 31 dicembre 2004 e non il 14/04/2008;
che, mediante il secondo, l’Ufficio assume la violazione e falsa applicazione della L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 665, nonché dell’art. 112 c.c., della L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 17, degli artt. 107 e 108 TFUE e della Decisione (UE) 2016/195 del 14 agosto 2015 della Commissione Europea, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, giacché la CTR avrebbe dovuto tenere conto dell’incompatibilità con il diritto comunitario della L. n. 289 del 2002, artt. 8 e 9, e quindi dell’impossibilità del rimborso delle imposte per coloro che svolgano attività d’impresa;
che, col terzo, si assume la violazione e falsa applicazione della L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 665, come modificato dal D.L. n. 91 del 2017, art. 16 octies, convertito in L. n. 123 del 2017, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, giacché la sentenza impugnata avrebbe illegittimamente esteso il beneficio del rimborso a soggetti privi del relativo diritto, in forza dello svolgimento di attività d’impresa, anche a seguito dello ius superveniens;
che l’intimato non ha resistito;
che il primo motivo è infondato;
che, infatti, la L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 665 (legge di stabilità 2015) costituisce norma di interpretazione autentica, sicché i soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, i quali hanno versato imposte per il triennio 1990-1992 per un importo superiore al 10 per cento, previsto dalla L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 17, hanno diritto al rimborso di quanto indebitamente versato, a condizione che abbiano presentato l’istanza di rimborso entro il termine di due anni decorrente dalla data di entrata in vigore della L. n. 31 del 2008 di conversione del D.L. n. 248 (Sez. 6-5, n. 15252 del 22/07/2016);
che il secondo motivo è infondato;
che il rimborso in questione riguarda solo le imposte dirette;
che, pertanto, non è applicabile al caso di specie quella giurisprudenza secondo la quale, in tema d’IVA, il diritto comunitario osta all’applicazione della L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 17, che, nel prevedere a beneficio delle persone colpite dal terremoto nelle province di Catania, Ragusa e Siracusa una riduzione del 90 per cento dell’imposta sul valore aggiunto, normalmente dovuta per gli anni 1990, 1991 e 1992, riconoscendo il diritto al rimborso, in tale proporzione, delle somme già corrisposte a tale titolo, non soddisfa il principio di neutralità fiscale e non consente la riscossione integrale di tale tributo nel territorio italiano, come chiarito dalla Corte di Giustizia nella sentenza del 15 luglio 2015, in C-82/2014 (Sez. 6-5, n. 16923 del 10/08/2016; Sez. 5, n. 25278 del 16/12/2015);
che, per converso, si deve in questa sede ribadire il principio consolidato, per il quale, in tema di condono fiscale e con riferimento alla definizione automatica della posizione fiscale relativa agli anni 1990, 1991 e 1992, prevista dalla L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 17, a favore dei soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990 che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, essa può avvenire con due modalità: in favore di chi non ha ancora pagato, mediante il pagamento solo del 10 per cento del dovuto da effettuarsi entro il 16 marzo 2003; in favore di chi ha già pagato, attraverso il rimborso del 90 per cento di quanto versato al medesimo titolo. Ciò per effetto dell’intervento normativo citato, cui va riconosciuto il carattere di ius superveniens favorevole al contribuente, tale da rendere quanto già versato non dovuto ex post (Sez. 65, n. 9577 del 12/06/2012);
che il terzo motivo è infondato, giacché, in tema di agevolazioni tributarie, il rimborso d’imposta di cui alla L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 665, a favore dei soggetti colpiti dal sisma siciliano del 13 e 16 dicembre 1990, può essere richiesto sia dal soggetto che ha effettuato il versamento (cd. sostituto d’imposta) sia dal percipiente delle somme assoggettate a ritenuta (cd. “sostituito”) nella sua qualità di lavoratore dipendente (Sez. 5, n. 17472 del 14/07/2017; Sez. 5, n. 15026 del 16/06/2017; Sez. 6-5, n. 14406 del 14/07/2016);
che, d’altronde, la legittimazione del sostituito d’imposta ha trovato conferma nel D.L. n. 91 del 2017, art. 16-octies, conv. L. n. 123 del 2017, che ha testualmente incluso nel perimetro di godimento del beneficio L. n. 190 del 2014 ex art. 1, comma 665, “i titolari di redditi di lavoro dipendente nonché i titolari di redditi equiparati e assimilati a quelli di lavoro dipendente in relazione alle ritenute subite”; il limite introdotto dalla norma sopravvenuta laddove autorizza il rimborso fino a concorrenza dell’apposito stanziamento con riduzione del 50% in ipotesi di eccedenza delle richieste non incide sul titolo della ripetizione, ma unicamente sull’esecuzione dello stesso, delineandosi come un posterius rispetto all’odierno giudizio.
che al rigetto del ricorso non segue la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese processuali, in mancanza di attività difensiva da parte dell’intimato.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 13 luglio 2021.
Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2021