LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –
Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –
Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 32514-2020 proposto da:
C.V., elettivamente domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso da sé medesimo;
– ricorrente –
contro
D.M.;
– intimato –
avverso il decreto RG 2454/2020 del TRIBUNALE di ANCONA, depositato il 28/10/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE CRICENTI.
RITENUTO
Che:
C.V. ricorre avverso un decreto con cui il Tribunale di Ancona ha dichiarato inammissibile, per tardività, un ricorso per ricusazione, da lui proposto contro i componenti dell’intero collegio giudicante, nell’ambito di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
Propone questione di legittimità costituzionale e quattro motivi di ricorso.
CONSIDERATO
Che:
Il ricorso è inammissibile.
Vale la regola per cui l’ordinanza di rigetto dell’istanza di ricusazione non e impugnabile con il ricorso straordinario per Cassazione: essa infatti, pur avendo natura decisoria (atteso che decide su un’istanza diretta a far valere concretamente l’imparzialità del giudice, la quale costituisce non soltanto un interesse generale dell’amministrazione della giustizia, ma anche, se non soprattutto, un diritto soggettivo della parte), manca tuttavia del necessario carattere della definitività, in quanto la non impugnabilità “ex se” dell’ordinanza non esclude che il suo contenuto sia suscettibile di essere riesaminato nel corso dello stesso processo attraverso il controllo sulla pronuncia resa dal (o col concorso del) “iudex suspectus”. L’eventuale vizio causato dalla incompatibilità del giudice invano ricusato si converte in motivo di nullità dell’attività spiegata dal giudice stesso, e quindi di gravame della sentenza da lui emessa (Cass. 18611/ 2020; Cass., 2562/ 2016).
Non occorre provvedere sulle spese, atteso il mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell’intimato.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla spese.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma, il 13 aprile 2021.
Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2021