LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI FLORIO Antonella – Presidente –
Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –
Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –
Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 32921-2019 proposto da:
K.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FEDERICO CESI, 72, presso lo studio dell’avvocato ANDREA SCIARRILLO, rappresentato e difeso dall’avvocato PIETRO SGARBI;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, COMMISSIONE TERRITORIALE RICONOSCIMENTO PROTEZIONE INTERNAZIONALE ANCONA;
– resistente –
avverso il decreto del TRIBUNALE di ANCONA, depositata il 22/10/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/05/2021 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE CRICENTI.
RITENUTO
CHE:
1.- K.S. è cittadino del *****. Giunto in Italia ha raccontato di essere espatriato in quanto, aderente al partito *****, era stato aggredito e poi minacciato di morte, dai seguaci del partito opposto, di fede governativa.
2.-Impugna un decreto del Tribunale che, ritenuto inverosimile il suo racconto, ha escluso la protezione internazionale, anche nella forma della sussidiaria, per difetto di un conflitto armato in *****, ha ritenuto non vulnerabile il ricorrente in caso di rimpatrio.
3.- il ricorso è basato su cinque motivi. Il Ministero si è costituito tardivamente ma non ha notificato controricorso. Il ricorrente ha prodotto memoria.
CONSIDERATO
CHE:
4.- Il primo motivo denuncia violazione della L. n. 251 del 2007, art. 3 e art. 14 oltre che omesso esame di un fatto rilevante e controverso.
La censura attiene al giudizio di credibilità del ricorrente che, secondo l’esame che ne fa costui, è basato su una incompleta valutazione dei fatti e soprattutto sull’omesso esame di un fatto rilevante e controverso, ossia l’articolo di giornale che riportava l’aggressione subita in patria.
Il motivo è in parte infondato, in parte inammissibile.
E’ infondato nella parte in cui denuncia violazione dei criteri di valutazione della credibilità del racconto, in quanto il Tribunale espone motivi della inverosimiglianza (incoerenza, genericità del racconto) indicando le ragioni che sorreggono quei motivi, conformemente ai criteri di cui all’art. 3 citato (p. 2 del decreto).
E’ inammissibile nella parte in cui si duole dell’omesso esame di un documento, che forniva prova dell’aggressione subita in quanto il mancato esame di un documento può essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui determini l’omissione di motivazione su un punto decisivo della controversia e, segnatamente, quando il documento non esaminato offra la prova di circostanze di tale portata da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la “ratio decidendi” venga a trovarsi priva di fondamento. Ne consegue che la denuncia in sede di legittimità deve contenere, a pena di inammissibilità, l’indicazione delle ragioni per le quali il documento trascurato avrebbe senza dubbio dato luogo a una decisione diversa (Cass. 16812/2018; Cass. 9150/2016).
Nulla detto circa il contenuto di quel documento.
5.-Il secondo motivo denuncia violazione e della L. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) ed è incentrato soprattutto sulla inattendibilità delle fonti utilizzate per la valutazione della situazione del paese di origine, oltre che sul loro travisamento.
Il motivo è infondato.
Il Tribunale indica sia il tipo di fonte che l’anno di riferimento, e ne riporta il contenuto: quanto basta a ritenere il giudizio legittimo, ed insindacabile nel merito. Ne’ del resto il ricorrente offre fonti diverse e di maggior pregio.
6.-Il quarto motivo denuncia violazione della L. n. 286 del 1998, art. 5 in tema di protezione umanitaria anche sotto il profilo del vizio di motivazione.
Assume che la valutazione comparativa non è stata correttamente effettuata anche con riferimento alla situazione del paese di origine.
Il motivo è fondato.
Il ricorrente denuncia anche vizio di motivazione. La decisione resa sul punto dal Tribunale è meramente assertiva, simile ad altre rese in ricorsi più o meno analoghi, in cui si afferma, ma senza specificare la ragione che, da un lato, l’integrazione in Italia del ricorrente non è sufficiente – ma non si dice in cosa consiste e perché non lo è -, per altro verso che il paese di origine offre comunque possibilità di vita integrata e comunque godimento dei diritti fondamentali. La motivazione è priva di ragioni giustificative attinenti al caso concreto, e dunque è apparente; né può dirsi, per altro verso, che si può utilizzare ai fini della protezione umanitaria la valutazione della situazione del paese di origine fatta ai fini della protezione internazionale, in quanto la mancanza di persecuzioni rilevanti, che giustifica il rifiuto di quella forma di protezione, non è sufficiente ad escludere il rifiuto della protezione umanitaria, che invece presuppone violazione di diritti fondamentali o condizioni materiali che ne impediscano l’esercizio.
PQM
La Corte rigetta primo e secondo motivo, accoglie il quarto, assorbiti quinto e terzo, cassa la decisione impugnata e rinvia al Tribunale di Ancona, in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 21 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2021