Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Sentenza n.30579 del 28/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. TORRICE Amelia – rel. Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 11503-2020 proposto da:

L.M.A., domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato MASSIMILIANO MARINELLI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia ex lege in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 25/2020 della CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata il 13/01/2020 R.G.N. 188/2019;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/05/2021 dal Consigliere Dott. AMELIA TORRICE;

il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. VISONA’

STEFANO, visto il D.L. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8 bis, convertito con modificazioni nella L. 18 dicembre 2020, n. 176, ha depositato conclusioni scritte.

FATTI DI CAUSA

1. Il Ministero della Giustizia, con nota del 21 maggio 2015, intimò il licenziamento disciplinare ad L.M.A., dirigente amministrativa di seconda fascia del Ministero, all’epoca dei fatti in servizio presso la Procura della Repubblica di Marsala.

2. La Corte d’Appello di Palermo, con la sentenza n. 824 del 2017, in riforma della sentenza del Tribunale di Trapani, dichiarò la nullità del licenziamento disciplinare e condannò il Ministero a reintegrare la lavoratrice nel posto di lavoro e a pagarle l’indennità risarcitoria commisurata all’ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell’effettiva reintegrazione, oltre interessi legali come per legge, e a versare i contributi previdenziali e assistenziali per il medesimo periodo.

3. Questa Corte, adita dal Ministero della Giustizia, con la sentenza 20 dicembre 2018 n. 33020, ha affermato che in tema di procedimento disciplinare nel lavoro pubblico contrattuale, mentre non è ammissibile la delega rispetto ad atti che implicano un’attività valutativa e decisoria, è possibile delegare lo svolgimento di atti meramente istruttori, che siano compiuti su indicazione dell’ufficio delegante e siano sottoposti alla verifica di quest’ultimo e che l’eventuale difformità della delega. rispetto alla previsione normativa, produce la nullità, della sanzione solo qualora l’interferenza di organi esterni all’UPD abbia dato luogo a decisiva, sostitutiva compartecipazione del soggetto estraneo all’adozione del provvedimento. Sulla scorta di tali principi ha cassato la sentenza impugnata ed ha rinviato alla Corte d’Appello di Palermo, in diversa composizione.

4. La Corte di Appello di Palermo, adita in riassunzione da L.M.A., ha confermato la sentenza di primo grado, di rigetto della domanda della lavoratrice volta all’accertamento dell’illegittimità del licenziamento intimato dal Ministero della Giustizia.

5. La Corte territoriale, in ossequio al dictum contenuto nella sentenza rescindente, ha respinto le censure formulate dalla lavoratrice nei confronti della sentenza del Tribunale concernenti la delegabilità di attività istruttorie al Presidente del Tribunale.

6. In ordine alle ulteriori censure formulate dalla L.M. nei confronti della sentenza di primo grado, la Corte territoriale ha ritenuto che il D.P.C.M. n. 84 del 2015, applicabile ratione temporis al licenziamento dedotto in giudizio, aveva attribuito la competenza in materia di procedimenti disciplinari, relativi ai casi più gravi, alla Direzione Generale del personale e della formazione, con conseguente irrilevanza dell’assetto organizzativo delineato dal previgente D.M. 18 dicembre 2001, che aveva attribuito la competenza al dirigente dell’Ufficio IV collocato all’interno della Direzione Generale del personale e della formazione.

7. Ha, inoltre, escluso che la nullità del licenziamento conseguisse al fatto di essere stato adottato dal Direttore Generale, che nella prospettazione difensiva della ricorrente, che aveva assunto di non avere alcun superiore gerarchico all’interno del suo ufficio, in ragione della qualifica rivestita, doveva ritenersi competente alla irrogazione delle sanzioni di minore gravità, spettando, invece, l’irrogazione delle sanzioni più gravi al Capo del Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi.

8. Al riguardo, la Corte territoriale ha osservato che il responsabile della struttura era il Presidente del Tribunale, capo dell’Ufficio, ove la L.M. prestava servizio e non il Direttore della Direzione generale del Personale e della Formazione.

9. La Corte territoriale ha, poi, ritenuto che la commissione dei fatti addebitati alla lavoratrice (indebita percezione da parte della lavoratrice di un considerevole numero di buoni pasto nell’arco temporale compreso tra il *****; assenza ingiustificata della medesima dal servizio in diversi giorni compresi tra *****) risultava dimostrata dagli atti prodotti, dagli atti di indagine tecniche espletate dall’Ufficio della Procura della Repubblica, dalle dichiarazioni rese dai collegi di lavoro, dalla sentenza penale di condanna della medesima n. 138/2016 del G.U.P. del Tribunale di Marsala.

10. Ha aggiunto che l’esperienza lavorativa della L.M., la qualifica rivestita (collaboratore contabile, prima, di funzionario contabile, poi, e, da ultimo di dirigente di seconda fascia) e la sua professionalità escludevano che i fatti contestati fossero imputabili a meri errori della medesima lavoratrice ovvero ai dipendenti dell’Ufficio contabilità (la L.M. all’epoca della commissione dei fatti rivestiva all’interno dell’Ufficio una posizione gerarchica idonea ad indirizzare l’attività dei sottoposti), tanto più che era emerso che la medesima nella richiesta dei buoni pasto aveva attestato la sua presenza in servizio in giorni in cui era assente ovvero aveva già lasciato l’Ufficio.

11. La gravità dei fatti commessi, valutati in uno alla notevole intensità dell’elemento soggettivo, al ruolo ricoperto all’interno dell’Ufficio, alla loro rilevanza penale avevano leso in modo grave il vincolo fiduciario sicché la sanzione disciplinare, prevista dall’art. 9, comma 9, p. 2, lett. b) del CCNL 2006-2009, comportava che la sanzione risolutiva era proporzionata ed adeguata.

12. Avverso questa sentenza L.M.A. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, al quale ha resistito con controricorso il Ministero della Giustizia. Le parti hanno depositato memorie.

13. Il P.M. ha depositato memoria scritta ai sensi del D.L. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8 come conv. nella L. 18 dicembre 2020, n. 176 ed ha concluso per il rigetto del ricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

In via preliminare, va disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso per cassazione per difetto di procura speciale, formulata dal controricorrente sul rilievo della mancanza della data di rilascio della procura.

La procura risulta rilasciata su foglio separato, ma materialmente congiunto all’atto cui si riferisce, assimilabile, a seguito della novella all’art. 83 c.p.c. di cui alla L. 27 maggio 1997, n. 141, alla procura apposta in calce al ricorso (Cass. n. 4810/1998, Cass. n. 11595/1997).

Consegue a quanto osservato che la mancanza della data di rilascio della procura, nel caso in esame, non produce la nullità della procura, dovendo aversi riguardo al foglio che la contiene, alla stregua di qualsiasi procura apposta in calce al ricorso, per cui la posteriorità del rilascio della procura rispetto alla sentenza impugnata si desume inequivocabilmente dall’intima connessione con il ricorso cui accede e nel quale la sentenza è stata menzionata, mentre l’anteriorità rispetto alla notifica risulta dal contenuto della copia notificata del ricorso (Cass. n. 34259/2019, Cass. n. 5577/2019, Cass. n. 7014/2017, Cass. n. 24422/2016, 18915/2012).

Sintesi dei motivi.

14. Con il primo motivo, la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 55 bis per avere la Corte territoriale ritenuto che la sanzione fosse stata adottata dall’organo competente in materia e che questo potesse essere individuato nello stesso soggetto chiamato ad applicare le sanzioni di minore gravità, con ciò obliterando la distinzione tra l’ipotesi di cui al comma 1 e quella di cui al comma 4 della norma citata.

15. Assume che l’efficacia e l’operatività del D.P.C.M. n. 84 del 2015, art. 5 che ha attribuito il potere di irrogare il licenziamento alò Direttore della Direzione Generale del Personale e della Formazione, era stata condizionata, dall’art. 16 medesimo D.P.C.M., all’adozione dei decreti Ministeriali attuativi, che avrebbero dovuto individuare anche l’U.P.D.

16. Da tale affermazione la ricorrente fa derivare la conseguenza che, fino all’adozione D.M. 3 febbraio 2016, successivo all’instaurazione del procedimento disciplinare, il titolare del potere di licenziare doveva essere individuato nell’Ufficio IV Gestione del Personale, ai sensi del previgente D.M. 18 dicembre 2001, adottato in esecuzione del D.P.C.M. n. 55 del 2001.

17. Asserisce, inoltre, che, in ragione del ruolo rivestito da essa ricorrente al momento del licenziamento (capo della struttura amministrativa dell’Ufficio giudiziario di appartenenza), essa ricorrente non aveva alcun. superiore diretto e che, pertanto, doveva ritenersi inserita nella Direzione Generale del personale e della formazione, con la conseguenza che il Direttore Generale, per. essere il superiore gerarchico di essa ricorrente, era legittimato ad applicare solo le sanzioni di minor gravità e non poteva fare parte dell’UPD, e che il potere di irrogazione delle sanzioni di maggior gravità spettava al dirigente del Dipartimento dell’Organizzazione giudiziaria.

18. Con il secondo motivo, la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione dell’art. 2109 c.c., in relazione al D.Lgs. n. 66 del 2003, art. 17, comma 5, e dell’Accordo per la concessione dei buoni pasto del *****.

Esame dei motivi.

19. Il primo motivo, nei diversi profili in cui è articolato, è infondato.

20. Le questioni poste con il motivo in esame sono state già affrontate da questa Corte, che nella sentenza n. 18706/2019, ha affermato il principio, al quale il Collegio ritiene di dare continuità, per il quale il D.P.C.M. n. 84 del 2015, art. 5 è esplicito nel riconoscere la competenza per i procedimenti disciplinari più gravi in capo alla Direzione Generale del personale e della formazione e che, non essendovi altre specificazioni, tale competenza non può che essere ravvisata nell’organo di vertice di tale Direzione.

21. Con riguardo alla dedotta inoperatività del D.P.C.M n. 84 del 2015, va osservato quanto segue.

22. L’adozione di decreti attuativi, previsti dal richiamato D.P.C.M., art. 16 è evidentemente necessitata dalla consapevolezza che la nuova organizzazione del Ministero della giustizia, correlata anche ed essenzialmente alla riduzione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche dell’Amministrazione della Giustizia ed alla riorganizzazione degli Uffici periferici, richiedeva l’adozione di misure di dettaglio, volte ad evitare che il passaggio dalla vecchia alla nuova organizzazione ed alla riduzione degli uffici dirigenziali e delle piante organiche determinasse problemi di funzionalità ed efficienza.

23. Il ricorso alla normazione attuativa non riguarda, però, tutte le attività e tutti gli uffici in cui il Ministero della Giustizia è articolato, e, pertanto, deve escludersi che il citato D.P.C.M. fosse inapplicabile in via generalizzata sino all’adozione dei provvedimenti attuativi.

24. Tanto emerge sia dalle disposizioni contenute nei commi in cui è articolato l’art. 16 cit., nei quale sono individuati in modo puntuale i diversi uffici e le diverse strutture interessate dalla ristrutturazione organizzativa, sia dalla disciplina transitoria c. 4) dettata per assicurare la continuità dell’azione amministrativa delle strutture organizzative esistenti, interessate dal processo -di riorganizzazione previsto dallo stesso Decreto.

25. Nulla è previsto, invece, in ordine alle funzioni assegnate (art. 5, comma 2, lett. a)) al direttore generale del personale e della formazione, in materia di provvedimenti disciplinari più gravi della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per più di dieci giorni.

26. E’ infondata la prospettazione difensiva della ricorrente, che nega al Direttore Generale il potere di adottare nei suoi confronti le sanzioni disciplinari più gravi, in ragione della supposta inesistenza di un superiore gerarchico all’interno dell’Ufficio Giudiziario e del preteso suo inserimento all’interno della “struttura” della direzione generale del personale e della formazione, posto che il potere disciplinare, relativo ai provvedimenti più gravi, è attribuito dall’art. 5, comma 2, lett. a) citato D.P.C.M. alla Direzione generale del personale e della formazione, senza alcuna distinzione tra personale dell’amministrazione centrale e personale degli uffici giudiziari.

27. Il secondo motivo è inammissibile.

28. La ricorrente richiama le disposizioni di legge in tema di orario di servizio dei dirigenti e di buoni pasto, per sostenere di non essere tenuta all’osservanza di un preciso orario di lavoro e deduce la natura non retributiva, ma assistenziale dei buoni pasto.

29. Essa, però, sotto l’apparente denuncia delle disposizioni di legge e di negoziazione collettiva indicate nella rubrica del motivo, pur sostenendo di non volere mettere in discussione l’accertamento dei fatti effettuato dalla Corte territoriale, ma di volere contestare la qualificazione del suo comportamento, mira in realtà e inammissibilmente (Cass. SSU 24148/ 2013, 8054/2014; Cass. 1541/2016, 15208/2014, 24148/2013, 21485/2011, 9043/2011, 20731/2007; 181214/2006, 3436/2005, 8718/2005) proprio alla diversa ricostruzione in fatto della sua condotta.

30. In altri termini, la ricorrente non censura affatto il giudizio di proporzionalità e di adeguatezza della sanzione, formulato nella sentenza impugnata, deducendone l’incoerenza rispetto all’art. 2119 c.c., nella lettura datane da questa Corte (Cass. n. 5707/2017, Cass. n. 23862/2016, Cass. n. 7568/2016, Cass. n. 2692/2015), ma rappresenta la sua condotta in termini di “presenza in servizio” (deduce che prestava la sua opera nel proprio domicilio), laddove la Corte territoriale ha accertato che la lavoratrice, in più occasioni, aveva falsamente attestato di essere presente in ufficio quando, invece, era assente “oppure era già andata via, al fine di percepire in modo illecito il valore economico dei buoni pasto.

31. E sulla base di tale ricostruzione in fatto, censurabile in sede di legittimità nei termini e nei limiti consentiti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nel testo applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame, la Corte territoriale, in applicazione dei principi affermati da questa Corte, ha ritenuto, in considerazione dell’elevato numero di occasioni in cui ciò era successo, del ruolo apicale rivestito dalla ricorrente presso la Procura della Repubblica di Marsala e della delicatezza delle funzioni a lei assegnate che tale condotta aveva vulnerato gravemente il vincolo di fiducia a base del rapporto di lavoro con il Ministero.

32. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.

33. Le spese, nella misura liquidata in dispositivo, seguono la soccombenza.

34. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012, deve darsi atto, ai fini e per gli effetti precisati da Cass. S.U. n. 4315/2020, della ricorrenza delle condizioni processuali previste dalla legge per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto dalla ricorrente.

PQM

LA CORTE Rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 4.000,00 oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto, della ricorrenza delle condizioni processuali previste dalla legge per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto dalla ricorrente.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 12 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2021

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