LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Antonio – Presidente –
Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –
Dott. TORRICE Amelia – rel. Consigliere –
Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –
Dott. SPENA Francesca – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 23944-2015 proposto da:
C.N.R. – CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia ex lege in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12;
– ricorrente –
contro
M.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COSSERIA, 2, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO AMERICO, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati GLORIA PIERI, ISETTA BARSANTI MAUCERI, VITTORIO ANGIOLINI;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 54/2015 della CORTE D’APPELLO di GENOVA, depositata il 02/04/2015 R.G.N. 533/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/05/2021 dal Consigliere Dott. AMELIA TORRICE.
RILEVATO
1. la Corte d’Appello di Genova, in riforma parziale della sentenza del Tribunale della stessa sede, ha dichiarato il diritto di M.A.: a) a mantenere la seconda fascia retributiva già riconosciutagli in esito alla verifica anno 2007 e aveva condannato il CNR a corrispondergli le relative differenze retributive, oltre interessi legali; b) al riconoscimento dell’anzianità ai fini giuridici a decorrere dal 5.2003; ha respinto le ulteriori domande ed ha confermato nel resto la sentenza di primo grado;
2. il M. aveva convenuto in giudizio il Consiglio Nazionale delle Ricerche per chiedere il riconoscimento dell’anzianità di servizio maturata in epoca antecedente alla stabilizzazione disposta dalla L. n. 296 del 2006 e la conseguente condanna dell’ente al pagamento delle differenze retributive correlate all’inquadramento nella diversa fascia stipendiale;
3. la Corte territoriale, per quanto oggi rileva, ha premesso, in fatto, che era pacifico che l’appellato: era stato assunto quale tecnologo- profilo III, I fascia stipendiale, con contratto a termine di durata quinquennale dal 5 maggio 2003, dall’Istituto di Fisica della Materia, (INFM), ente di ricerca confluito nel 2006 nel CNR a seguito del riordino degli enti di ricerca (D.Lgs. n. 127 del 2003); l’assunzione iniziale era avvenuta nell’ambito della procedura tenure track, secondo la quale, a mente dell’art. 8 del regolamento del personale INFM, era prevista la facoltà per l’Istituto di procedere alla trasformazione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, in caso di valutazione positiva; a seguito della confluenza dell’INFM nel CNR tutto il personale era passato alle dipendenze del CNR mantenendo lo stato giuridico ed economico, come previsto dall’art. 23, comma 4 p. c) del D.Lgs. n. 127 del 2003; nel 2007 l’appellato era stato sottoposto a valutazione con esito positivo da parte della Commissione del CNR con passaggio dalla I alla II fascia stipendiale; dal 14 aprile 2008 era stato assunto a tempo indeterminato ai sensi della L. n. 296 del 2009 con inquadramento nel III livello, profilo di tecnologo, del CCNL Comparto Ricerca; a seguito della nuova assunzione aveva subito una decurtazione perché era stato inquadrato in I fascia, mentre durante il rapporto di lavoro a tempo determinato, dopo quattro anni, gli era stato riconosciuto uno scatto di anzianità passando dalla I alla II fascia retributiva;
4. ha evidenziato che non era stata censurata, con conseguente passaggio in giudicato, la statuizione con la quale il tribunale aveva accertato che l’assunzione dell’appellato non era avvenuta a completamento della originaria procedura di tenure track, ma in applicazione della L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 519 che aveva determinato una nuova assunzione e ha ritenuto che le censure formulate dal CNR nell’atto di appello dovevano essere scrutinate tenendo conto di tale legge;
5. ha ritenuto che il rivendicato diritto alla valorizzazione dell’anzianità pregressa, a fini retributivi, trovava fondamento nella clausola 4 dell’Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE;
6. al riguardo, ha escluso che la diversità di trattamento potesse ritenersi giustificata da una ragione oggettiva, perché erano rimaste indimostrate le affermazioni relative ad una minore professionalità e ad una diversità di mansioni rese in forza del contratto a tempo determinato rispetto alla successiva assunzione ed, anzi, risultava provato per tabulas che l’assunzione del M. con il primo contratto a tempo determinato del 5 maggio 2003 era avvenuta in forza di una procedura concorsuale che prevedeva gli stessi requisiti richiesti dal D.Lgs. n. 127 del 2003, art. 20, comma 4, lett. a) (pregressa esperienza professionale almeno triennale, ovvero dottorato di ricerca) per l’assunzione a tempo indeterminato; solo per le assunzioni a tempo indeterminato il D.Lgs. n. 127 del 2003, art. 20, comma richiede, quale requisito di partecipazione al concorso, una pregressa attività di durata almeno triennale;
7. avverso questa sentenza il CNR ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, ai quali M.A. ha resistito con tempestivo controricorso, illustrato da successiva memoria.
CONSIDERATO
8. con l’unico motivo, il ricorrente denuncia, – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, “Violazione e falsa applicazione della direttiva 1999/70/CE, e dell’Accordo quadro CES UNICE e CEEP allegato, clausole n. 4 e fi. 5; del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 36 e dell’art. 45; della L. n. 296 del 2006, art. 1 comma 519: Violazione e falsa applicazione della L. 20 marzo 1975, n. 70, art. 36 e del D.P.R. 12 febbraio 1991, n. 171, art. 23”;
9. asserisce che l’Accordo quadro allegato alla Direttiva presuppone che le condizioni di impiego dei lavoratori a tempo determinato siano comparabili a quelle dei lavoratori a tempo determinato e che pure in presenza di tali similitudini, sussistano ragioni oggettive tali da giustificare un diverso trattamento;
10. assume che costituisce ragione oggettiva che giustifica la disparità di trattamento la circostanza che per un ente di ricerca pubblica l’esigenza di assumere a tempo indeterminato “i migliori ricercatori” con comprovata pluriennale esperienza nella ricerca ed ampia competenza in modo tale da poterli destinare a quelle ricerche scientifiche che, strategicamente, verranno ritenute le più utili all’ente medesimo; deduce che per lo svolgimento di un singolo progetto può essere sufficiente la competenza settoriale acquisita anche in virtù di un percorso formativo meramente accademico;
11. sostiene che la diversità di trattamento è giustificata anche perché diversamente si svilirebbe la portata del principio costituzionale che prevede che l’assunzione nelle pubbliche amministrazioni può avvenire per pubblico concorso da una ragione oggettiva;
12. aggiunge che solo per le assunzioni a tempo indeterminato il D.Lgs. n. 127 del 2003, art. 20, comma 4, richiede, quale requisito di partecipazione al concorso, una pregressa attività di durata almeno triennale e che, ove si valorizzasse per gli stabilizzati l’intera anzianità maturata sulla base di rapporti a termine, si determinerebbe una discriminazione a contrario in quanto “la medesima anzianità verrebbe ad essere valutata due volte, sia come condizione per l’accesso all’assunzione, in qualità di ricercatore a tempo indeterminato, sia ai fini della progressione professionale”;
13. il ricorso è infondato;
14. questa Corte si è già pronunciata sulla questione, che qui viene in rilievo, del riconoscimento dell’anzianità maturata sulla base di contratti a termine dai dipendenti del C.N. R. e di altri enti di ricerca, successivamente stabilizzati ai sensi della L. n. 296 del 2006, ed ha affermato che in tal caso al lavoratore “deve essere riconosciuta l’anzianità di servizio maturata precedentemente all’acquisizione dello status di lavoratore a tempo indeterminato, allorché le funzioni svolte siano identiche a quelle precedentemente esercitate nell’ambito del contratto a termine, non potendo ritenersi, in applicazione del principio di non discriminazione, che lo stesso si trovasse in una situazione differente a causa del mancato superamento del concorso pubblico per l’accesso ai ruoli della P.A., mirando le condizioni di stabilizzazione fissate dal legislatore proprio a consentire l’assunzione dei soli lavoratori a tempo determinato la cui situazione poteva essere assimilata a quella dei dipendenti di ruolo” (Cass. n. 15232/2020, Cass. n. 15231/2020, Cass. n. 4195/2020, Cass. n. 7112/2018, Cass. n. 27950/2017; negli stessi termini Cass. n. 21311/2020, in tema di personale stabilizzato alle dipendenze dell’Istituto di Astrofisica; Cass. n. 118/2018 e Cass. nn. 3473 e 6146 del 2019 queste ultime in tema di personale stabilizzato alle dipendenze dell’Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica);
15. il principio di diritto è stato affermato valorizzando la giurisprudenza della Corte di Giustizia, la quale, nelle pronunce successive agli arresti di questa Corte (Corte di Giustizia 20.6.2019, causa C- 72/18 Ustariz Arostegui; 11.4.2019, causa C- 29/18, Cobra Servizios Auxiliares; 21.11.2018, causa C- 619/17, De Diego Porras; 5.6.2018, causa C – 677/16, Montero Mateos), ha dato continuità alla propria interpretazione della clausola 4 dell’Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE, ribadendo che:
16. la clausola 4 dell’Accordo esclude, in generale ed in termini non equivoci, qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l’obbligo di applicare il diritto dell’Unione e di tutelare i diritti che quest’ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, Impact; 13.9.2007, causa C-307/05, Del Cerro Alonso; 8.9.2011, causa C-177/10 Rosado Santana);
17. il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell’art. 137, n. 5 del Trattato (oggi 153 n. 5), “non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l’applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione” (Del Cerro Alonso, cit., punto 42);
18. le maggiorazioni retributive, che derivano dall’anzianità di servizio del lavoratore” costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva (Corte di Giustizia 9.7.2015, in causa C177/14, Regojo Dans, punto 44, e giurisprudenza ivi richiamata);
19. a tal fine non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione, che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Valenza; 7.3.2013, causa C393/11, Bertazzi);
20. la stessa Corte di Giustizia, chiamata a pronunciare in fattispecie nelle quali veniva in rilievo il mancato riconoscimento dell’anzianità di servizio maturata in epoca antecedente alla procedura di stabilizzazione prevista dalla L. n. 296 del 2006, ha evidenziato che la clausola 4 “osta ad una normativa nazionale, quale quella controversa nei procedimenti principali, la quale escluda totalmente che i periodi di servizio compiuti da un lavoratore a tempo determinato alle dipendenze di un’autorità pubblica siano presi in considerazione per determinare l’anzianità del lavoratore stesso al momento della sua assunzione a tempo indeterminato, da parte di questa medesima autorità, come dipendente di ruolo nell’ambito di una specifica procedura di stabilizzazione del suo rapporto di lavoro, a meno che la citata esclusione sia giustificata da ragioni oggettive ai sensi dei punti 1 e/o 4 della clausola di cui sopra. Il semplice fatto che il lavoratore a tempo determinato abbia compiuto i suddetti periodi di servizio sulla base di un contratto di un rapporto di lavoro a tempo determinato non configura una ragione oggettiva di tal genere” (Corte di Giustizia 18.10.2012 in cause riunite da C- 302/11 a C-305/11, Valenza e negli stessi termini Corte di Giustizia 4.9.2014 in causa C – 152/14 Bertazzi);
21. la Corte di Giustizia, sempre in relazione alle procedure di stabilizzazione ex lege n. 96 del 2006, ha esaminato anche la questione, prospettata dal giudice del rinvio, della necessità di evitare discriminazioni alla rovescia, ossia in danno degli assunti a tempo indeterminato, ed ha evidenziato che l’obiettivo, pur potendo costituire una “ragione oggettiva” ai sensi della clausola 4, punti 1 e/o 4, dell’accordo quadro, “non può comunque giustificare una normativa nazionale sproporzionata come quella controversa nel procedimento principale, la quale esclude totalmente e in ogni circostanza la presa in considerazione dei periodi di servizio svolti da lavoratori nell’ambito di contratti di lavoro a tempo determinato ai fini della determinazione della loro anzianità in sede di assunzione a tempo indeterminato e, dunque, del loro livello di retribuzione” (Corte di Giustizia Bertazzi, cit., punto 16);
22. i richiamati principi, come osservato da questa Corte nelle decisioni Cass. nn 9806, 9491, 7705, 7309 del 2020, sono stati ribaditi dalla Corte di Giustizia nella sentenza 20 settembre 2018 in causa C-466/17, Motter, con la quale si e’, in sintesi, osservato che al fine di “raggiungere un equilibrio tra i legittimi interessi dei lavoratori a tempo determinato e quelli dei lavoratori a tempo indeterminato” e di evitare “discriminazioni alla rovescia” è consentito, nel rispetto del principio del pro rata, tener conto dei periodi di servizio prestati in misura non integrale, fermo però restando che al momento dell’assunzione come dipendente pubblico di ruolo deve essere valorizzata ai fini dell’anzianità anche la carriera pregressa del lavoratore a tempo determinato;
23. è stato precisato, al riguardo, che il riconoscimento non integrale deve comunque trovare fondamento nella necessità di “….rispecchiare le differenze tra l’esperienza acquisita dai docenti assunti mediante concorso e quella acquisita dai docenti assunti in base ai titoli a motivo della diversità delle materie, delle condizioni e degli orari in cui questi ultimi devono interventi in particolare nell’ambito di incarichi di sostituzione di altri docenti”;
24. è sufficiente richiamare quest’ultimo arresto della Corte per escludere che il principio già affermato da questa Corte, nelle pronunce indicate nel p. n. 14 e nel p. n. 22 di questa ordinanza, possa essere rimeditato dal Collegio, in ragione di una pretesa diversità fra i requisiti di accesso al rapporto a termine e quelli richiesti per la partecipazione alle procedure concorsuali finalizzate all’assunzione con contratto a tempo indeterminato;
25. di questi principi la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione, perché ha ricostruito l’intera vicenda lavorativa del M., tenendo conto delle diverse tipologie di rapporto e delle concrete modalità di assunzione alle dipendenze del C.N.R., dell’esito positivo della valutazione effettuata nel 2007 dalla Commissione del CNR e della identità delle mansioni delle mansioni svolte nel corso dei rapporti di lavoro di lavoro a tempo determinato rispetto a quelle svolte successivamente alla assunzione a tempo indeterminato per effetto della stabilizzazione prevista dalla L. n. 296 del 2006;
26. in via conclusiva, il ricorso va rigettato;
27. le spese, nella misura liquidata in dispositivo, seguono la soccombenza;
28. ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, deve darsi atto, ai fini e per gli effetti precisati da Cass. S.U. n. 4315/2020, della ricorrenza delle condizioni processuali previste dalla legge per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto dal ricorrente.
P.Q.M.
LA CORTE Rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 4.000,00 per compensi professionali, Euro 200,00 per esborsi, oltre 15% per rimborso spese generali forfetarie, oltre IVA e CPA.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012, dà atto, ai fini e per gli effetti precisati da Cass. S.U. n. 4315/2020, della ricorrenza delle condizioni processuali previste dalla legge per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto dal ricorrente.
Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 13 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2021