Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.3060 del 09/02/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – rel. Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 31663/2019 proposto da:

J.E., rappresentata e difesa dall’avv.to STEFANIA SANTILLI, gisuta procura speciale allegata al ricorso, con studio in Milano, via Lamarmora 42, ed elettivamente domiciliato in Roma, presso la cancelleria civile della Corte di Cassazione.

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO in persona del Ministro pro tempore;

– resistente –

avverso la sentenza n. 1149/2019 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 15/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 12/10/2020 dal Consigliere Dott. ANTONELLA DI FLORIO.

RILEVATO

che:

1. J.E. proveniente dal *****, ricorre affidandosi a quattro motivi per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Milano che aveva confermato la pronuncia di rigetto della domanda di protezione internazionale declinata in tutte le forme gradate, da lui avanzata in ragione del diniego opposto in sede amministrativa dalla competente Commissione territoriale.

1.1. Per ciò che qui interessa, il ricorrente aveva narrato di aver frequentato un amico inglese che poi si era rivelato omosessuale ed era stato arrestato: ha aggiunto che sul cellulare che gli era stato sequestrato era stata rinvenuta la sua fotografia e che temeva, per tale ragione, di essere anch’egli incarcerato visto il regime persecutorio esistente in Gambia contro l’omosessualità, e vista la notorietà della relazione di cui era venuta a conoscenza anche sua madre la quale, musulmana, aveva iniziato ad accusarlo di condotta contraria alla religione praticata.

1.2. La Corte d’Appello nel respingere l’impugnazione ha affermato, aderendo alla motivazione di primo grado, che i motivi che avevano spinto il ricorrente ad allontanarsi erano inadeguati sotto il profilo causale ed incoerenti rispetto alla vicenda narrata, visto che egli aveva affermato di non essere omosessuale, negando, dunque, di appartenere al genere perseguitato.

2. Il Ministero dell’Interno ha depositato “atto di costituzione” non notificato al ricorrente, chiedendo di poter partecipare alla eventuale udienza di discussione della causa ex art. 370 c.p.c., comma 1.

CONSIDERATO

Che:

1. Con il primo motivo il ricorrente deduce, ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, “l’omessa, insufficiente, illogica e contraddittoria motivazione nonchè il travisamento e l’omessa valutazione di tutti gli elementi di fatto esaminati e della situazione socio-politica del Gambia.”

1.1. Lamenta che la Corte territoriale aveva reso una sentenza carente sotto il profilo motivazionale perchè non aveva esaminato, secondo il paradigma valutativo prescritto dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, le complessive dichiarazioni da lui rese, ed aveva anche omesso di considerare che la sua richiesta di protezione doveva ritenersi fondata anche se egli aveva dichiarato di non essere omosessuale, in ragione del regime gravemente persecutorio esistente nel paese di origine, in relazione al quale il mero sospetto esistente nei suoi confronti – su cui non era stato svolto alcun accertamento istruttorio – lo esponeva al rischio di incarcerazione.

1.2. Il motivo è inammissibile.

1.3. La censura proposta, infatti, è stata ricondotta ad un vizio non più esistente visto che a seguito delle modifiche introdotte dalla L. n. 134 del 2012, di conversione del D.L. n. 83 del 2012, è stata mutata la formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, che può essere invocato soltanto per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti: non è più consentito, dunque, censurare la motivazione, salvo che per assenza, incongruità logica o apparenza di essa, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 (cfr. al riguardo, Cass. SU 8053/2014).

1.4. Pertanto, la doglianza in esame, per come conformata, non può essere scrutinata dal Collegio in quanto postula una non più consentita rivisitazione del percorso argomentativo della decisione.

2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce, ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, la violazione e falsa applicazione della Convenzione di Ginevra del 1951 e del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 7, 8 e 14; l’omesso esame della circostanza decisiva secondo la quale non era richiesta la effettiva condizione di omosessualità per l’accesso alla protezione internazionale, assumendo che la Corte non aveva considerato che era “irrilevante che egli possedesse effettivamente le caratteristiche razziali religiose nazionali sociali e politiche che provocano gli atti di persecuzione purchè una siffatta caratteristica gli venga attribuito dall’autore delle persecuzioni”, con violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 8, comma 2".

2.1. Il motivo è inammissibile.

Si osserva al riguardo che la Corte territoriale ha valutato negativamente l’attendibilità della vicenda narrata sottolineandone i connotati “troppo equivoci”, ed escludendo, in relazione a ciò, che la posizione individuale del ricorrente, rispetto al racconto, potesse considerarsi oggetto di persecuzione.

2.2. Ha affermato, al riguardo, che “i motivi che avrebbero indotto il ricorrente ad allontanarsi dal proprio paese erano inadeguati sotto il profilo causale (l’appellante non è omosessuale) ed incoerenti (l’indizio costituito da alcune fotografie era troppo debole per arrivare ad una accusa di omosessualità)” (cfr. pag. 4 della sentenza) con ciò rendendo una motivazione sintetica ma al di sopra della sufficienza costituzionale.

2.3. La circostanza evidenziata, riguardante l’affermazione di non essere omosessuale, dunque, lungi dal configurare un error in iure per violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 8, comma 2, rappresenta il passaggio non decisivo di un percorso argomentativo più complesso che risulta comunque logico ed autosufficiente e che, configurando una valutazione di merito rispetto alla credibilità dei fatti narrati, risulta incensurabile in questa sede: il motivo, in buona sostanza, si pone in contrasto con il consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui non è consentita in sede di legittimità una valutazione delle prove ulteriore e diversa rispetto a quella compiuta dal giudice di merito, ove sia sostenuta, come nel caso in esame da argomentazioni logiche e coerenti, a nulla rilevando che il compendio istruttorio possa essere valutato anche in modo differente rispetto a quanto ritenuto nel provvedimento impugnato, in quanto, diversamente, il giudizio di legittimità si trasformerebbe, in un non consentito terzo grado di merito (cfr. ex multis Cass. 18721/2018; Cass. Sez. L, Sentenza n. 7394 del 26/03/2010, Rv. 612747; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 13954 del 14/06/2007, Rv. 598004; Cass. Sez. L, Sentenza n. 12052 del 23/05/2007, Rv. 597230; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 7972 del 30/03/2007, Rv. 596019).

3. Con il terzo motivo, ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, “in particolare lett. c)” e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, anche in relazione alla definizione del danno grave derivante dalla impossibilità di ricorso alla protezione interna. Assume, al riguardo, che era stata omessa qualsiasi indagine sul trattamento persecutorio riservato agli omosessuali in Gambia e che non erano state acquisite le C.O.I. aggiornate sulle condizioni del paese.

Deduce altresì che non era stato considerato che il regime interno non forniva alcuna protezione rispetto alla vicenda narrata.

3.1. Con il quarto motivo, infine, si lamenta ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, con motivazione apparente in relazione alla domanda di protezione umanitaria ed alla valutazione della assenza di specifica vulnerabilità, l’omesso esame dei fatti decisivi concernenti la sussistenza dei requisiti di quest’ultima; la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3, 4, 7,14,16 e 17 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8,10,32 e del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, nonchè dell’art. 10 Cost..

3.2. Al riguardo, il ricorrente lamenta che non era stato dato alcun rilievo agli elementi di integrazione che erano stati offerti alla valutazione del giudice e che, così come per le altre forme di protezione richiesta, non erano state acquisite C.O.I. aggiornate sulle condizioni del paese di origine in relazione alla vicenda di omosessualità narrata.

4. Il terzo motivo è fondato ed il quarto, per ciò che si dirà, deve ritenersi assorbito.

4.1. Premesso che entrambe le censure sono specifiche ed autosufficienti (cfr. motivi d’appello riportati a pagg. 6, 7, 8 del ricorso) e che, per quanto riguarda il terzo motivo, la critica è rilevante in relazione alla protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), ed alla protezione umanitaria in quanto l’esame di tali fattispecie prescinde dalla credibilità dei fatti narrati, si osserva che il ricorrente lamenta che la Corte non aveva acquisito COI aggiornate sul trattamento riservato in Gambia agli omosessuali, limitandosi a richiamare genericamente le “direttive UCHR di non rimpatrio limitate alle situazioni di “violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno od internazionale”.

4.2. Al riguardo, la giurisprudenza di questa Corte, pienamente condivisa dal collegio, ha affermato che “nei giudizi di protezione internazionale, a fronte del dovere del richiedente di allegare, produrre o dedurre tutti gli elementi e la documentazione necessari a motivare la domanda, la valutazione delle condizioni socio-politiche del Paese d’origine del richiedente deve avvenire, mediante integrazione istruttoria officiosa, tramite l’apprezzamento di tutte le informazioni, generali e specifiche, di cui si dispone, pertinenti al caso, aggiornate al momento dell’adozione della decisione; il giudice del merito non può, pertanto, limitarsi a valutazioni solo generiche ovvero omettere di individuare le specifiche fonti informative da cui vengono tratte le conclusioni assunte, potendo in tale ipotesi la pronuncia, ove impugnata, incorrere nel vizio di motivazione apparente” (cfr. ex multis Cass. 9230/2020; Cass. 14283/2019; Cass. 13940/2020; Cass. 14350/2020; Cass. 19224/2020).

4.3. Nel caso in esame, la Corte territoriale, dopo aver ritenuto inattendibile il racconto del ricorrente, in quanto risalente nel tempo, privo di riscontri processuali e con connotati equivoci, ha omesso del tutto di acquisire informazioni attendibili ed aggiornate sul trattamento riservato in Gambia all’omosessualità che, a prescindere dalla valutazione di attendibilità del racconto, erano rilevanti, per il caso in esame, soprattutto in relazione al giudizio di comparazione necessario per la valutazione dei presupposti della protezione umanitaria: in relazione a tale fattispecie, rileva, D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 8, comma 2, non soltanto la certezza ma anche il sospetto di appartenenza al gruppo oggetto di discriminazione e trattamenti lesivi dei diritti fondamentali: sospetto che ricade concretamente anche in relazione alla valutazione della vulnerabilità del richiedente asilo che sotto tale profilo non è stata affatto esaminata.

4.4. In relazione a ciò il terzo motivo deve essere accolto con assorbimento del quarto che, in relazione alla fattispecie dedotta, dovrà essere rivalutato alla luce del principio di diritto sopra evidenziato: la sentenza, pertanto, deve essere cassata con rinvio alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione, per il riesame della controversia ed anche per la decisione sulle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte;

accoglie terzo motivo di ricorso, dichiara inammissibile il primo ed il secondo ed assorbito il quarto; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte d’Appello di Milano in diversa composizione per il riesame della controversia ed anche per la decisione sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 12 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2021

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