LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BERRINO Umberto – Presidente –
Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –
Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –
Dott. CINQUE Guglielmo – rel. Consigliere –
Dott. BOGHETICH Elena – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 2407-2019 proposto da:
ERGON S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PASUBIO n. 15, presso lo studio dell’avvocato STEFANO MUNGO, rappresentata e difesa dall’avvocato ROBERTO SANSONI;
– ricorrente –
contro
R.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 71, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO ORSINI, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1023/2018 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 09/11/2018 R.G.N. 669/2018;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/01/2021 dal Consigliere Dott. GUGLIELMO CINQUE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SANLORENZO Rita, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l’Avvocato ROBERTO SANSONI;
udito l’Avvocato ALESSANDRO ORSINI.
FATTI DI CAUSA
1. Con atto notificato il 7.4.2016 la Ergon srl intimava a R.M., dipendente a tempo indeterminato con mansioni di operario specializzato (elettricista), il licenziamento per giusta causa per la seguente ragione: “Abbiamo potuto accertare in modo puntuale e preciso, che in dette giornate (*****) lei ha svolto attività sportiva e pratica di arti marziali, in particolare ha svolto come istruttore lezioni pratiche e posto in essere tecniche di combattimento e difesa personale incompatibili con il suo stato di malattia ovvero di infortunio INAIL che prevedeva totale riposo sino al *****”.
2. La Corte di appello di Bologna, con la sentenza n. 1023 del 2018, rigettava il reclamo L. n. 92 del 2012, ex art. 1, commi 58 e ss. proposto dalla società contro la pronuncia del Tribunale di Ravenna n. 140/18 confermativa dell’ordinanza, resa all’esito del procedimento di impugnazione avverso il suddetto licenziamento, con la quale era stato annullato il provvedimento di recesso con condanna della Ergon srl alla reintegra del lavoratore nel posto di lavoro, oltre al pagamento di una indennità risarcitoria commisurata all’ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento a quello di effettiva reintegrazione, detratto l’aliunde perceptum e con regolarizzazione contributiva, previdenziale ed assistenziale.
3. A fondamento del decisum i giudici di seconde cure rilevavano che: 1) il mutamento del rito, da ordinario a quello speciale previsto dalla L. n. 92 del 2012, era consentito durante tutto il corso del processo, anche in appello, per cui, nel caso concreto, essendo stato disposto prima della chiusura del procedimento di primo grado, doveva ritenersi tempestivo, anche in considerazione del fatto che non vi era stata compressione dei diritti di difesa; 2) i capitoli di prova articolati dalla società si palesavano superflui; 3) dal materiale istruttorio acquisito poteva desumersi che l’attività svolta dal R. nella palestra fosse esclusivamente teorica e tale da non interferire, in astratto e in concreto, nel processo fisiologico di remissione della patologia da cui era affetto; 4) la condotta del mancato uso, nelle giornate di osservazione, del collarino prescritto non era stato oggetto di contestazione; 5) non reputandosi, quindi, integrato il fatto contestato quanto alla sua valenza lesiva rispetto ai principi di correttezza e buona fede e a quelli contrattuali di diligenza e fedeltà, non poteva dirsi integrato neanche un giustificato motivo di licenziamento tale da determinare un recesso non in tronco.
4. Avverso la decisione di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione la Ergon srl affidato a cinque motivi, cui ha resistito con controricorso R.M..
5. La società ricorrente ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. I motivi possono essere così sintetizzati.
2. Con il primo motivo la società denuncia la violazione e falsa applicazione della L. n. 92 del 2012, art. 1 comma 48 per non avere la Corte territoriale accertato l’inammissibilità della domanda proposta dal R. con ricorso ex art. 414 c.p.c., una volta che il primo giudice, pur in presenza dei presupposti di legge, non aveva disposto il mutamento del rito alla prima udienza di trattazione, ma solo con la decisione del procedimento.
3. Con il secondo motivo si censura il vizio di motivazione della sentenza della Corte di appello di Bologna, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, per omessa escussione dei testimoni richiesti da parte datoriale, in particolare del Dott. C.S., investigatore privato, che non si era limitato solo ad effettuare riprese filmate, ma aveva osservato tutte le attività svolte nella palestra dal lavoratore R..
4. Con il terzo motivo la ricorrente lamenta il vizio di motivazione della sentenza della Corte di appello di Bologna, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, per omesso esame dell’integrale relazione scritta del predetto Dott. C..
5. Con il quarto motivo la Ergon srl si duole della violazione e falsa applicazione dell’art. 69, lett. e) CCNL Metalmeccanici piccola industria, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, perché, a fronte della ammissione del R. di avere tenuto un atteggiamento contrario alle prescrizioni mediche e di per sé potenzialmente idoneo ad aggravare la malattia, la Corte territoriale non aveva applicato la norma collettiva citata, con un difetto di motivazione relativo ad un punto decisivo della controversia.
6. Con il quinto motivo si deduce il vizio di motivazione della sentenza della Corte territoriale, per omesso esame della domanda subordinata di conversione del licenziamento per giusta causa in licenziamento per giustificato motivo soggettivo, in quanto, in violazione dell’art. 112 c.p.c., non era stato valutato se vi fossero stati i presupposti per convertire il recesso, fermo il principio della immutabilità della contestazione e persistendo la volontà del datore di lavoro di recedere dal rapporto.
7. Il primo motivo è infondato.
8. L’ordinanza di mutamento del rito (nel caso de quo da rito ordinario a rito cd. “Fornero”) non ha carattere decisionale (Cass. n. 15011 del 2019; Cass. n. 19345 del 2007; Cass. n. 5174 del 2001; Cass. n. 1538 del 1997) e, quindi, può essere sempre adottata purché l’errore di diritto non abbia inciso sul contraddittorio o sull’esercizio di difesa o non abbia cagionato un qualsivoglia altro specifico pregiudizio alle parti (Cass. n. 19136 del 2005; Cass. n. 19942 del 2008; Cass. n. 22325 del 2014).
9. Nella fattispecie in esame, nessuna deduzione in tal senso è contenuta nella censura; anzi, come già correttamente evidenziato anche dalla Corte di appello, la possibilità che, a seguito del mutamento del rito disposto in sede di decisione, sia stato adottato un provvedimento dapprima suscettibile di opposizione e, poi, eventualmente di reclamo, in ossequio alla struttura unica a composizione bifasica del rito cd. “Fornero”, garantisce ulteriormente le parti che, nella fase a cognizione piena, possono chiedere che il giudice di primo grado esamini l’oggetto dell’originaria impugnativa di licenziamento nella pienezza della cognizione integrale, in virtù della riespansione del giudizio (Cass. n. 30443 del 2018).
10. Il secondo ed il terzo motivo, da trattarsi congiuntamente per connessione, sono inammissibili.
11. In primo luogo, infatti, va osservato che le censure formulate ex art. 360 c.p.c., n. 5, riguardanti questioni in fatto, vertendosi in una ipotesi di cd. “doppia conforme”, non possono essere esaminate stante la preclusione di cui all’art. 348 ter c.p.c., u.c..
12. In secondo luogo, deve rilevarsi che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, l’omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (per tutte Cass. n. 27415 del 2018).
13. Nel caso in esame, il fatto storico dell’attività compiuta dal R. nelle tre serate oggetto degli appostamenti è stato valutato dalla Corte di merito e ciò esclude la sussistenza del vizio ex art. 360 c.p.c., n. 5, come riformulato dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54 conv. in L. n. 134 del 2012.
14. Il quarto motivo presenta profili di improcedibilità, inammissibilità e di infondatezza.
15. E’ improcedibile per non essere stato prodotto l’intero CCNL (Cass. n. 6255 del 2019): infatti, tra gli allegati del ricorso per cassazione (punto 11) è riportato solo la “copia dell’art. 69 CCNL Metalmeccanica Piccola Industria”.
16. Nel giudizio di cassazione, l’onere di depositare i contratti e gli accordi collettivi – imposto a pena di improcedibilità del ricorso, dall’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4 – può dirsi soddisfatto solo con la produzione del testo integrale del contratto collettivo, adempimento rispondente alla funzione nomofilattica della Corte di Cassazione e necessario per l’applicazione del canone ermeneutico previsto dall’art. 1363 c.c..
17. E’ inammissibile, poi, perché nella censura non è riprodotto il testo esatto della disposizione: ciò in violazione del principio di specificità del ricorso per cassazione ex art. 366, comma 1, n. 4 onde evitare un soggettivismo interpretativo del giudice, senza un effettivo contraddittorio, nell’individuare le parti rilevanti della disposizione ai fini della valutazione della formulata doglianza.
18. E’ infondato, inoltre, relativamente all’asserito difetto di motivazione, perché la Corte territoriale ha, invece, valutato la questione della riferibilità della condotta a quella contemplata dall’art. 69, lett. e), n. 4 del citato CCNL, escludendola in quanto concerneva un comportamento che non era stato oggetto di contestazione, con la conseguenza che sullo specifico punto si e’, pertanto, adeguatamente pronunciata.
19. Il quinto motivo, infine, è anche esso infondato.
20. Il vizio di omessa pronuncia su una domanda o eccezione di merito, che integra una violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art. 112 c.p.c., ricorre quando vi sia omissione di qualsiasi decisione su di un capo di domanda, intendendosi per capo di domanda ogni richiesta delle parti diretta ad ottenere l’attuazione in concreto di una volontà di legge che garantisca un bene dell’attore o al convenuto e, in genere, ogni istanza che abbia un contenuto concreto formulato in conclusione specifica, sulla quale deve essere emessa pronuncia di accoglimento o di rigetto (cfr. Cass. n. 28308 del 2017; Cass. n. 7653 del 2012).
21. Nella fattispecie, la Corte territoriale (ultima pagina della gravata sentenza) si è espressamente pronunciata sulla possibilità di una conversione del licenziamento (non ritenuta possibile per la insussistenza della condotta illecita), con congrua motivazione, e ciò è sufficiente per rilevare l’infondatezza del vizio processuale denunziato sia sotto il profilo dell’omessa pronuncia che sotto quello dell’omessa motivazione.
22. Alla stregua di quanto esposto il ricorso deve essere rigettato.
23. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
24. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo.
PQM
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 5.250,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
Così deciso in Roma, il 20 gennaio 2021.
Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2021
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