Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.30590 del 28/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. LEONE Margherita Maria – rel. Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. PICCONE Valeria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3349/2020 proposto da:

MINISTERO DELL’INTERNO, DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA’ CIVILI E L’IMMIGRAZIONE UNITA’ DUBLINO, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia ex lege in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12;

– ricorrente –

contro

U.F.A.S.F.;

– intimato –

avverso il decreto n. cronologico 26858/2019 del TRIBUNALE di ROMA, depositato il 18/12/2019 R.G.N. 54163/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 28/04/2021 dal Consigliere Dott. MARGHERITA MARIA LEONE.

RILEVATO

Che:

1. Il Tribunale di Roma con decreto pubblicato il 18.12.2019, accoglieva il ricorso proposto da U.F.a.S.F., cittadino del Pakistan, avverso il provvedimento con il quale l’Unità Dublino aveva disposto il suo trasferimento in Germania, quale Stato competente per la sua domanda di protezione internazionale;

2. il Tribunale, per quel che qui interessa, precisava che:

Il ricorrente era stato destinatario di un provvedimento di diniego della protezione internazionale in Germania e che un suo eventuale trasferimento in quel paese avrebbe inequivocabilmente determinato il rimpatrio in Pakistan, avendo esaurito tutti i mezzi per far valere la sua domanda in Germania.

Il ricorrente aveva riferito di essere originario della regione della FATA confinante con l’Afghanistan ed interessata da numerosi attacchi terroristici con conseguenti seri rischi nel permanere in tali zone.

Per il ricorrente, già destinatario di un doppio diniego di protezione ad opera della Germania, sussisteva una consistente probabilità di rimpatrio.

Il Tribunale riteneva tuttavia esistente lo spazio e le condizioni per rendere applicative le clausole discrezionali previste dall’art. 17 del regolamento (UE) n. 604/2013, escluse, nella possibile applicabilità, dall’Unità di Dublino, e accoglieva il ricorso annullando il provvedimento di trasferimento.

Avverso detta decisione proponeva ricorso il Ministero dell’Interno con un unico articolato motivo.

U.F.a.S.F. rimaneva intimato.

CONSIDERATO

Che:

3) La censura, proposta ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3., denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3-2 e 17 Reg. (UE) 604/2013.

Il Ministero contesta la statuizione del tribunale circa la possibilità di applicare la clausola discrezionale prevista dall’art. 17 del Regolamento.

Il primo giudice ha ritenuto possibile esercitare direttamente tale potere discrezionale. In particolare ha valutato che la doppia decisione negativa adottata dalla Germania, sintomatica della concreta prospettiva che tale paese potesse disporre il rimpatrio del richiedente, nonché il generico principio della reciproca fiducia cui è improntato il Regolamento Dublino III, non ostativo al principio di non refoulement, costituissero elementi favorevoli alla presa in carico del richiedente da parte dell’Italia.

Con riguardo al tema il questione, questa Corte ha chiarito che “In materia di protezione internazionale, il ricorso alla “clausola discrezionale”, prevista dall’art. 17, par. 1, del regolamento (UE) n. 604 del 2013 (cd. regolamento Dublino III), di natura facoltativa, è demandato all’Amministrazione (e segnatamente all’Unità di Dublino operante presso il Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione del Ministero dell’interno), in ragione delle considerazioni di tipo politico, umanitario o pragmatico, che ne determinano l’esercizio, e non può essere operato direttamente dal giudice ordinario, fermo restando che la relativa scelta non rimane al di fuori di ogni controllo, sicché il rifiuto di esercitare tale facoltà, risolvendosi nella decisione di trasferire il cittadino straniero, può essere contestato in sede giurisdizionale, mediante l’impugnazione di tale decisione, al fine di verificare se l’Amministrazione abbia esercitato la propria discrezionalità in violazione dei diritti soggettivi riconosciuti al richiedente asilo dal regolamento menzionato e, più in generale, dall’impianto normativo Eurounitario (Cass. n. 23724/2020) Il principio enunciato individua nella Amministrazione (Unità di Dublino) il soggetto legittimato ad esercitare il ricorso alla “clausola discrezionale”, con la ulteriore specificazione che ” il giudice ordinario nazionale non può annullare il provvedimento dell’Amministrazione sulla base della violazione di norme procedurali verificatasi nel corso della procedimento (….) atteso che la competenza ad individuare lo Stato competente ad esaminare la domanda di protezione internazionale, spetta, in base al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 3, comma 3, all’Unità Dublino e che il sindacato del giudice ordinario deve ritenersi limitato al vaglio della sussistenza di carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti nello Stato membro designato, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell’art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, sempre che tale situazione sia tale da superare l’art. 78 del TFUE (Cass. n. 23584/2020; Cass. n. 23724/2020; Cass. n. 26603/2020) Alla luce dei principi enunciati, cui si intende dare seguito, deve quindi ritenersi fondata la doglianza del Ministero, in quanto il tribunale ha individuato gli spazi di operatività della discrezionalità in questione non correttamente poiché ha ritenuto di poterla esercitare direttamente, non limitandosi a vagliare eventuali carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti nello Stato membro.

Il ricorso deve essere quindi accolto, cassato il decreto impugnato e, con decisione di merito, deve essere rigettato il ricorso di U.F.A.S.F. avverso il provvedimento di trasferimento notificato il 2 luglio 2018, emesso dall’unità di Dublino.

I rilevanti profili di novità della questione giustificano la compensazione delle spese di legittimità e di merito.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso di U.F.A.S.F. avverso il provvedimento di trasferimento notificato il 2 luglio 2018, emesso dall’unità di Dublino. Compensa interamente le spese sia di merito che di legittimità.

Così deciso in Roma, all’adunanza, il 28 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2021

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