Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.3057 del 09/02/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FERRO Massimo – Presidente –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 36476-2018 proposto da:

LEGNOTRANCIATI D.C., in persona dell’omonimo titolare, nonchè in proprio D.C., elettivamente domiciliati in ROMA, V. DEGLI SCIPIONI 110, presso lo studio dell’avvocato GIULIO GROTTOLI, rappresentati e difesi dagli avvocati LUCA BOVINO, GIUSEPPE CUPPONE;

– ricorrenti –

contro

FINO 2 SECURITISATION SRL, e per essa in qualità di mandataria DO BANK SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, V. COSSERIA 5, presso lo studio dell’avvocato PAOLO MIGLIACCIO, rappresentato e difeso dall’avvocato LORENZO STERNINI;

– controricorrente –

contro

UNICREDIT CREDIT MANAGEMENT BANK SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 2221/2018 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 21/08/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MASSIMO FALABELLA.

LA CORTE OSSERVA.

FATTO E DIRITTO

1. – Con citazione notificata, il ***** D.C., titolare della ditta Legnotranciati, quale successore di Legnotranciati D.V. & Figlio s.n.c., conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Treviso Unicredit Corporate Banking s.p.a. e Unicrediti Banca s.p.a. lamentando l’illegittima applicazione a un conto corrente, di interessi ultralegali, di interessi usurari, di commissioni spese e capitalizzazioni non dovute.

La causa era riunita ad altra con la quale lo stesso D. proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo con il quale gli era stato intimato il pagamento della somma di Euro 797.721,91.

Riuniti i giudizi il Tribunale di Treviso condannava D.C. al pagamento, in favore di Unicredit s.p.a., della somma di Euro 397.679,99.

2. – Il gravame proposto avverso tale pronuncia era respinto dalla Corte di appello di Venezia con sentenza del 21 agosto 2018.

3. – Quest’ultima è stata impugnata per cassazione da D. con un ricorso articolato in tre motivi. Resiste con controricorso Fino 2 Securitisation s.r.l., subentrata nella titolarità del rapporto, la quale è rappresentata in giudizio da doBank s.p.a..

4. – Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 1283 c.c., degli artt. 117 e 118t.u.b., dell’art. 120t.u.b., comma 2, della Delib. CICR 9 febbraio 2000, artt. 6 e 7. La censura investe la sentenza impugnata nella parte in cui afferma la legittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi operata alla banca in epoca successiva all’entrata in vigore della richiamata delibera; sostiene il ricorrente che, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice del merito, tale capitalizzazione potesse trovare giustificazione solo in presenza di specifica approvazione scritta della clausola anatocistica.

Il secondo mezzo oppone la violazione e falsa applicazione della L. n. 108 del 1996, art. 2, del D.L. n. 394 del 2000, art. 1, comma 1, convertito in L. n. 24 del 2001, del D.L. n. 15 del 2008, art. 2 bis, e dell’art. 644 c.p.. Lamenta parte ricorrente che la Corte di merito abbia avallato la tesi secondo cui la commissione di massimo scoperto debba essere esclusa dal novero delle voci da prendere in considerazione ai fini dell’individuazione del tasso effettivo globale (TEG). Osserva che la Corte di appello aveva richiamato la pronuncia n. 16303 del 2018 delle Sezioni Unite, che “sul punto sostenevano un assunto affatto conforme a quello perorato nella sentenza impugnata, ed anzi coerente alle censure dei ricorrenti”.

Col terzo motivo vengono lamentate violazione e falsa applicazione dell’art. 117 t.u.b.. Assume il ricorrente che nel corso del giudizio di merito aveva rilevato come, a parte quanto dedotto con riferimento all’usura e alla capitalizzazione, il saldo determinato dal consulente tecnico fosse viziato per omessa eliminazione di spese per circa Euro 64.600,00: spese addebitate nonostante l’assenza di alcuna previsione contrattuale al riguardo. Rileva che la motivazione espressa sul punto dalla Corte di appello non si era occupata di tale tema, fatto valere in appello.

5. – Fissata l’odierna udienza, la ricorrente e la controricorrente hanno depositato in cancelleria una “istanza congiunta di rinuncia”. Il giudizio va dunque dichiarato estinto.

Non deve farsi luogo a pronuncia sulle spese, giusta l’art. 391 c.p.c., comma 4.

La declaratoria di estinzione del giudizio esclude, inoltre, l’applicabilità del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, relativo all’obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all’atto della proposizione dell’impugnazione (Cass. 12 ottobre 2018, n. 25485).

P.Q.M.

La Corte:

dichiara estinto il giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 6 Sezione Civile, il 17 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2021

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