LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRIA Lucia – Presidente –
Dott. LORITO Matilde – Consigliere –
Dott. ESPOSITO Lucia – rel. Consigliere –
Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –
Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 4432/2020 proposto da:
S.M., domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’Avvocato MARTINO BENZONI;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Gorizia, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI 12;
– resistente con mandato –
avverso la sentenza n. 833/2019 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE, depositata il 18/12/2019 R.G.N. 150/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 23/06/2021 dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO.
FATTI DI CAUSA
1. La Corte d’appello di Trieste, con sentenza n. cronol. 833/2019, depositata il 18/12/2019, ha confermato il provvedimento di primo grado che aveva respinto la richiesta di S.M., proveniente dalla Nigeria (Edo State), di riconoscimento, a seguito di diniego della competente Commissione territoriale, dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria o umanitaria. I giudici di merito, in particolare, ritenevano non credibile il racconto del richiedente, il quale aveva dichiarato di essere cristiano, come la madre e la sorella, mentre il padre era pagano; che quando aveva quindici anni era scappato di casa in Lagos perché il padre era uno stregone del villaggio e voleva che anche lui fosse pagano; che quando il padre era morto la comunità voleva farlo rientrare per fargli prendere il suo posto; che un giorno, rientrato nel villaggio e, poi, nascondendosi presso amici di un villaggio vicino, era stato consigliato da costoro di scappare e non tornare perché altrimenti sarebbe stato ucciso, non potendosi rifugiare in Lagos per la presenza di referenti del villaggio.
2. Evidenziavano l’intrinseca contraddittorietà del racconto, perché era sorprendente che un cristiano fosse chiamato a svolgere il ruolo di capo spirituale di una comunità pagana ed erano inverosimili le denunciate minacce di morte, dando atto il rapporto EASO che potevano verificarsi alcuni casi di rifiuto di titoli di capo tribù ma solo in caso di designazione da parte del padre (da escludersi in questo caso perché non riferito dal richiedente, che anzi si era sottratto alla potestà paterna) poteva verificarsi il caso che il soggetto fosse costretto ad accettare.
3. Quanto alla protezione sussidiaria, escludevano che la zona di provenienza del richiedente (Edo State) versasse in una condizione di violenza generalizzata, ancorché dal 2016 fosse riemersa la violenza petrolifera.
4. In relazione alla protezione umanitaria, premessa l’inapplicabilità delle norme di cui alla L. n. 232 del 2018, per essere la domanda presentata anteriormente all’entrata in vigore della stessa, ne escludevano il riconoscimento delle condizioni, in difetto di allontanamento per effettiva compromissione dei diritti umani e in carenza di allegazione, a fronte del rilevato eccessivo costo delle cure in Nigeria, di condizioni di salute richiedenti cure particolari, così come in difetto di allegazione di una integrazione sociale e lavorativa raggiunta.
5. Avverso la suddetta pronuncia S.M. propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, nei confronti del Ministero dell’Interno (che dichiara di costituirsi al solo fine di partecipare all’udienza pubblica di discussione).
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo il ricorrente deduce, ex art. 360 c.p.c., n. 5, omessa valutazione della sussistenza del requisito della violenza indiscriminata, avendo la corte apprezzato il dato rilevato dalle fonti esaminate per il quale la zona di provenienza del ricorrente sarebbe caratterizzata dal fenomeno indicato come “violenza petrolifera”, circostanza non correttamente esaminata pur in costanza di rilevanza di un conflitto per ragioni economiche e della violazione dei diritti della persona che ne possono conseguire, tali da poter configurare le alternative ipotesi di sostegno della protezione internazionale ex art. 14, lett. B o C, in ragione del grado di intensità del fenomeno e della privazione delle libertà democratiche e ciò al di là del numero delle morti violente che si registrano nel territorio.
2. Con il secondo motivo deduce, ex art. 360 c.p.c., n. 5, omessa valutazione della sussistenza del requisito della integrazione sociale al fine del riconoscimento della protezione D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 5, poiché la Corte non aveva approfondito l’esame della condizione soggettiva di vulnerabilità del richiedente, ponendo in comparazione il livello di integrazione raggiunto e la condizione personale dello stesso alla luce della situazione in cui versa il suo paese.
3. Il primo motivo, al di là della intitolazione della rubrica, investe un profilo di violazione di legge e specificamente quello del rispetto dei parametri previsti per il riconoscimento della protezione sussidiaria. Lo stesso è fondato poiché il collegio decidente, pur facendo riferimento a una situazione di diffusa violenza petrolifera, documentata dalle fonti sin dal 2016, non rende conto della incidenza della stessa, pur a carattere economico, sulle condizioni di sicurezza del paese.
4. Sul punto il giudizio deve essere rinnovato, talché s’impone perciò il rinvio al giudice del merito che, sulla base delle fonti aggiornate, verificherà le condizioni di sicurezza del paese anche con riferimento alla c.d. violenza petrolifera, alla luce dei parametri di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, lett. c).
5. La seconda censura è inammissibile per carenza di autosufficienza, in difetto di specifica indicazione della situazione di integrazione del richiedente che si assume trascurata.
6. Il ricorso, pertanto, deve essere accolto per quanto di ragione e la sentenza cassata, con rinvio al giudice del merito, affinché compia l’indagine circa la sussistenza delle condizioni per il riconoscimento della protezione sussidiaria nei termini indicati in motivazione, servendosi delle opportune fonti.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Trieste in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nelle Camere di consiglio del 23 giugno e, il 14 luglio 2021.
Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2021