Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.30594 del 28/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

Dott. PICCONE Valeria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3464/2017 proposto da:

T.S., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato ADA MARIA BARBANERA;

– ricorrente –

contro

R.M.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 433/2016 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 19/07/2016 R.G.N. 705/2012;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 01/06/2021 dal Consigliere Dott. VALERIA PICCONE.

RILEVATO

Che:

Con sentenza in data 19 luglio 2016, la Corte d’appello di Bologna ha dichiarato inammissibile l’appello proposto da T.S. nei confronti della decisione del locale Tribunale che aveva respinto l’opposizione dal medesimo proposta avverso il precetto notificatogli in data 10 magio 2011 da R.M.;

il Tribunale aveva ritenuto infondata la pretesa con cui il T. aveva dedotto il proprio difetto di legittimazione passiva rispetto al credito vantato da R.M. nei confronti della A.S. San Lazzaro Pallavolo, per non aver mai ricoperto la carica di Presidente né di legale rappresentante della associazione, credito vantato in forza di Decreto Ingiuntivo n. 96 del 2007 emesso dal Tribunale di Bologna e confermato all’esito di opposizione;

il giudice di secondo grado ha evidenziato come l’impugnazione, avanzata con citazione, fosse stata notificata in luogo diverso rispetto al domicilio eletto dall’appellato poiché effettuata presso il difensore nel primo domicilio eletto e non in quello successivo designato nel corso del giudizio di primo grado ed ha concluso, quindi, per “l’omissione/inesistenza” di tale notifica;

per la cassazione della sentenza propone ricorso T.S., affidandolo ad un motivo;

R.M. è rimasto intimato.

CONSIDERATO

Che:

con l’unico motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 156 c.p.c., comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4;

giova premettere che pur avendo parte ricorrente allegato la violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, essa, deduce una chiara violazione di legge, perfettamente riconducibile all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, adducendo aver la notifica ritenuta inesistente raggiunto il proprio perfezionamento nei rispetto dell’art. 156 c.p.c., comma 2, in quanto pervenuta a conoscenza dell’appellato, ritualmente costituitosi in giudizio;

il motivo è fondato;

l’art. 330 c.p.c., che disciplina il luogo di notificazione delle impugnazioni, impone che l’impugnazione venga notificata non alla parte personalmente ma al suo procuratore, e in caso ne abbia più d’uno, al domiciliatario, purché esercente entro il distretto;

questa Corte ha tuttavia già più volte chiarito che la mancanza del rispetto del luogo di notificazione produce di per sé la nullità, e non l’inesistenza della notifica ove essa venga effettuata in un luogo che ha una connessione con la parte;

si è affermato, al riguardo, che la violazione dell’obbligo, posto dall’art. 330 c.p.c., comma 1, di eseguire la notificazione dell’impugnazione alla controparte non direttamente, ma nel domicilio eletto, comporta, ai sensi dell’art. 160 c.p.c., la nullità della notificazione stessa e tale vizio, se non rilevato dal giudice d’ appello – che deve ordinare la rinnovazione della notifica a norma dell’art. 291 c.p.c. – e non sanato dalla costituzione dell’appellato, a sua volta comporta la nullità dell’intero processo e della sentenza che lo ha definito (fra le altre, Cass. n. 16801 del 2014; 9419 del 2016);

le Sezioni Unite hanno poi tracciato la distinzione tra inesistenza e nullità dell’attività notificatoria, restringendo la nozione di inesistenza ai casi in cui l’atto manchi degli elementi essenziali per essere riconducibile all’attività di notificazione, ed espungendo il mancato rispetto dei luoghi ove notificare dagli elementi essenziali della notifica: “L’inesistenza della notificazione del ricorso per cassazione è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell’atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un’attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità. Tali elementi consistono: a) nell’attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato; b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall’ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, “ex lege”, eseguita), restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l’atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, così da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa (SU 14916 del 2016);

e’ stato altresì affermato che nel caso in cui nella notificazione della sentenza la parte elegga domicilio a norma dell’art. 330 c.p.c., presso un professionista diverso da quello che l’aveva difesa ed ove essa aveva eletto domicilio nel precedente corso di giudizio, senza espressamente revocare anche il mandato defensionale rilasciato al primo avvocato per tutti gli eventuali gradi del medesimo giudizio, la notifica dell’atto d’impugnazione eseguita nello studio di quel primo avvocato è nulla, ma non giuridicamente inesistente, con la conseguenza che il relativo vizio è sanato dalla costituzione nel giudizio d’impugnazione della parte cui la notificazione era destinata (Cass. n. 26091 del 2017; si vedano, altresì, Cass. n. 11485 del 2018; Cass. n. 27567 del 2020);

orbene, alla luce dei suesposti approdi di legittimità ed avuto riguardo a quanto statuisce l’art. 156 c.p.c., comma 3, deve escludersi che possa essere configurabile in termini di inesistenza la notificazione considerata rilevato che la stessa ha raggiunto il proprio scopo atteso che l’appellato si è costituito come si legge nella decisione della Corte d’Appello contestando la ritualità dell’appello e della notifica dello stesso;

il ricorso va, quindi, accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Bologna, in diversa composizione, che procederà alla trattazione del giudizio provvedendo, altresì, sulle spese relative al presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’Appello di Bologna, in diversa composizione, anche in ordine alle spese relative al presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 1 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2021

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