LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –
Dott. DI FLORIO Antonella – rel. Consigliere –
Dott. RUBINO Lina – Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –
Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 30828/2019 proposto da:
S.O., rappresentato e difeso dall’avv.to PAOLA MOSCATELLI, (avv.paolamoscatelli.lamiapec.it) con studio in Vigevano, via San Giacomo 7/2, giusta procura speciale allegata al ricorso, elettivamente domiciliato presso la cancelleria civile della Corte di Cassazione in Roma, Piazza Cavour;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore;
– intimato –
avverso la sentenza n. 3742/2019 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 13/09/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 12/10/2020 dal Consigliere Dott. ANTONELLA DI FLORIO.
RILEVATO
che:
1. S.O., proveniente dal *****, ricorre affidandosi ad un unico motivo per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Milano che aveva confermato la pronuncia di rigetto della domanda di protezione internazionale declinata in tutte le forme gradate, da lui avanzata in ragione del diniego opposto in sede amministrativa dalla competente Commissione territoriale.
1.1. Per ciò che qui interessa, il ricorrente ha narrato (cfr. pag. 5 primo cpv. del ricorso) di aver abbandonato il paese di origine ancora minorenne a causa delle violenze e dei soprusi subiti dal padre e dalla di lui moglie (la mamma era deceduta nel 2013), nonchè per il forzato tentativo di conversione alla religione cattolica da lui respinto. Ha dedotto di non avere altri parenti in Gambia.
2. La parte intimata non si è difesa.
CONSIDERATO
Che:
1. Con unico motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19 e art. 5, comma 6, in relazione alla valutazione della sua condizione di vulnerabilità, che era stata vagliata senza l’applicazione dei corretti criteri previsti dalla legge, con particolare riferimento all’inizio del viaggio all’epoca in cui era ancora minorenne, alla solitudine affrontata perchè era privo degli affetti familiari ed alla integrazione successivamente raggiunta in Italia dove permane dal 2015: assume che tali elementi erano stati totalmente ignorati.
1.1. Il motivo, circoscritto alla fattispecie riguardante la concessione del permesso di soggiorno per ragioni umanitarie, è fondato.
1.2. Si osserva infatti che il ricorrente lamenta una inadeguata valutazione della sua vulnerabilità da parte della Corte territoriale e il mancato esame degli elementi da lui addotti a sostegno del suo progressivo percorso di integrazione (consistenti nell’apprendimento della lingua italiana, nel conseguimento della licenza media e della patente di guida, nonchè nello svolgimento, con contratti a termine susseguitisi per circa un anno ed in corso di ulteriore rinnovo, di attività lavorativa come addetto all’informazione ed all’accoglienza clienti, nonchè la frequentazione di una associazione di sostegno psicologico negli ospedali: cfr. pag. 5 del ricorso in cui tale documentazione viene elencata): assume che in tal modo la Corte si era discostata dai principi affermati dalla consolidata giurisprudenza di legittimità in quanto aveva ritenuto irrilevante la documentazione prodotta, mostrando di riferirsi soltanto genericamente a quella relativa “ai lavori intrapresi” (cfr. pag. 6 primo cpv. della sentenza impugnata) senza prendere affatto in considerazione sia la reiterazione delle assunzioni presso la medesima cooperativa come “addetto alla sicurezza”, sia le altre attività di studio e di volontariato svolte.
1.3. Al riguardo, la giurisprudenza di questa Corte ormai consolidata (Cass. 4455/2018; Cass. SU 29459/2019) postula, per la concessione del permesso di soggiorno per ragioni umanitarie – e dunque, per una corretta applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, una valutazione comparativa fra:
a. il livello di integrazione raggiunto;
b. la condizione di violazione dei diritti umani nel paese di eventuale rimpatrio;
c. la condizione di vulnerabilità del richiedente asilo in relazione alla sua pregressa vicenda personale che funge da elemento di bilanciamento rispetto agli altri due: è stato al riguardo affermato che “in tema di protezione umanitaria, nella disciplina di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, vigente ratione temporis, ai fini dell’accertamento della situazione di vulnerabilità allegata dal richiedente, il giudice del merito, in virtù del proprio dovere di collaborazione istruttoria officiosa, è tenuto ad operare una comparazione tra la condizione nella quale verrebbe a trovarsi lo straniero nel paese di provenienza, da valutarsi all’attualità, e quella di integrazione raggiunta nel paese di accoglienza, tenendo conto, ove allegata, anche della condizione economico-sociale del paese di origine, dovendosi verificare se ivi si sia determinata una situazione, dettata da ragioni d’instabilità politica o altro, di assoluta ed inemendabile povertà per alcuni strati della popolazione, o per tipologie soggettive analoghe a quelle del ricorrente, e di conseguente impossibilità di poter provvedere almeno al proprio sostentamento, dovendosi ritenere configurabile, anche in tale ipotesi, la violazione dei diritti umani, al di sotto del loro nucleo essenziale” (cfr. ex multis Cass. 16119/2020; Cass. 8751/2020).
E, più specificamente, rispetto a caso concreto, è stato condivisibilmente affermato che “in tema di protezione umanitaria, il giudice, ai fini dell’individuazione di eventuali situazioni di vulnerabilità, nell’accertare il livello d’integrazione raggiunto in Italia dal richiedente, comparato con la situazione in cui versava prima dell’abbandono del paese di origine, deve valutarne la minore età, in considerazione della particolare tutela di cui gode nel nostro ordinamento il migrante minorenne, in specie ove sia non accompagnato, trattandosi di condizione di “vulnerabilità estrema”, prevalente rispetto alla qualità di straniero illegalmente soggiornante nel territorio dello Stato, avuto riguardo all’assenza di familiari maggiorenni in grado di prendersene cura ed al conseguente obbligo dello Stato di adottare tutte le misure necessarie per non incorrere nella violazione dell’art. 3 Cedu (Cass. 11743/2020).
1.4. Ora, premesso che, a parere del Collegio tale condivisibile principio deve essere esteso anche alle ipotesi in cui il richiedente ha intrapreso il percorso migratorio quando era minorenne divenendo poi maggiorenne nel corso del giudizio, si osserva che la Corte si è discostata dai principi sopra richiamati.
1.5. Infatti:
a. in punto di vulnerabilità, ha affermato che non erano state allegate specifiche condizioni soggettive dalle quali potesse evincersi tale condizione, omettendo di considerare la circostanza che il viaggio era stato intrapreso quando il richiedente era ancora minorenne e negando tale condizione (di vulnerabilità) in modo apodittico (cfr. pag. 5 u. cpv. della sentenza impugnata);
b. in punto di integrazione, si è limitata a ritenere genericamente che “i lavori intrapresi denotavano solo un tentativo di integrazione” (cfr. pag. 6 della sentenza impugnata) omettendo di valutare tutti gli altri significativi elementi dedotti e sopra richiamati e specificamente documentati (cfr. i documenti prodotti nel fascicolo di parte depositato in cui è presente, come da allegazione, il contratto di lavoro iniziale, le numerose successive proroghe, il certificato di licenza media, la patente di guida, la frequenza al corso AI/A2 di lingua italiana al Centro di Istruzione di Vigevano);
c. in punto di “povertà inemendabile” non sono state acquisite fonti ufficiali aggiornate, in quanto quelle indicate (cfr. note 7, 8 e 9 pagg. 5 della sentenza impugnata) sono riferite soltanto, alle condizioni politiche esaminate in relazione alla domanda di protezione sussidiaria, riguardanti dunque esclusivamente l’avvicendamento del nuovo Presidente e l’allentamento della situazione di violenza dittatoriale.
2. La sentenza, pertanto, deve essere cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Milano che, in diversa composizione, dovrà riesaminare la controversia in punto di protezione umanitaria, alla luce dei principi di diritto sopra evidenziati.
3. La Corte dovrà altresì decidere in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
PQM
La Corte;
accoglie il ricorso.
Cassa la sentenza impugnata e rinvia per il riesame della controversia alla Corte d’Appello di Milano in diversa composizione anche per la decisione sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 12 ottobre 2020.
Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2021