LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BERRINO Umberto – Presidente –
Dott. LORITO Matilde – Consigliere –
Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –
Dott. AMENDOLA Fabrizio – rel. Consigliere –
Dott. DE MARINIS Nicola – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 17462-2019 proposto da:
SECURITAS METRONOTTE S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA F. DENZA n. 16/D, presso lo studio dell’avvocato PAOLO SALVATORI, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
S.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BOLZANO 15, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE DE TOMMASO, rappresentato e difeso dagli avvocati FRANCESCO AUTIERI, CARLO CARTURAN;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1389/2019 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 27/03/2019 R.G.N. 4035/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/02/2021 dal Consigliere Dott. FABRIZIO AMENDOLA.
RILEVATO
CHE:
1. la Corte di Appello di Roma, con sentenza del 27 marzo 2019, in riforma della pronuncia di primo grado pronunciata all’esito di un giudizio ex lege n. 92 del 2012, ha dichiarato l’illegittimità del licenziamento per giusta causa intimato a S.M. in data 1.9.2014 da Securitas Metronotte s.r.l.;
2. la Corte – in estrema sintesi e per quanto qui ancora rileva – ha premesso che la società, con lettera del 5 agosto 2014, aveva contestato al dipendente, che svolgeva compiti di guardia giurata addetta al trasporto valori, una condotta qualificata come “atteggiamento disattento, deconcentrato e gravemente negligente” nello svolgimento delle mansioni a lui affidate il giorno *****; ha ulteriormente argomentato che il contratto collettivo applicabile ai dipendenti di istituti e imprese di vigilanza privata e servizi finanziari prevede espressamente all’art. 101 che, in caso di inosservanza dei doveri e di violazione delle norme di comportamento da parte del personale, si applica il provvedimento della sospensione nei confronti del lavoratore che abbia eseguito “con negligenza grave il lavoro affidatogli”; dunque, avendo la stessa azienda qualificato la condotta dello S. in termini di atteggiamento gravemente negligente, secondo la Corte territoriale detta condotta era da considerare punibile con una sanzione conservativa, per cui la società datrice di lavoro non poteva irrogare la sanzione del licenziamento;
3. per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la società soccombente con 2 motivi, cui ha resistito lo S. con controricorso, illustrato anche da memoria.
CONSIDERATO
CHE:
1. i motivi di ricorso possono essere come di seguito sintetizzati;
il primo denuncia: “errata interpretazione, violazione e, comunque, falsa applicazione della L. n. 300 del 1970, art. 18, comma 4, e dell’art. 12 preleggi, in riferimento all’art. 101 CCNL per i dipendenti da istituti e imprese di vigilanza privata e servizi fiduciari pure erroneamente interpretato e falsamente applicato, e agli artt. 1362 c.c. e ss. per avere la Corte di merito non correttamente applicato la richiamata norma di legge, equiparando la valutazione del fatto al fatto stesso, per avere, quindi, erroneamente assunto, in violazione del suddetto L. n. 300 del 1970, art. 18, comma 4, la fattispecie concreta sotto una norma che non le si addice, perché la fattispecie astratta da essa prevista non è idonea a regolarla”; si sostiene che la richiamata norma della contrattazione collettiva non conterrebbe una condotta tipizzata e che non sarebbe sufficiente la valutazione del comportamento così come effettuata in termini di negligenza grave da parte del datore di lavoro;
il secondo motivo di ricorso lamenta “violazione e falsa applicazione dell’art. 2119 c.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per essere la sentenza incorsa, così integrandosi il vizio di falsa applicazione di norme di diritto, nell’errore di omessa sussunzione della fattispecie concreta oggetto di causa nell’ambito dell’art. 2119 c.c.”;
2. i motivi, congiuntamente esaminabili per connessione, non possono trovare accoglimento;
vale richiamare un recente arresto di questa Corte che ha analizzato funditus i rapporti tra licenziamento e previsioni disciplinari della contrattazione collettiva (Cass. n. 12365 del 2019; all’insegnamento è stata data continuità: v. Cass. n. 14247 del 2019; Cass. n. 14248 del 2019; Cass. n. 14500 del 2019; Cass. n. 14604 del 2019; conformi anche Cass. n. 19578 del 2019; Cass. n. 21628 del 2019; Cass. n. 31839 del 2019; in materia di pubblico impiego v. pure Cass. n. 15227 del 2020);
avuto riguardo alle previsioni della contrattazione collettiva che graduano le sanzioni disciplinari, essendo quella della giusta causa e del giustificato motivo una nozione legale, si è più volte espresso il generale principio che tali previsioni non vincolano il giudice di merito (ex plurimis, Cass. n. 8718 del 2017; Cass. n. 9223 del 2015; Cass. n. 13353 del 2011);
tuttavia il principio generale subisce eccezione ove la previsione negoziale ricolleghi ad un determinato comportamento giuridicamente rilevante solamente una sanzione conservativa; in tal caso il giudice è vincolato dal contratto collettivo, trattandosi di una condizione di maggior favore fatta espressamente salva dal legislatore (L. n. 604 del 1966, art. 12); pertanto, ove alla mancanza sia ricollegata una sanzione conservativa, il giudice non può estendere il catalogo delle giuste cause o dei giustificati motivi di licenziamento oltre quanto stabilito dall’autonomia delle parti (cfr., in particolare, Cass. n. 15058 del 2015; Cass. n. 4546 del 2013; Cass. n. 13353 del 2011; Cass. n. 1173 del 1996; Cass. n. 19053 del.1995), a meno che non si accerti che le parti stesse “non avevano inteso escludere, per i casi di maggiore gravità, la possibilità di una sanzione espulsiva”, dovendosi attribuire prevalenza alla valutazione di gravità di quel peculiare comportamento, come illecito disciplinare di grado inferiore, compiuta dall’autonomia collettiva nella graduazione delle mancanze disciplinari (cfr., ex multis, Cass. n. 1173 del 1996; Cass. n. 14555 del 2000; Cass. n. 6165 del 2016; Cass. n. 11860 del 2016; Cass. n. 17337 del 2016);
tanto premesso in diritto, la Corte territoriale, proprio sulla base della contestazione disciplinare così come formulata dalla società e richiamata nello storico della lite, ha esplicitamente ricondotto il fatto contestato e accertato a quello espressamente contemplato da una previsione di fonte negoziale vincolante per il datore di lavoro, che tipizza tale tipologia di condotta del lavoratore come punibile con la sanzione conservativa della sospensione;
ciò ha fatto con argomentazione plausibile (in argomento v. Cass. n. 21628 del 2019 e Cass. n. 13534 del 2019), evidentemente scrutinando tutte le circostanze del caso concreto che compete al giudice del merito apprezzare e che è un giudizio sottratto al controllo di legittimità, per cui la diversa opinione della parte soccombente, non individuando un errore di diritto né tanto meno un errore di interpretazione della contrattazione collettiva nazionale applicabile, è inidonea a determinare la cassazione della sentenza impugnata;
una volta ricondotto l’illecito disciplinare commesso dallo S. a quello punibile con una sanzione conservativa, per quanto innanzi detto, al giudice è preclusa ogni ulteriore valutazione in termini di giusta causa ex art. 2119 c.c., per cui anche la seconda censura va disattesa;
3. conclusivamente il ricorso deve essere respinto, con spese che seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo;
occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 (Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020).
PQM
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese liquidate in Euro 5.250,00, oltre esborsi pari ad Euro 200,00, spese generali al 15% ed accessori secondo legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 10 febbraio 2021.
Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2021
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