LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRIA Lucia – Presidente –
Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –
Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –
Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –
Dott. BOGHETIC Elena – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 4082-2020 proposto da:
E.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CORFINIO 23, presso lo studio dell’avvocato DAVIDE LODI, rappresentato e difeso dagli avvocati MARIANGELA DI BIASE, FRANCESCO DEL STABILE;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, – Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Salerno, sezione di Campobasso, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia ex lege in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12;
– resistente con mandato –
avverso il decreto n. cronologico 2762/2019 del TRIBUNALE di CAMPOBASSO, depositato il 11/12/2019 R.G.N. 1064/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/06/2021 dal Consigliere Dott. ELENA BOGHETICH.
RILEVATO
CHE:
1. Il Tribunale di Campobasso, con decreto pubblicato l’11.12.2019, ha respinto il ricorso proposto da E.F., cittadino della *****, avverso il provvedimento con il quale la competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale ha, a sua volta, rigettato la domanda di protezione internazionale proposta dall’interessato escludendo altresì la sussistenza dei presupposti per la protezione complementare (umanitaria);
2. Il Tribunale ha precisato che:
a) il richiedente – fuggito per sottrarsi alle insistenze dello zio il quale, dopo la morte dei genitori, voleva indurlo a prendere il posto del defunto padre come sacerdote dell’idolo del villaggio, nonostante avesse frequentato la scuola per undici anni e fosse di religione ***** – non ha allegato di essere affiliato politicamente o di aver preso parte ad attività di associazioni per i diritti civili, né di appartenere ad una minoranza etnica e/o religiosa oggetto di persecuzione come richiesto per la protezione internazionale né lo stesso risulta compreso nelle categorie di persone esposte a violenze, torture o altre forme di trattamento inumano;
b) neppure sussistono i presupposti per la protezione sussidiaria, vista la provenienza da un paese che non presenta una situazione di violenza generalizzata;
c) neanche può essere concessa la protezione umanitaria perché non sono state allegate difficoltà tipiche di un nuovo radicamento territoriale nel paese di origine e non è stata documentata alcuna patologia;
3. il ricorrente domanda la cassazione del suddetto decreto per quattro motivi;
4. il Ministero dell’Interno intimato non ha resistito con controricorso, ma ha depositato atto di costituzione ai fini della eventuale partecipazione all’udienza di discussione ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1, ultimo alinea, cui non ha fatto seguito alcuna attività difensiva.
CONSIDERATO
CHE:
1. con il primo motivo si denunzia violazione o falsa applicazione della Convenzione di Ginevra e del D.Lgs. n. 251 del 2007, in relazione al riconoscimento dello status di rifugiato, lamentandosi che la motivazione del decreto impugnato non abbia considerato l’esistenza e la diffusione di uccisioni rituali e sacrifici umani in *****.
2. con il secondo motivo si denuncia violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, in relazione alla protezione sussidiaria, risultando, dal rapporto Amnesty International del 2018, gravi violazioni dei diritti umani in ***** e nell'*****, nei confronti delle quali le autorità competenti non hanno avviato alcuna indagine a carico delle forze di sicurezza;
3. con il terzo e quarto motivo si denuncia violazione del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6 e motivazione apparente e contraddittoria, in riferimento alla protezione umanitaria, avendo, il Tribunale, trascurato di valutare i profili di vulnerabilità del richiedente e il suo percorso di integrazione in Italia (partecipazione al coro parrocchiale e padronanza della lingua italiana) nonché il transito in Libia ove ha subito minacce e maltrattamenti;
4. prima di esaminare i motivi di ricorso occorre evidenziare che la procura speciale allegata allo stesso, autenticata nella firma dal difensore, non soddisfa i requisiti di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 35-bis, comma 13 come recentemente precisati dalle Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 15177 del 2021).
4.1. L’autorevole consesso – facendosi carico di vagliare i diversi orientamenti di legittimità espressi dalle Sezioni semplici alla luce dell’evoluzione normativa interna concernente i poteri certificativi dei difensori, della disciplina comunitaria, dei principi fondamentali di matrice convenzionale (recte, previsti dalla Convenzione Europea dei diritti dell’uomo), dei principi costituzionali – ha affermato i seguenti principi di diritto:
“Il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 13, nella parte in cui prevede che “La procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato; a tal fine il difensore certifica la data di rilascio in suo favore della procura medesima” ha richiesto, quale elemento di specialità rispetto alle ordinarie ipotesi di rilascio della procura speciale regolate dagli artt. 83 e 365 c.p.c., il requisito della posteriorità della data rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato, prevedendo una speciale ipotesi di “inammissibilità del ricorso”, nel caso di mancata certificazione della data di rilascio della procura in suo favore da parte del difensore.
La procura speciale per il ricorso per cassazione per le materie regolate dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 13, e dalle disposizioni di legge successive che ad esse rimandano deve contenere in modo esplicito l’indicazione della data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e richiede che il difensore certifichi, anche solo con una unica sottoscrizione, sia la data della procura successiva alla comunicazione che l’autenticità della firma del conferente”.
4.2. Facendo applicazione dei principi di diritto qui richiamati, il ricorso per cassazione proposto dal ricorrente è inammissibile.
Invero, nel caso di specie, la procura speciale rilasciata al difensore in calce al ricorso per cassazione su foglio congiunto, pur dettagliata nel contenuto con indicazione del decreto di rigetto adottato dalla sezione specializzata in materia di immigrazione del Tribunale di Campobasso – e della sua data (emesso in data 11.12.2019) – contro il quale si intendeva proporre ricorso per cassazione e pur recando, in calce al testo del mandato e prima della firma del conferente, la data di rilascio della procura successiva a quella del decreto impugnato – 18.12.2019 -, non contiene alcuna espressione dalla quale risulti che il difensore abbia inteso certificare che la data di conferimento della procura sia stata successiva alla comunicazione provvedimento impugnato – nemmeno risultante dalla procura speciale – recando unicamente l’autenticazione della firma con la seguente formula “Per autentica della firma”.
5. Le Sezioni Unite citate hanno altresì statuito che il contributo unificato di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, in caso di declaratoria d’inammissibilità del ricorso per cassazione conseguente alla mancata indicazione, all’interno della procura speciale, della data o della certificazione del difensore della sua posteriorità rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato, va posto a carico della parte ricorrente e non del difensore, risultando la procura nulla e non inesistente.
5.1. La statuizione concernente il contributo unificato va, pertanto, adottata nei confronti del ricorrente.
6. In conclusione, va dichiarata l’inammissibilità del ricorso; alla reiezione del ricorso, non consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali di questa fase, non avendo l’intimato svolto attività difensive.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; nulla sulle spese del presente giudizio di legittimità.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale, il 16 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2021