Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.30596 del 28/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. LORITO Matilde – rel. Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3958/2020 proposto da:

U.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TEOFILO FOLENGO, 49, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI MARIA FACILLA, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI ANCONA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, ALLA VIA DEI PORTOGHESI 12;

– resistente con mandato –

avverso la sentenza n. 2104/2019 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA, depositata il 20/12/2019 R.G.N. 1109/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 23/06/2021 dal Consigliere Dott. MATILDE LORITO.

RILEVATO

Che:

La Corte d’appello di L’Aquila dichiarava inammissibile l’appello proposto da U.A., cittadino nigeriano, avverso il provvedimento del Tribunale della stessa sede che aveva accertato la tardività del ricorso proposto dal predetto avverso il provvedimento di diniego emesso dalla Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale;

il ricorrente aveva impugnato detto provvedimento dinanzi al Tribunale di Ancona che si era dichiarato incompetente fissando il termine di trenta giorni per la riassunzione del giudizio; ma il richiedente non aveva dato prova della tempestività di detta riassunzione con ragionamento che veniva convalidato dal giudice di seconda istanza;

avverso tale decisione U.A. interpone ricorso per la cassazione affidandosi a cinque motivi;

il Ministero dell’Interno, non costituito nei termini di legge con controricorso, ha depositato atto di costituzione ai fini dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa.

CONSIDERATO

Che:

1. prima di esaminare i motivi di ricorso occorre evidenziare che la procura speciale allegata allo stesso, autenticata nella firma dal difensore, non soddisfa i requisiti di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 13; essa infatti non contiene alcun riferimento al provvedimento oggetto del presente ricorso, quantomeno con indicazione del numero cronologico, della data di deposito o di comunicazione, e pertanto non soddisfa il requisito di specialità richiesto dall’art. 365 c.p.c.;

alla suddetta conclusione si perviene d’ufficio in quanto l’art. 83 c.p.c., configura come un obbligo del giudice quello della verifica dell’effettiva estensione della procura rilasciata – principalmente a garanzia della stessa parte che l’ha rilasciata, affinché la medesima non risulti esposta al rischio del coinvolgimento in una controversia diversa da quella voluta, per effetto dell’autonoma iniziativa del proprio difensore – per l’assorbente rilievo secondo cui la suindicata formulazione della procura fa sì che essa non risulti riferibile al ricorso, cui pur materialmente accede e quindi alla controversia in relazione alla quale il mandato è stato conferito dal ricorrente, non essendo tale vizio sanabile per effetto della sottoscrizione del ricorrente stesso apposto in calce alla procura speciale (vedi, per tutte: Cass. 7 giugno 2003, n. 9173);

nel caso di specie questi requisiti non sono soddisfatti, perché la procura allegata al ricorso in Cassazione, ancorché recante una data successiva al deposito del decreto impugnato, si riferisce genericamente alla “presentazione del ricorso ex art. 360 c.p.c., dinnanzi la Suprema Corte di Cassazione ed in ogni stato e grado del presente giudizio” e quindi non contiene alcun elemento idoneo ad individuare il conferimento del potere difensivo in relazione all’impugnazione della pronuncia emessa dalla Corte d’appello di L’Aquila, oggetto del presente ricorso;

la procura non contiene, quindi, alcun riferimento al consapevole conferimento, da parte del cliente, dell’incarico al difensore per la proposizione del giudizio di legittimità; e, pertanto, non solo è priva di specialità ma presenta indicazioni incompatibili con il giudizio di cassazione che configura uno speciale mezzo di impugnazione svolto attraverso un ricorso a critica vincolata, secondo l’impostazione del sistema processuale vigente che deve essere preservata soprattutto in questa sede, non a scopo deflattivo ma per garantire l’uniforme applicazione della legge;

2. la mancata riferibilità della procura alla causa in esame ne determina l’inesistenza con conseguente inammissibilità del ricorso;

nessuna statuizione va emessa in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità, in considerazione del fatto che l’atto notificato da parte del Ministero intimato non presenta i requisiti minimi del controricorso;

va infine emessa la dichiarazione di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, come novellato dalla L. n. 228 del 2012, la quale deve seguire il principio secondo cui, trattandosi di attività processuale di cui il legale assume esclusivamente la responsabilità in mancanza di procura speciale, su di esso grava la pronuncia relativa alle spese processuali, anche rispetto dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato predetto (Cass. 21/9/2015, n. 18577, Cass. 9/12/2019 n. 32008).

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell’avv. Giovanni Maria Facilla, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 23 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2021

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