Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.30558 del 28/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2734-2020 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. *****), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

B.S.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2440/4/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CALABRIA, depositata il 28/06/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio non partecipata dell’08/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott. LA TORRE MARIA ENZA.

RITENUTO

che:

L’Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Calabria, che in controversia su impugnazione da parte di B.S. di avvisi di accertamento per Iva, Irpef, Irap anni 2002/2004, ha respinto l’appello dell’Ufficio, confermando la decisione di primo grado. La CTR ha ritenuto che non ricorresse nella fattispecie l’ipotesi di raddoppio dei termini per l’accertamento, in applicazione della disciplina sopravvenuta nel corso dell’anno 2015 (D.Lgs. n. 128 del 2015, art. 2, comma 3, in vigore dal 2 settembre 2015 e L. n. 208 del 2015, art. 1, comma 132, in vigore dal 10 gennaio 2016), per cui gli avvisi in contestazione, emessi in base a pvc del 6.6.2010, non potevano beneficiare del raddoppio dei termini.

Il contribuente è rimasto intimato.

CONSIDERATO

che:

1. Con l’unico motivo si deduce violazione di legge, ex art. 360 c.p.c., n. 3, del D.Lgs. n. 128 del 2015, art. 2, comma 3, e della L. n. 208 del 2015, art. 1, comma 132, nonché D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43 e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 57, dovendosi ritenere applicabile il beneficio del raddoppio dei termini trattandosi di accertamenti notificati il 7 aprile 2011 e quindi prima dell’entrata in vigore della disciplina di cui al D.Lgs. n. 128 del 2015, art. 2.

2. Il motivo è fondato.

2.1. La statuizione della CTR si pone in insanabile contrasto con la giurisprudenza di questa Corte secondo cui “In tema di accertamento tributario, i termini previsti dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, per l’IRPEF e dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 57, per l’IVA, nella versione applicabile “ratione temporis”, sono raddoppiati in presenza di seri indizi di reato che facciano insorgere l’obbligo di presentazione di denuncia penale, anche se questa sia archiviata o presentata oltre i termini di decadenza”, come peraltro stabilito dalla Corte costituzionale nella sentenza 25 luglio 2011, n. 247, “senza che, con riguardo agli avvisi di accertamento per i periodi d’imposta precedenti a quello in corso alla data del 31 dicembre 2016 e già notificati, incidano le modifiche introdotte dalla L. n. 208 del 2015, art. 1, commi da 130 a 132, attesa la disposizione transitoria ivi introdotta, che richiama l’applicazione del D.Lgs. n. 128 del 2015, art. 2, che fa salvi gli effetti degli avvisi già notificati” (Cass. n. 16728 del 2016; conf. Cass. n. 26037 del 2016);

2.2. E’ stato altresì successivamente e conformemente affermato che in tema di accertamento tributario, i termini previsti dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, per l’IRPEF e dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 57, per l’IVA, come modificati dal D.L. n. 223 del 2006, art. 37, conv., con modif., in L. n. 248 del 2006, sono raddoppiati in presenza di seri indizi di reato che facciano insorgere l’obbligo di presentazione di denuncia penale, anche se archiviata o tardiva, senza che, con riguardo agli avvisi di accertamento già notificati, relativi a periodi d’imposta precedenti a quello in corso alla data del 31 dicembre 2016, incidano le modifiche introdotte dalla L. n. 208 del 2015, art. 1, commi da 130 a 132, attesa la disposizione transitoria, ivi introdotta, che richiama l’applicazione del D.Lgs. n. 128 del 2015, art. 2, nella parte in cui fa salvi gli effetti degli avvisi di accertamento, dei provvedimenti che irrogano sanzioni e degli inviti a comparire D.Lgs. n. 218 del 1997 ex art. 5, già notificati, dimostrando un “favor” del legislatore per il raddoppio dei termini se non incidente su diritti fondamentali del contribuente, quale il diritto di difesa, in ossequio ai principi costituzionali di cui agli artt. 53 e 112 Cost. (Cass. n. 33793 del 19/12/2019; n. 11620 del 14/05/2018).

2.3. Nelle citate pronunce questa Corte ha avuto cura di precisare: a) che “non di raddoppio dei termini in senso proprio si tratta, bensì di un nuovo termine di decadenza”, applicabile in ipotesi di sussistenza di seri indizi di reità, che è un dato obiettivo non lasciato alla discrezionalità del funzionario dell’ufficio tributario ma che deve essere accertato dal giudice; b) che tale raddoppio non è escluso dalla configurabilità di una causa di estinzione del reato come la prescrizione, né dalla intervenuta archiviazione della denuncia, non rilevando “né l’esercizio dell’azione penale da parte del p.m., ai sensi dell’art. 405 c.p.p., mediante la formulazione dell’imputazione, né la successiva emanazione di una sentenza di condanna o di assoluzione da parte del giudice penale, anche in considerazione del doppio binario tra giudizio penale e procedimento e processo tributario (in termini, Cass. 15 maggio 2015, n. 9974)” (Cass. n. 16728/16, cit.); c) che su tale assetto nessun effetto spiega la sequenza di modifiche che hanno riguardato la disciplina dei termini prescritti per l’accertamento (L. n. 208 del 2015, art. 1, commi da 130 a 132, nonché D.Lgs. n. 128 del 2015, art. 2) in quanto, qualora gli avvisi di accertamento relativi a periodo d’imposta precedenti a quello in corso alla data 31 dicembre 2016 siano stati già notificati – come nel caso in esame, in cui gli atti impositivi risultano notificati in data 23/05/2011 – si applica la disciplina dettata dal D.Lgs. n. 128 del 2015, art. 2 (che non è stato modificato dalla successiva L. n. 208 del 2015), che fa espressamente salvi gli effetti degli avvisi di accertamento notificati alla data di entrata in vigore del predetto decreto;

2.4. Pertanto, con riferimento ad avviso di accertamento emesso e notificato nell’anno 2011, come nella fattispecie qui vagliata, è del tutto indifferente la data in cui viene effettuata la comunicazione di notizia di reato e persino l’omissione di quella comunicazione, perché quello che invece assume rilevanza ai predetti fini è la circostanza che le violazioni tributarie accertate integrino fatti anche penalmente rilevanti.

3. Per le indicate ragioni il raddoppio dei termini di accertamento non opera con riferimento all’IRAP posto che, “non essendo l’IRAP un’imposta per la quale siano previste sanzioni penali è evidente che in relazione alla stessa non può operare la disciplina del “raddoppio dei termini” di accertamento quale applicabile ratione ternporis (cfr. Cass. n. 20435/2017; n. 4775/2016 n. 26311 del 2017, n. 23629 del 2017, n. 10483/2018, n. 4742/2020).

4. Conclusivamente, il ricorso va accolto limitatamente alla ripresa a tassazione ai fini IVA e IRPEF e rigettato quanto alla ripresa a fini IRAP e rinviato alla competente CTR per l’esame delle questioni inerenti alle predette imposte (IVA ed IRPEF), rimaste assorbite, e per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso con riferimento a Irpef e Iva, lo rigetta con riferimento all’Irap; cassa la sentenza impugnata in relazione alla ripresa a tassazione ai fini Irap, con rinvio alla CTR della Calabria, anche per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 8 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2021

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