Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.30556 del 28/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17243-2019 proposto da:

SELMABIPIEMME LEASING SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE G. MAZZINI 11, presso lo studio dell’avvocato GABRIELE ESCALAR, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

REGIONE EMILIA ROMAGNA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA MAZZINI 27 presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO NICOLAIS, rappresentata e difesa dall’avvocato ANTONIO MANZARI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2746/8/2018 della COMMISSIONE TRIUTARIA REGIONALE dell’EMILIA ROMAGNA, depositata il 28/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio non partecipata dell’08/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CONTI ROBERTO GIOVANNI.

FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE La CTR dell’Emilia Romagna, con la sentenza indicata in epigrafe, in riforma della sentenza di primo grado, rigettava il ricorso proposto dalla società Selmabipiemme leasing spa contro l’avviso di accertamento relativo al pagamento di tassa automobilistica per l’anno 2010 di un’autovettura della stessa, esercente l’attività di concedente di veicolo in leasing. Secondo la CTR dalla legislazione in vigore – L. n. 125 del 2015, art. 9 bis, di conversione del D.L. n. 78 del 2015, D.L. n. 113 del 2016, art. 10, commi 6 e 7 – era risultata la legittimazione concorrente dell’utilizzatore del veicolo e del concedente per il periodo successivo al 15.9.2009.

La società contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

La Regione Emilia Romagna si è costituita con controricorso, pure depositando memoria con rinuncia al controricorso.

La ricorrente deduce con il primo motivo la violazione del D.L. n. 78 del 2015, art. 9, comma 9-bis, convertito dalla L. n. 125 del 2015, nonché del D.L. n. 113 del 2016, art. 10, commi 6 e 7, convertito con modificazioni dalla L. n. 160 del 2016, e della L. n. 212 del 2000, art. 4. Secondo la ricorrente il quadro giuridico di riferimento sopra ricordato deporrebbe nel senso di escludere la responsabilità del concedente per il pagamento della tassa automobilistica relativa al periodo successivo all’anno 2009 ed anteriore al 2016.

Con il secondo motivo si deduce la violazione del D.L. n. 953 del 1982, art. 5, comma 25, convertito dalla L. n. 53 del 1983, come modificato dalla L. n. 99 del 2009, art. 7, nonché del D.L. n. 78 del 2015, art. 9, comma 9-bis, conv. dalla L. n. 125 del 2015, e degli artt. 1292, 1294 e 1299 c.c. La CTR avrebbe male interpretato la L. n. 99, cit., art. 5, comma 29, ritenendo che lo stesso ammettesse la responsabilità concorrente di utilizzatore e concedente.

I motivi vanno esaminati congiuntamente stante la loro stretta connessione e sono entrambi fondati.

Ed invero, come già chiarito da tre coeve pronunzia di questa Corte-Cass. nn. 13132,13133 e 13135 del 2019, deve ritenersi che in caso di locazione finanziaria il soggetto tenuto al pagamento del bollo automobilistico è esclusivamente l’utilizzatore e ciò anche con riferimento al periodo compreso fra il 15 agosto 2009 e il 15 giugno 2016.

A tali principi, espressi a conclusione di un ragionato iter motivatorio che va condiviso, la sentenza impugnata, in accoglimento dei due motivi di ricorso, va annullata e potendosi decidere senza ulteriori accertamenti, il ricorso introduttivo va accolto e l’avviso di accertamento impugnato va annullato.

Ricorrono giusti motivi, in relazione al recente formarsi della giurisprudenza di questa Corte sulla materia fatta oggetto di plurimi interventi normativi, per compensare fra le parti le spese dell’intero giudizio.

PQM

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito accoglie il ricorso della società, annullando l’atto impugnato.

Compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 8 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2021

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