Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.30552 del 28/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – rel. Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 21591/2018 proposto da:

A.G., in persona della procuratrice speciale S.A., domiciliata in Roma, presso la cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’avvocato Stefano Scifo;

– ricorrente –

contro

M.C.A., elettivamente domiciliata in Roma alla via Costantino Morin, n. 45, presso lo studio dell’avvocato Dolci Mariafelicita, rappresentata e difesa dall’avvocato Russello Annalisa;

– controricorrente –

nonché contro A.L., A.S., D.M.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1082/2017 della CORTE d’APPELLO di PALERMO, depositata il 01/06/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/05/2021 dal Consigliere relatore Dott. Cristiano Valle, osserva quanto segue.

FATTI DI CAUSA

1) L. e A.G. intimarono a M.C.A. il rilascio di fondi, asseritamente loro pervenuti in via ereditaria, siti in *****, in forza di titolo costituito dalla sentenza del Tribunale di Palermo del 28/10/2002, confermata in appello.

M.A.C. propose opposizione all’esecuzione, nelle forme dell’opposizione a precetto.

L. e A.G. proposero, a loro volta, domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni loro causati dalla M. per occupazione illegittima dei terreni, e in causa intervenne l’avvocato D.M., quale tutore di Ag.Gi. (inabilitato e successivamente, interdetto).

Il Tribunale di Agrigento, per quanto ancora rileva in questa sede, rigettò sia l’opposizione all’esecuzione della M.C. che la domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni di L. e A.G., con compensazione delle spese di lite.

La Corte di Appello di Palermo, adita in via principale da M.A.C. ed in via incidentale dai germani A., con la sentenza n. 1082, pubblicata il 01/06/2017, impugnata in questa sede, ha rigettato entrambe gli appelli con condanna della M.C. al pagamento dei 2/3 delle spese di lite.

La sola A.G. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte territoriale, con atto affidato a due motivi. Resiste con controricorso M.A..

L. e A.S. e D.M. sono rimasti intimati. Il P.G. non ha presentato conclusioni.

2) All’adunanza camerale del 4 maggio 2021, svoltasi con le modalità di cui al D.L. n. 137 del 2020, art. 23, comma 9, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176, il Collegio ha trattenuto il ricorso in decisione.

RAGIONI DELLA DECISIONE

3) I motivi di ricorso censurano come segue la sentenza della Corte di Appello di Palermo.

3.1) Il primo mezzo deduce violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, degli artt. 1362, 587 e 588 c.c. in quanto la Corte territoriale avrebbe errato nel non ritenere G. e A.L. eredi di Ag.Gi. e a fondamento del motivo viene richiamato sia il testamento, che li nominava eredi comunque nella quota indisponibile, del padre, sia la sentenza del Tribunale di Palermo n. 38 del 2005, pure prodotta con attestazione di passaggio in giudicato, che conclude causa tra lo stesso Ag.Gi. e la madre S.G., dalla quale si dovrebbe desumere che non vi erano ulteriori liti tra i figli L. e G. e il padre Ag.Gi..

3.2) Il secondo motivo di ricorso deduce violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, dell’art. 132c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., per nullità della motivazione (ma più propriamente il mezzo avrebbe dovuto essere riferito al parametro di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, in n. 4 quanto esso deduce una nullità della sentenza). Il motivo sostanzialmente reitera le censure di cui al primo motivo sotto la diversa angolazione del vizio di nullità della motivazione.

4) Il ricorso, sia con riferimento al primo che al secondo motivo, è connotato da forte aspecificità, in quanto non è in alcun modo riportato l’atto di appello incidentale dal quale dovrebbe desumersi che la Corte di Appello di Palermo ha errato nell’affermare che L. e A.G. non erano eredi del padre Ag.Gi..

4.1) La copiosa produzione documentale allegata al ricorso, composta da varie sentenze del Tribunale di Palermo, nonché da sentenze del Tribunale di quello di Agrigento, e della Corte di Cassazione (e segnatamente della Sezione II) non è in alcun modo richiamata adeguatamente nel ricorso, né nell’atto è indicato in qual modo le varie pronunce si correlino tra loro.

5) Il primo motivo è inammissibile, in quanto la sua illustrazione si fonda su documenti e (o) atti processuali, ma non osserva i contenuti dell’indicazione specifica prescritta dall’art. 366 c.p.c., n. 6, in quanto: a) non ne trascrive direttamente il contenuto per la parte che dovrebbe sorreggere la censura, né, come sarebbe stato possibile in alternativa, lo riproduce indirettamente indicando la parte del documento o dell’atto, in cui troverebbe rispondenza l’indiretta riproduzione; b) non indica la sede del giudizio di merito in cui il documento venne prodotto o l’atto ebbe a formarsi; c) non indica la sede in cui in questo giudizio di legittimità il documento, in quanto prodotto (ai diversi effetti dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4), se nella disponibilità, sarebbe esaminabile dalla Corte, ovvero, sempre in quanto prodotto, sa esaminabile in copia, se trattisi di documento della controparte.

In adesione al costante orientamento di legittimità (Cass. n. 19048 del 28/09/2016 Rv. 642130 – 01), secondo il quale: “Il ricorrente per cassazione, il quale intenda dolersi dell’omessa od erronea valutazione di un documento da parte del giudice di merito, ha il duplice onere – imposto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6) – di produrlo agli atti (indicando esattamente nel ricorso in quale fase processuale ed in quale fascicolo di parte si trovi il documento in questione) e di indicarne il contenuto (trascrivendolo o riassumendolo nel ricorso); la violazione anche di uno soltanto di tali oneri rende il ricorso inammissibile.”, deve, pertanto, ritenersi l’inammissibilità del primo motivo (si veda altresì Cass. 17168 del 09/10/2012 Rv. 624345 – 01: “Qualora il ricorrente per cassazione si dolga dell’omessa od erronea valutazione di un documento da parte del giudice del merito, ha l’onere di indicare nel ricorso il contenuto rilevante dello stesso, fornendo alla Corte elementi sicuri per consentirne il reperimento negli atti processuali, potendo così reputarsi assolto il duplice onere, rispettivamente previsto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, (a pena di inammissibilità) e dall’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4 (a pena di improcedibilità del ricorso), senza che occorra la pedissequa riproduzione dell’intero letterale contenuto degli atti processuali, riproduzione, anzi, inidonea a soddisfare la necessità della sintetica esposizione dei fatti, in quanto diretta ad affidare alla Corte il compito supplementare di scegliere quanto effettivamente rileva ai fini delle argomentazioni dei motivi di ricorso, nell’ambito del copioso materiale prodotto, contenente anche elementi estranei al “thema decidendum””).

6) Il secondo mezzo e’, pure, ma per altro verso, carente di specificità, in quanto si riduce a poco più di una pagina e afferma, senza adeguato supporto argomentativo, la nullità della sentenza d’appello, per motivazione apparente, non considerando che (si veda, quale espressione di un orientamento oramai costante, Cass. n. 23940 del 12/10/2017 Rv. 645828 – 01) il vizio motivazionale è stato radicalmente riformato a seguito della riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54 conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012, cosicché non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6, individuabile nelle ipotesi – che si convertono in violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 e danno luogo a nullità della sentenza – di “mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale”, di “motivazione apparente”, di “manifesta ed irriducibile contraddittorietà” e di “motivazione perplessa od incomprensibile”, al di fuori delle quali il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un “fatto storico”, che abbia formato oggetto di discussione e che appaia “decisivo” ai fini di una diversa soluzione della controversia.

7) In conclusione, l’intero ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

8) Le spese di lite seguono la soccombenza di parte ricorrente e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell’attività processuale espletata.

9) Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali, nei confronti della ricorrente, per il versamento dell’ulteriore importo per contributo unificato, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso;

condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in Euro 6.200,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario al 15%, oltre CA e IVA per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione sezione Terza civile, il 4 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2021

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