Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Sentenza n.30544 del 28/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – rel. Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 2783-2019 proposto da:

R.F., domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato PASQUALE COTICELLI;

– ricorrente –

contro

IMI SUD LAMINATI S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato DAMIANO IULIANO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6174/2018 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 06/11/2018 R.G.N. 897/2018;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/01/2021 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PAGETTA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SANLORENZO Rita, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato EDUARDO LA BUA, per delega verbale Avvocato PASQUALE COTICELLI;

udito l’Avvocato FABRIZIO PERSI, per delega Avvocato DAMIANO IULIANO.

FATTI DI CAUSA

1. Con ricorso ai sensi della L. n. 92 del 2012, art. 1, comma 48, R.F., dedotta la nullità, inefficacia e illegittimità del licenziamento orale intimatogli in data 17/10/2015 da Imi Sud Laminati s.r.l., società sottoposta a sequestro penale ai sensi del D.L. n. 306 del 1992, art. 12 sexies conv. in L. n. 356 del 1992, adiva il giudice del lavoro chiedendo la reintegra nel posto di lavoro e la condanna della società al risarcimento del danno.

All’esito della fase sommaria il ricorso era respinto con ordinanza confermata dalla sentenza resa in sede di opposizione.

2. Con sentenza n. 6174/2018 la Corte di appello di Napoli ha rigettato il reclamo del R. avverso quest’ultima decisione.

Per quel che qui rileva, la Corte di merito ha premesso che in esito a provvedimenti adottati ai sensi del D.L. n. 356 del 1992, dell’art. 12 sexies dall’Ufficio del GIP del Tribunale di Napoli, nell’ambito del procedimento penale a carico (anche) di R.F., era stato disposto il sequestro di circa venti società nonché di beni che facevano capo al nucleo familiare R., con affidamento in custodia ad Amministratore giudiziario; in data 1.10.2014 il R. era stato assunto con contratto a tempo indeterminato alle dipendenze di una delle società in sequestro, Imi Sud Laminati s.r.l., con inquadramento nell’8 livello quadro e retribuzione complessiva lorda pari a Euro 17.567,54 mensili; successivamente, in esito ad ulteriori vicende, il GIP aveva disposto che con decorrenza dal 1.4.2015 la retribuzione mensile corrisposta dalla società al R. “fosse rimodulata”; con successivo provvedimento del 27.10.2015 il GIP del Tribunale di Napoli, preso atto della insanabile incompatibilità del permanere del rapporto di lavoro tra la società, la totalità delle cui quote era sottoposta a sequestro penale e quindi ad amministrazione giudiziaria, e R.F., soggetto imputato nel correlato procedimento penale nonché quotista di maggioranza della stessa e di altre società facenti a lui capo direttamente o indirettamente per interposizione fittizia, aveva revocato il provvedimento di rimodulazione dei termini contrattuali del rapporto di lavoro dando atto della sua illegittima costituzione e della conseguente nullità; aveva disposto, in conseguenza, la sua immediata cessazione, la inibizione di ogni rapporto riguardante le modalità di gestione delle quote societarie e dei beni, tra ciascuno degli amministratori giudiziari e R.F. e la comunicazione del provvedimento all’imputato mediante consegna dello stesso da parte dell’amministratore giudiziario; in pari data, l’amministratore giudiziario di Imi Sud Laminati s.r.l. aveva comunicato al R., mediante consegna del documento, la cessazione del rapporto di lavoro.

2.1. Sulla base di tale ricostruzione fattuale, la Corte di merito, richiamati precedenti di legittimità, ha ritenuto legittima la risoluzione del rapporto di lavoro disposta dall’amministratore giudiziario su ordine del giudice delegato ai sensi ai sensi del D.Lgs. n. 159 del 2011 cit., art. 35 trattandosi di disposizione di ordine pubblico applicabile a tutti i contratti relativi all’azienda sequestrata (e, dunque, anche a quelli di lavoro), ed osservato che la formale comunicazione del provvedimento in data 27.10.2015 del GIP, provvedimento divenuto definitivo per inammissibilità della impugnazione, soddisfaceva senza dubbio gli obblighi di comunicazione e specificità del recesso; tanto assorbiva gli ulteriori motivi di reclamo formulati dal R.; in questa prospettiva ha ritenuto poco plausibile il rilievo del reclamante in ordine alla pronunzia “a sorpresa” da parte del primo giudice sulla eccezione di nullità del rapporto per contrarietà a norma imperativa posto che l’intero provvedimento del 27.10.2015 era basato e motivato con riferimento alla nullità dell’instaurato rapporto di lavoro proprio in quanto in contrasto con la richiamata previsione del Codice antimafia.

3. Per la cassazione della decisione ha proposto ricorso R.F. sulla base di quattro motivi; la parte intimata ha resistito con tempestivo controricorso illustrato con memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso parte ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 35 e art. 56, dell’art. 1418 c.c. e dell’art. 2126 c.c., censura la statuizione di nullità del contratto di lavoro per contrarietà a norme imperative.

Assume che il provvedimento in data 27.10.2015 dell’autorità giurisdizionale penale era abnorme in quanto con esso il GIP aveva esercitato una funzione giurisdizionale di accertamento che apparteneva al Tribunale civile; dalla lettura del provvedimento si evinceva, che il GIP non aveva inteso procedere dichiaratamente ad un recesso unilaterale del rapporto bensì aveva illegittimamente accertato una presunta nullità dello stesso; tanto escludeva la configurabilità di un esercizio del diritto di recesso di cui al D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 56 cit.; contesta, inoltre, che il contratto di lavoro costituisse espressione di una volontà illecita dei contraenti o costituisse atto di straordinaria amministrazione, essendosi limitato a realizzare il passaggio del dipendente R. dall’una all’altra società del Gruppo; richiama quindi le condotte di ratifica dell’assunzione da parte dell’Autorità giudiziaria ed assume che nel caso di specie avrebbero dovuto applicarsi le garanzie proprie del licenziamento disciplinare ed in particolare quella afferente alla necessità della forma scritta di comunicazione del recesso.

2. Con il secondo motivo di ricorso parte ricorrente deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 35 e art. 41, comma 4 e art. 56 in relazione al c.c.n.l. dipendenti di aziende industriali metalmeccaniche e agli artt. 2099, 2103, 2118 e 2126 c.c.. Sostiene, in sintesi, che il D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 35, comma 3 in tema di nomina dell’amministratore giudiziario non era applicabile all’assunzione di un dipendente, seppure con la qualifica di quadro come il R., comunque estraneo allo svolgimento delle funzioni di amministrazione, secondo quanto desumibile dall’art. 39 c.c.n.l.; assume essere errato il richiamo all’art. 56 D.Lgs. cit., dal momento che esso disciplinava i rapporti pendenti al momento dell’esecuzione del sequestro penale, laddove il rapporto di lavoro del R. era stato instaurato successivamente al sequestro; in ogni caso, la richiamata disposizione non concerneva i rapporti di lavoro ma altre tipologie contrattuali.

3. Con il terzo motivo di ricorso deduce nullità della sentenza o del procedimento per violazione degli artt. 24,111 e 101 Cost..

Premesso di avere censurato la sentenza di primo grado per avere rilevato di ufficio la nullità, per illiceità della causa, del contratto di lavoro, nullità non oggetto di eccezione o di domanda riconvenzionale formulata da controparte, assume che il giudice di primo grado avrebbe dovuto sollecitare il contraddittorio su tale profilo come prescritto da Cass. Sez. Un. 26242 e 26243/2014; la Corte di merito aveva, pertanto, errato nell’escludere il vizio della pronunzia di primo grado con la considerazione che l’intero provvedimento del 27.10.1995 era basato e motivato sulla nullità del rapporto per contrarietà a norma imperativa.

4. Con il quarto motivo di ricorso deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., della L. n. 604 del 1966, art. 2 della L. n. 300 del 1970, art. 18 e del D.Lgs. n. 159 del 2011, artt. 35 e 56.

Premette di avere, con il secondo motivo di reclamo, addotto l’errore del giudice di primo grado nel rilevare la nullità del contratto di assunzione per illiceità della causa, così trascurando di considerare che il R., dall’anno 2007, era dipendente di altra società del gruppo, la Far Sud, e che il passaggio alla Imi Sud Laminati era avvenuto, come per gli altri dipendenti di Far Sud, per la finalità di mantenere il contratto già in essere e, quindi, per una causa del tutto lecita; tanto comportava che, esclusa la nullità attinente al momento genetico del rapporto di lavoro, per la relativa risoluzione iure imperii da parte dell’amministratore giudiziario, occorreva la forma scritta (Cass. 14467/2015); nel caso di specie, invece, per come pacifico, il R. era stato verbalmente allontanato dall’Amministratore giudiziario e tanto determinava la inefficacia del recesso ed il diritto alla reintegrazione del dipendente; in questa prospettiva contesta la idoneità della consegna a mani del provvedimento del GIP a configurare un licenziamento, restando irrilevante la possibilità attraverso il relativo contenuto di conoscere i motivi del recesso datoriale.

5. I motivi, esaminati congiuntamente per connessione, sono da respingere.

5.1. In relazione al primo motivo di ricorso è da evidenziare un profilo di inammissibilità conseguente alla mancata integrale trascrizione, in violazione del disposto dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6., del documento alla base delle censure articolate; per quanto emerge dalla parte trascritta del provvedimento del 27 10.2015, con il quale il giudice penale ha revocato il provvedimento di ratifica del rapporto di lavoro riguardante la rimodulazione dei termini contrattuali, dando atto della illegittima costituzione del rapporto di lavoro tra Imi Sud Laminati s.r.l. ed il R., è da escludere la dedotta abnormità del provvedimento fondata, in sintesi, sul rilievo dell’improprio esercizio da parte del giudice penale di una funzione di accertamento della nullità del rapporto di lavoro riservata al giudice civile; è del tutto evidente, infatti, che il provvedimento in oggetto si colloca nell’ambito del rapporto tra autorità giudiziaria penale (giudice delegato) e amministratore giudiziario dei beni oggetto di sequestro penale e che la dichiarata nullità del rapporto di lavoro del R. è funzionale a garantire la gestione dell’amministrazione dei beni in sequestro, in conformità con le previsione del D.Lgs. n. 159 del 2011 (cd. codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione); tanto esclude ogni “esorbitanza” del provvedimento dall’ambito proprio del giudice penale.

5.2. Priva di pregio è la censura secondo la quale il D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 35 non concernerebbe anche i rapporti di lavoro dipendenti. Il D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 35, comma 3 rubricato “nomina e revoca dell’amministratore giudiziario”, stabilisce che non possono essere nominate amministratore giudiziario, tra le altre, e per quel che qui rileva, le persone nei cui confronti il provvedimento è stato disposto, chiarendo che le medesime persone non possono essere chiamate a svolgere le funzioni di ausiliario o di collaboratore dell’amministratore giudiziario; l’espressione utilizzata dalla disposizione del comma 3, che fa riferimento al “collaboratore”, senza ulteriori specificazioni, per la sua ampiezza di significato, si presta a ricomprendere ogni forma di collaborazione alla gestione di beni in sequestro e quindi anche le collaborazioni formalmente riconducibili all’ambito del rapporto di lavoro dipendente, in sintonia peraltro con la definizione codicistica dell’art. 2094 c.c..

5.3. Tale interpretazione, oltre che ancorata al dato letterale dell’art. 35 cit., comma 3 è coerente con la ratio della previsione che è quella, per il profilo che viene in rilievo, di evitare qualsiasi potenziale forma di ingerenza nell’ambito della gestione dei beni oggetto di sequestro penale, da parte di persone direttamente o indirettamente collegate al procedimento che ha dato luogo al sequestro medesimo.

In questa prospettiva divengono inconferenti le censure fondate sull’inquadramento contrattuale del R., quale quadro, poiché la finalità prefigurata dal Legislatore del 2011 con la previsione in oggetto è quella di realizzare, per intuibili motivi, una cesura tra i soggetti coinvolti nelle indagini penali e la gestione dei beni in sequestro e ciò a prescindere dal ruolo formale dagli stessi rivestito nell’ambito della compagine aziendale.

5.4. La affermazione del giudice di appello relativa alla nullità del contratto di lavoro instaurato tra Imi Laminati Sud s.r.l. – e, R.F., per contrasto con la norma imperativa in tema di ordine pubblico rappresentata dal D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 35, comma 3, è corretta in diritto siccome conforme alla condivisibile giurisprudenza di questa Corte la quale ha ritenuto che in caso di sequestro dell’azienda operato ai sensi del D.Lgs. n. 159 del 2011 è legittima la risoluzione del rapporto di lavoro disposta dall’amministratore giudiziario su ordine del giudice delegato ai sensi del D.Lgs. n. 159 cit., art. 35 trattandosi di disposizione di ordine pubblico applicabile a tutti i contratti relativi all’azienda sequestrata e, dunque, anche a quelli di lavoro (Cass. n. 26478/2018, n. 14467/2015).

5.5. Le censure articolate con il terzo motivo di ricorso che contestano la sentenza impugnata per avere escluso il carattere “a sorpresa” della pronunzia di nullità da parte del primo giudice e deducono violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa sono da respingere per difetto di specificità.

L’assunto del ricorrente non è infatti sorretto, come prescritto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, dalla esposizione del fatto processuale ed in particolare dalla trascrizione degli atti di pertinenza della fase di merito di primo grado, destinata a dimostrare che la questione della nullità del contratto di lavoro del R. per contrarietà a norma imperativa, esulava dal thema decidendum devoluto al giudice di prime cure; è inoltre da rilevare, quale concorrente profilo di inammissibilità, che la violazione delle norme costituzionali non può essere prospettata, come viceversa avvenuto, direttamente come motivo di ricorso per cassazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 in quanto il contrasto tra la decisione impugnata ed i parametri costituzionali, realizzandosi sempre per il tramite dell’applicazione di una norma di legge, deve essere portato ad emersione mediante la eccezione di illegittimità costituzionale della norma applicata (Cass. Sez. Un. 25573/2020, n. 15879/2018).

5.6. La conferma della statuizione di nullità del contratto di lavoro in oggetto per contrasto con norme imperative travolge le ulteriori censure articolate dal ricorrente in punto di riconducibilità dell’assunzione all’ambito degli atti di ordinaria amministrazione ed in punto di liceità della funzione economico sociale di tale assunzione in quanto destinata, come per altri lavoratori dipendenti dalla società Far Sud s.r.l., a mantenere il contratto di lavoro già in essere in precedenza, questioni peraltro che in quanto non espressamente affrontate dal giudice di appello richiedevano, onde evitare la sanzione di inammissibilità per violazione del divieto di novum, la allegazione e dimostrazione della loro rituale e tempestiva allegazione nelle fasi di merito (Cass. 09/08/2018 n. 20694/2018, n. 143572013, n. 20518/2008, n. 22540/2006), come, viceversa, non avvenuto.

5.7. Le ragioni di ordine pubblico che qualificano la nullità del contratto di lavoro in oggetto non consentono di conferire all’originario provvedimento di “autorizzazione” del giudice penale alla stipula del contratto di lavoro ed alla successiva ratifica della rimodulazione del trattamento economico, alcuna efficacia sanante.

5.8. In relazione alla questione posta dalle ulteriori censure articolate, incentrate, in sintesi, sulla necessità di un atto formale di risoluzione del rapporto di lavoro, occorre premettere che la sentenza impugnata ha ritenuto che il provvedimento del GIP comunicato in via formale al R. dall’Amministratore giudiziario della Imi Sud mediante la consegna del documento soddisfaceva agli obblighi di comunicazione e specificità del motivo di recesso.

5.9. La ricostruzione fattuale circa la avvenuta consegna da parte dell’Amministratore giudiziario della IMI non è validamente incrinata dalla deduzione (v. ricorso, pag. 32 in fine) che la materiale consegna e comunicazione del provvedimento dell’Autorità penale non era stata fatta dall’amministratore giudiziario e legale rappresentante della IMI Sud Laminati s.r.l. ma dall’Amministratore giudiziario di altra società del Gruppo, stante la preclusione sul punto scaturente dal principio della “doppia conforme” ai sensi dell’art. 348 ter c.p.c., u.c..

5.10. Ciò posto e venendo al cuore della censura in diritto, secondo la quale, al fine della risoluzione del rapporto di lavoro, era necessario un atto formale di recesso proveniente dall’Amministratore giudiziario, essendo insufficiente la mera consegna del provvedimento del giudice penale, occorre premettere che non appare utilmente invocabile il principio posto da Cass. 14467/2015 in tema di garanzia della comunicazione delle ragioni del recesso, la quale si riferisce a fattispecie non coincidente con quella in oggetto; in quella sentenza, infatti, l’applicazione della normativa antimafia era ostativa alla sola prosecuzione del rapporto di lavoro (per cui si richiedeva un formale atto di risoluzione con esplicitazione delle ragioni sottese) laddove, nel caso qui trattato, il contratto di lavoro è affetto ab origine da radicale nullità essendo stato stipulato in contrasto con il richiamato art. 35 D.Lgs. cit..

5.11. Le conseguenze di tale nullità devono essere verificate alla luce della previsione di cui al D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 41 il cui comma 4 stabilisce che “I rapporti giuridici connessi all’amministrazione dell’azienda sono regolati dalle norme del codice civile, ove non espressamente disposto”; pertanto, in assenza di diversa, espressa previsione, la fattispecie in esame, per il profilo attinente alla questione della necessità di formale comunicazione del licenziamento, deve ritenersi regolata dagli ordinari principi civilistici.

5.12. Alla stregua di tali principi, la radicale nullità ab origine del contratto di lavoro, e la connessa possibilità di determinare in ogni momento la cessazione della esecuzione, escludono la necessità di un formale atto di recesso da parte dell’Amministratore giudiziario; nel contratto affetto da nullità per violazione di norma imperativa non è infatti concepibile un negozio di licenziamento e non sono configurabili le conseguenze che la legge collega al recesso ingiustificato proprio in quanto, in ragione della ritenuta invalidità del rapporto, non vi è spazio per la prosecuzione dello stesso o per la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, non potendosi costringere il datore di lavoro ad attuare un contratto nullo (Cass. Sez. Un. 1867/2020, in motivazione, Cass. 21884/2016, n., 27608/2006).

6. In base alle considerazioni che precedono il ricorso deve essere integralmente respinto.

7. Le spese di lite sono regolate secondo soccombenza.

8. Sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis (Cass. Sez. Un. 23535/2009, in motivazione).

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida in Euro 7.000,00 per compensi professionali, Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 20 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2021

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