LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente –
Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –
Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –
Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 22614-2020 proposto da:
G.M., in qualità di rappresentante legale della Ditta Individuale Marco G. Group, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 22, rappresentato e difeso dagli avvocati DINO COSTANZA, MAURANGELO RANA;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1718/5/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA TOSCANA, depositata il 03/12/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott. LORENZO DELLI PRISCOLI.
FATTI DI CAUSA
Rilevato che:
la parte contribuente impugnava degli avvisi di accertamento per IRPEF e IVA relativi agli anni d’imposta 2012, 2013 e 2014 conseguenti a un controllo della Guardia di Finanza nei confronti dell’impresa individuale del contribuente, esercente attività di servizi di vigilanza privata, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 39 e 41 bis, del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 24 e 25;
la Commissione Tributaria Provinciale respingeva il ricorso della parte contribuente e la Commissione Tributaria Regionale ne respingeva l’appello, affermando che le schede carburante sono risultate prive di uno o più elementi obbligatori ai sensi del D.P.R. n. 444 del 1997 necessari sia al fine di facilitare l’accertamento del consumo del veicolo in rapporto ai chilometri percorsi sia al fine di individuare il veicolo; quanto alle spese di ristrutturazione della casa di abitazione basti rilevare che, nel corso dell’accesso del 3 novembre 2015, il contribuente aveva dichiarato che la sede operativa era a Roma e che la documentazione fiscale era custodita presso uno studio di commercialisti, confermandosi così il difetto di inerenza constatato dalla Guardia di finanza; inoltre le comunicazioni inviate alle Prefetture interessate prima degli eventi per i quali era previsto il servizio di vigilanza da parte dell’impresa contribuente dimostrano che tali eventi si sono svolti effettivamente sia perché tali comunicazioni non sono generiche ma molto specifiche sia perché era stato stipulato un oneroso accordo con un’altra impresa proprio al fine di provvedere ad esse, cosicché tali comunicazioni sono state correttamente poste alla base di solide presunzioni, gravi, precise e concordanti circa l’avvenuta esecuzione in nero delle stesse.
Avverso detta sentenza proponeva ricorso per Cassazione la parte contribuente affidato a due motivi di impugnazione e in prossimità dell’udienza depositava memoria insistendo per l’accoglimento del ricorso, mentre l’Agenzia delle entrate si costituiva con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Considerato che:
con il primo motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la parte contribuente denuncia nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4 e art. 48, nonché degli artt. 3,24,53,111 Cost. per essere la motivazione apparente e/o per relationem, senza operare alcun vaglio critico dell’operato dei giudici di primo grado;
con il secondo motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la parte contribuente denuncia nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 2729 c.c., del D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 32, 39 e 41 bis e del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 51 e 54, per non avere la sentenza impugnata fatto uso di presunzioni semplici non connotate da gravità, precisione e concordanza, senza che sia stata svolta una adeguata attività istruttoria.
Il primo motivo di impugnazione è infondato.
Secondo questa Corte infatti:
in seguito alla riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta “dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012, non è più deducibile quale vizio di legittimità il semplice difetto di sufficienza della motivazione, ma i provvedimenti giudiziari non si sottraggono all’obbligo di motivazione previsto in via generale dall’art. 111 Cost., comma 6, e, nel processo civile, dall’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4. Tale obbligo è violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero essa risulti del tutto inidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione (per essere afflitta da un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili oppure perché perplessa ed obiettivamente incomprensibile) e, in tal caso, si concreta una nullità processuale deducibile in sede di legittimità ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 (Cass. n. 22598 del 2018);
in tema di contenuto della sentenza, il vizio di motivazione previsto dall’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e dall’art. 111 Cost. sussiste quando la pronuncia riveli una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio, né alcuna disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito (Cass. n. 3819 del 2020);
il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6, individuabile nelle ipotesi – che si convertono in violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e danno luogo a nullità della sentenza – di “mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale”, di “motivazione apparente”, di “manifesta ed irriducibile contraddittorietà” e di “motivazione perplessa od incomprensibile”, al di fuori delle quali il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un “fatto storico”, che abbia formato oggetto di discussione e che appaia “decisivo” ai fini di una diversa soluzione della controversia (Cass. n. 27899 del 2020; Cass. n. 23940 del 2017; Cass. SU n. 8053 del 2014);
in seguito alla riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012, non è più deducibile quale vizio di legittimità il semplice difetto di sufficienza della motivazione, ma i provvedimenti giudiziari non si sottraggono all’obbligo di motivazione previsto in via generale dall’art. 111 Cost., comma 6, e, nel processo civile, dall’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4. Tale obbligo è violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero essa risulti del tutto inidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione (per essere afflitta da un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili oppure perché perplessa ed obiettivamente incomprensibile) e, in tal caso, si concreta una nullità processuale deducibile in sede di legittimità ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 (Cass. n. 27899 del 2020; Cass. n. 22598 del 2018).
La sentenza della Commissione Tributaria Regionale affermando che le schede carburante sono risultate prive di uno o più elementi obbligatori ai sensi del D.P.R. n. 444 del 1997 necessari sia al fine di facilitare l’accertamento del consumo del veicolo in rapporto ai chilometri percorsi sia al fine di individuare il veicolo; quanto alle spese di ristrutturazione della casa di abitazione basti rilevare che, nel corso dell’accesso del 3 novembre 2015, il contribuente aveva dichiarato che la sede operativa era a Roma e che la documentazione fiscale era custodita presso uno studio di commercialisti, confermandosi così il difetto di inerenza constatato dalla Guardia di finanza; inoltre le comunicazioni inviate alle Prefetture interessate prima degli eventi per i quali era previsto il servizio di vigilanza da parte dell’impresa contribuente dimostrano che tali servizi si sono svolti effettivamente sia perché tali comunicazioni non sono generiche ma molto specifiche sia perché era stato stipulato un oneroso accordo con un’altra impresa proprio al fine di provvedere ad esse, cosicché tali indizi sono stati correttamente posti alla base di solide presunzioni, gravi, precise e concordanti circa l’avvenuta esecuzione in nero delle stesse evidenziando da un lato le mancanze della parte contribuente concernenti la redazione delle schede carburante e dall’altro l’omessa fatturazione dei servizi di vigilanza effettuati presso gli eventi effettivamente svoltisi, ha fornito una motivazione circa il merito della lite sufficientemente chiara, ragionevole e coerente, che si colloca ben al di sopra del minimo costituzionale di motivazione di cui all’art. 111 Cost..
Il secondo motivo di impugnazione è parimenti infondato.
Secondo questa Corte infatti:
in tema di tributi erariali diretti e di IVA, la possibilità di dedurre le spese per i consumi di carburante per autotrazione e di detrarre dall’imposta dovuta quella assolta per il suo acquisto è subordinata al fatto che le cosiddette “schede carburanti”, che l’addetto alla distribuzione è tenuto a rilasciare, siano complete in ogni loro parte e debita mente sottoscritte, senza che l’adempimento, a tal fine disposto, ammetta equipollente alcuno e indipendentemente dall’avvenuta contabilizzazione dell’operazione nelle scritture dell’impresa (Cass. n. 22918 del 2018);
in tema di imposte dirette ed IVA, la possibilità di detrarre dall’imposta dovuta quella assolta per l’acquisto di carburanti destinati ad alimentare i mezzi impiegati per l’esercizio dell’impresa, è subordinata al fatto che le cosiddette “schede carburanti”, che l’addetto alla distribuzione è tenuto a rilasciare, rispettino i requisiti di forma e di contenuto richiesti dalla legge e, quindi, siano redatte in conformità al modello allegato al D.P.R. n. 444 del 1997, compresa l’indicazione chilometrica, necessaria a fini antielusivi, non surrogabile da altri documenti (Cass. n. 24409 del 2016);
in tema di imposte dirette ed IVA, la possibilità di detrarre dall’imposta dovuta quella assolta per l’acquisto di carburanti destinati ad alimentare i mezzi impiegati per l’esercizio dell’impresa, è subordinata al fatto che le cosiddette “schede carburanti”, che l’addetto alla distribuzione è tenuto a rilasciare, rispettino i requisiti di forma e di contenuto richiesti dalla legge e, quindi, siano redatte in conformità al modello allegato al D.P.R. n. 444 del 1997, compresa l’indicazione chilometrica, necessaria a fini antielusivi, non surrogabile da altri documenti (Cass. n. 2581 del 2021);
in tema di accertamento dei redditi, costituisce presupposto per procedere col metodo analitico induttivo la complessiva inattendibilità della contabilità, da valutarsi sulla base di presunzioni ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 39, comma 1, lett. d), alla stregua di criteri di ragionevolezza, ancorché le scritture contabili siano formalmente corrette; dette presunzioni non devono essere necessariamente plurime, potendosi il convincimento del giudice fondare anche su un elemento unico, preciso e grave. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che non aveva valorizzato l’unica presunzione posta a fondamento dell’avviso di accertamento ex art. 39 cit., costituita dal consumo di energia elettrica, presunzione dalla quale l’Ufficio era risalito alla quantificazione dei redditi di un’impresa di autolavaggio: Cass. n. 22184 del 2020);
in tema di accertamento induttivo dei redditi, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, l’Amministrazione finanziaria può fondare il proprio accertamento sia sull’esistenza di gravi incongruenze tra i ricavi, i compensi e i corrispettivi dichiarati e quelli desumibili “dalle caratteristiche e dalle condizioni di esercizio dell’attività svolta”, sia sugli studi di settore, nel quale ultimo caso l’Ufficio non è tenuto a verificare tutti i dati richiesti per uno studio generale di settore, potendosi basare anche solo su alcuni elementi ritenuti sintomatici per la ricostruzione del reddito del contribuente (Cass. n. 33340 del 2019);
in tema di accertamento dei redditi di impresa, l’Ufficio può procedere a quello analitico-induttivo, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, anche in presenza di scritture formalmente regolari, ove la contabilità risulti complessivamente inattendibile sulla base di elementi indiziari gravi e precisi, come il sensibile scostamento delle percentuali di ricarico anche in relazione allo stesso periodo di imposta oggetto dell’accertamento (Cass. n. 32129 del 2018);
in tema di accertamento induttivo dei redditi d’impresa, consentito dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), sulla base del controllo delle scritture e delle registrazioni contabili, l’atto di rettifica, qualora l’ufficio abbia sufficientemente motivato, specificando gli indici di inattendibilità dei dati relativi ad alcune poste di bilancio e dimostrando la loro astratta idoneità a rappresentare una capacità contributiva non dichiarata, è assistito da presunzione di legittimità circa l’operato degli accertatori, nel senso che null’altro l’ufficio è tenuto a provare, se non quanto emerge dal procedimento deduttivo fondato sulle risultanze esposte, mentre grava sul contribuente l’onere di dimostrare la regolarità delle operazioni effettuate, senza che sia sufficiente invocare l’apparente regolarità delle annotazioni contabili, perché proprio una tale condotta è di regola alla base di documenti emessi per operazioni inesistenti o di valore di gran lunga eccedente quello effettivo (Cass. n. 27804 del 2018).
Nella specie la Commissione Tributaria Regionale affermando che le schede carburante sono risultate prive di uno o più elementi obbligatori ai sensi del D.P.R. n. 444 del 1997 necessari sia al fine di facilitare l’accertamento del consumo del veicolo in rapporto ai chilometri percorsi sia al fine di individuare il veicolo; quanto alle spese di ristrutturazione della casa di abitazione basti rilevare che, nel corso dell’accesso del 3 novembre 2015, il contribuente aveva dichiarato che la sede operativa era a Roma e che la documentazione fiscale era custodita presso uno studio di commercialisti, confermandosi così il difetto di inerenza constatato dalla Guardia di finanza; inoltre le comunicazioni inviate alle Prefetture interessate prima degli eventi per i quali era previsto il servizio di vigilanza da parte dell’impresa contribuente dimostrano che tali servizi si sono svolti effettivamente sia perché tali comunicazioni non sono generiche ma molto specifiche sia perché era stato stipulato un oneroso accordo con un’altra impresa proprio al fine di provvedere ad esse, cosicché tali indizi sono stati correttamente posti alla base di solide presunzioni, gravi, precise e concordanti circa l’avvenuta esecuzione “in nero” dei suddetti servizi – evidenziando da un lato le mancanze della parte contribuente concernenti la redazione delle schede carburante e dall’altro l’omessa fatturazione dei servizi di vigilanza presso gli eventi effettivamente svoltisi, si è attenuta ai suddetti principi, in particolare per un verso quanto alla circostanza che la possibilità di dedurre le spese per i consumi di carburante per autotrazione e di detrarre dall’imposta dovuta quella assolta per il suo acquisto è subordinata al fatto che le cosiddette “schede carburanti” siano complete in ogni loro parte e debitamente sottoscritte, senza che l’adempimento, a tal fine disposto, ammetta equipollente alcuno e indipendentemente dall’avvenuta contabilizzazione dell’operazione nelle scritture dell’impresa e per un altro verso sia quanto al fatto che il convincimento del giudice può fondarsi anche su un elemento unico, preciso e grave (quale le comunicazioni alla Prefettura della vigilanza presso eventi di lì a breve da venire rispetto ai quali non corrispondano le relative fatture per i servizi resi) sia perché l’Amministrazione finanziaria può fondare il proprio accertamento su gravi incongruenze tra i ricavi, i compensi e i corrispettivi dichiarati e quelli desumibili “dalle caratteristiche e dalle condizioni di esercizio dell’attività svolta”.
Per il resto le doglianze della ricorrente, specie per quanto riguarda la doglianza relativa alla carente attività istruttoria, pur formalmente volte a denunciare una violazione di legge, investono il merito della lite e sono pertanto insuscettibili di poter essere valutate in Cassazione, in quanto con il ricorso per cassazione la parte non può rimettere in discussione, proponendo una propria diversa interpretazione, la valutazione delle risultanze processuali e la ricostruzione della fattispecie operate dai giudici del merito poiché la revisione degli accertamenti di fatto compiuti da questi ultimi è preclusa in sede di legittimità (Cass. n. 29404 del 2017; Cass. n. 5811 del 2019; Cass. n. 27899 del 2020).
Pertanto, ritenuti infondati entrambi i motivi di impugnazione, il ricorso della parte contribuente va conseguentemente rigettato; le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in Euro 5.600, oltre a spese prenotate a debito.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 14 luglio 2021.
Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2021