LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRIA Lucia – Presidente –
Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –
Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –
Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –
Dott. BOGHETICH Elena – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 4030/2020 proposto da:
D.C., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato ANTONIO ALMIENTO;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Lecce, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia ex lege in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12;
– resistente con mandato –
avverso la sentenza n. 1140/2019 della CORTE D’APPELLO di LECCE, depositata il 16/10/2019 R.G.N. 911/2018;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 16/06/2021 dal Consigliere Dott. ELENA BOGHETICH.
RILEVATO
Che:
1. Con sentenza n. 1140 del 16.10.2019 la Corte di appello di Lecce ha respinto la domanda di protezione internazionale ed umanitaria avanzata da D.C., cittadino nigeriano (Imo State), dopo il diniego di tutela da parte della locale Commissione territoriale, confermando, pertanto, il provvedimento reso dal Tribunale della medesima sede.
2. La Corte territoriale ha precisato che:
a) il richiedente – fuggito per timore di essere coinvolto in una guerra tra il suo villaggio e quello vicino per lo sfruttamento di una cava di breccia – non ha allegato di essere affiliato politicamente o di aver preso parte ad attività di associazioni per i diritti civili, né di appartenere ad una minoranza etnica e/o religiosa oggetto di persecuzione come richiesto per la protezione internazionale né lo stesso risulta compreso nelle categorie di persone esposte a violenze, torture o altre forme di trattamento inumano;
b) neppure sussistono i presupposti per la protezione sussidiaria, vista la provenienza da una zona che non presenta una situazione di violenza generalizzata, e l’assoluta genericità del racconto, dal quale “non emerge alcun concreto, attuale e reale pericolo per il richiedente”, trattandosi di “fatti legati a situazioni personali, connesse al suo villaggio senza alcun concreto episodio realmente accaduto”;
c) neanche può essere concessa la protezione umanitaria perché non sono state allegate difficoltà tipiche di un nuovo radicamento territoriale nel villaggio e nel paese di origine e non è provata alcuna particolare situazione di integrazione nel territorio italiano se non l’esercizio di attività lavorativa per appena tre mesi (considerata la permanenza in Italia dal 2016);
3. il ricorrente domanda la cassazione del suddetto decreto per cinque motivi;
4. il Ministero dell’Interno intimato non ha resistito con controricorso, ma ha depositato atto di costituzione ai fini della eventuale partecipazione all’udienza di discussione ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1, ultimo alinea, cui non ha fatto seguito alcuna attività difensiva.
CONSIDERATO
Che:
1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione degli artt. 113,132,156 c.p.c. e art. 111 Cost., per aver trascurato, la Corte territoriale, l’obbligo di cooperazione istruttoria richiesto dalle procedure in tema di protezione internazionale;
2. Con il secondo ed il terzo motivo il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8,D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 7 e 14, nonché contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili per avere, la Corte territoriale, trascurato di raccogliere informazioni aggiornate sulla situazione di conflitto generalizzato nel paese e sull’emergenza sanitaria (febbre di Lassa);
3. Con il quarto ed il quinto motivo si denunzia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, in relazione al D.P.R. n. 349 del 1999, art. 28, alla L. n. 110 del 2017, art. 10 Cost. e art. 3 CEDU, nonché omesso esame circa un fatto decisivo, avendo trascurato, la Corte territoriale, le gravi conseguenze di un forzato rientro in patria del ricorrente, la probabilità di rimanere sprovvisto di tutela da parte dell’autorità pubblica del paese di origine, la condizione oggettiva della Nigeria in correlazione alla situazione personale del soggetto;
4. il primo motivo è inammissibile.
4.1. questa Corte ha già reiteratamente chiarito quale sia ed in qual senso debba essere inteso il “ruolo attivo” nell’istruttoria della domanda che (l’autorità amministrativa e) il giudice del merito sono chiamati a svolgere in base al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, in particolare comma 5 (per tutte v. Cass. n. 8905 del 2019);
4.2. al riguardo è stato precisato che tale “ruolo attivo” comporta in favore del richiedente l’attenuazione del principio dispositivo proprio del giudizio civile (senza preclusioni o impedimenti processuali) e si colloca non sul versante dell’allegazione, ma esclusivamente su quello della prova, visto che l’allegazione deve essere adeguatamente circostanziata, essendo il richiedente tenuto a presentare “tutti gli elementi e la documentazione necessari a motivare la… domanda”, ivi compresi “i motivi della sua domanda di protezione internazionale” (D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, commi 1 e 2), con la precisazione che l’osservanza degli oneri di allegazione si ripercuote sulla verifica della fondatezza della domanda medesima, sul piano probatorio; infatti, in mancanza di altro sostegno, le dichiarazioni del richiedente sono considerate veritiere soltanto, tra l’altro, “se l’autorità competente a decidere… ritiene che: a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; b) tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita una idonea motivazione dell’eventuale mancanza di altri elementi significativi” (D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5);
4.3. pertanto, soltanto se il richiedente il riconoscimento della protezione internazionale abbia adempiuto l’onere di allegare i fatti costitutivi del suo diritto può sorgere il potere-dovere del giudice di accertarli anche d’ufficio, mentre la suddetta cooperazione istruttoria non può riguardare le individuali condizioni del soggetto richiedente, perché il giudice non può essere chiamato – né d’altronde avrebbe gli strumenti per farlo – a supplire a deficienze probatorie concernenti la situazione personale del richiedente, dovendo a tal riguardo soltanto effettuare la verifica di credibilità prevista nel suo complesso dal comma 5 del già citato articolo (adde: Cass. n. 4006 del 2018; Cass. n. 13858 del 2018; Cass. n. 3016 del 2019); nella stessa ottica, se la suindicata allegazione manca perché il ricorrente non ha correttamente assolto l’onere di indicare i fatti che sono alla base della propria domanda, il giudice non può introdurli d’ufficio nel giudizio, non potendo utilizzare il proprio “ruolo attivo” nell’istruttoria della domanda per supplire alle deficienze probatorie dell’interessato (Cass. n. 19197 del 2015; Cass. n. 27336 del 2018; Cass. n. 3016 del 2019);
4.4. nel caso di specie, la Corte territoriale, perfettamente consapevole dei principi innanzi richiamati, ha scrutinato con accuratezza le dichiarazioni dell’istante, ritenendo il narrato non credibile in quanto generico, assolutamente privo di concreti episodi che avessero esposto il richiedente a un pericolo concreto, non ulteriormente approfondito avanti al giudice di merito (in sede di audizione), sia con riguardo alle vicende personali subite sia con riguardo alle condizioni di vita e di sicurezza nel paese di origine (peraltro indagate anche alla luce di fonti autorevoli ed aggiornate);
5. il secondo ed il terzo motivo di ricorso, che concernono la protezione sussidiaria, sono inammissibili;
5.1. le doglianze, per come prospettate dal ricorrente, sono inammissibili, posto che la sentenza impugnata – con valutazione in fatto (qui non più censurabile, se non nei ristretti limiti di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) – ha escluso una situazione di violenza indiscriminata nello Stato di provenienza del richiedente nonché il rischio alla salute in caso di rimpatrio collegato alla situazione pandemica della febbre di Lassa, evidenziando, sulla base della documentazione acquisita (Rapporto EASO COI 12-13 giugno 2017, Rapporti Human rights watch e Amnesty International 2016 e 2017, nonché intervista del Ministro della Salute della Nigeria del 25.4.2018), sia l’assenza di un conflitto armato violento negli Stati del sud della Nigeria sia l’andamento decrescente della epidemia e l’avvenuta predisposizione di idonee misure di profilassi e di centri di cura attrezzati (cfr. in tal senso, Cass. n. 2992 del 2020, Cass. n. 899 del 2021).
5.2. in particolare, la giurisprudenza di questa Corte ha precisato che è onere del giudice specificare la fonte in concreto utilizzata ed il contenuto dell’informazione da essa tratta, nonché la data o l’anno di pubblicazione e l’autorità o l’ente da cui la fonte consultata proviene, così da consentire alle parti la verifica della pertinenza e della specificità di detta informazione con riguardo alla situazione concreta del Paese di provenienza del richiedente (Cass., Sez. 2, n. 1777/2021; Cass., Sez. 1, n. 29147/2020, Cass., Sez. 1, n. 7105/2021); ne consegue che ove il giudice del merito abbia reso note le fonti consultate, per mezzo dell’indicazione del loro contenuto, della data di risalenza e dell’ente promanante, il ricorrente che voglia censurarne la inadeguatezza in relazione alla violazione del dovere di cooperazione istruttoria, è tenuto ad allegare nel ricorso di legittimità le fonti alternative ritenute idonee a prospettare un diverso esito del giudizio, così permettendo a questa Corte di valutare la fondatezza della censura;
5.3. nella specie, la Corte territoriale ha fornito esatta indicazione delle fonti internazionali utilizzate e il ricorrente si è limitato a citare un’unica fonte concernente esclusivamente la situazione dell’emergenza pandemica (comunicato del 23.3.2018 della World Health Organization), coeva a quella consultata dal giudice di merito, che non evidenzia – riguardo alla suddetta situazione sanitaria – profili diversi da quelli valutati dal giudice di merito; ogni ulteriore riflessione, sul punto qui da ultimo in esame, farebbe scivolare inevitabilmente il giudizio di questa Corte sull’inammissibile terreno delle valutazioni di merito che sono inibite al giudice di legittimità;
6. il quarto ed il quinto motivo di ricorso, che concernono la protezione umanitaria, sono inammissibili perché volti a sollecitare questa Corte ad un diverso apprezzamento della situazione di pericolosità interna della Nigeria (Imo State) e della effettiva integrazione del richiedente in Italia, giudizio inibito alla Corte di legittimità ed invece rimesso alla cognizione esclusiva dei giudici del merito, la cui motivazione è stata articolata in modo adeguato e scevro da criticità argomentative;
6.1. in particolare, le censure non si confrontano con la ratio decidendi posta a sostegno del diniego dell’invocata protezione umanitaria, e cioè l’accertamento, con scrutinio in fatto non più censurabile in questa sede se non nei ristretti termini di cui al novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, della mancanza sia del requisito dell’integrazione socio-lavorativa del ricorrente nel contesto italiano sia del requisito di una condizione di soggettiva vulnerabilità collegata ad una possibile situazione di deprivazione dei diritti umani fondamentali nel paese di provenienza, con ciò escludendo che il giudizio di comparazione richiesto dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr. SS.UU. n. 29459/2019 e Cass. 4455/2018) si potesse risolvere in senso favorevole al richiedente con l’accertamento di una condizione di vulnerabilità qualificata in vantaggio di quest’ultimo;
7. in conclusione, il ricorso è inammissibile; alla reiezione del ricorso, non consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali di questa fase, non avendo l’intimato svolto attività difensive;
8. Sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis (Cass. Sez. Un. 23535 del 2019).
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese del presente giudizio di cassazione.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale, il 16 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2021