Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.30565 del 28/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17608-2018 proposto da:

F.C., domiciliato ope legis presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato ROBERTO AFELTRA;

– ricorrente –

contro

NUOVA PAMEN S.R.L. IN CONCORDATO PREVENTIVO;

– intimata –

avverso la sentenza n. 2246/2017 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 28/03/2018 R.G.N. 300/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/02/2021 dal Consigliere Dott. NICOLA DE MARINIS.

RILEVATO

che con sentenza del 28 marzo 2018, la Corte d’Appello di Milano confermava la decisione resa dal Tribunale di Monza e rigettava la domanda proposta da F.C. nei confronti della Nuova Pamen S.r.l. in concordato preventivo, avente ad oggetto la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato con la predetta Società quale utilizzatrice della prestazione resa nell’ambito di successivi contratti di somministrazione a tempo determinato illegittimamente conclusi;

che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto l’applicabilità nella specie della decadenza di cui alla L. n. 183 del 2010, art. 32 e dal D.L. n. 225 del 2010, art. 2, comma 54, convertito in L. n. 10 del 2011, per quanto i contratti di somministrazione fossero già tutti scaduti all’atto dell’emanazione della predetta disciplina e tardivamente intervenuta l’impugnazione dei medesimi;

che per la cassazione di tale decisione ricorre il Cheikh, affidando l’impugnazione ad un unico motivo, in relazione alla quale la Società non ha svolto difesa alcuna.

CONSIDERATO

che, con l’unico motivo, itricorrentt, nel denunciare la violazione e falsa applicazione della L. n. 183 del 2010, art. 32 e artt. 11 e 12 preleggi, lamenta la non conformità a diritto dell’interpretazione del predetto art. 32 non legittimando la sua formulazione letterale una lettura che implichi l’estensione della prevista decadenza a rapporti diversi da quelli costituiti a tempo determinato ai sensi del D.Lgs. n. 368 del 2001 ed in particolare ai rapporti di somministrazione regolati dal D.Lgs. n. 276 del 2003;

che il motivo deve ritenersi infondato tenuto conto del consolidarsi nella giurisprudenza di questa Corte dell’orientamento secondo cui sia il nuovo regime decadenziale sia il differimento disposto dal D.L. n. 225 del 2010 sono applicabili anche ai contratti di somministrazione stipulati o conclusi prima dell’entrata in vigore della disciplina predetta (24.11.2010) inquadrandosi la soluzione nella prospettiva del ragionevole bilanciamento effettuato dal legislatore tra esigenza di tutela della certezza delle situazioni giuridiche e difesa del lavoratore (cfr. Cass. 28.9.2018, n. 23619), da cui discende la legittimità della statuizione resa dalla Corte territoriale, risultando incontestato che nella specie l’impugnazione stragiudiziale dei contratti in questione è stata inviata il 22.10.2012, quando il termine di decadenza era venuto a scadenza il 29.2.2012;

che, pertanto, il ricorso va rigettato, senza attribuzione delle spese per non aver il Comune intimato svolto alcuna difesa.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 24 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2021

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