LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –
Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –
Dott. RUBINO Lina – Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –
Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 32384/2019 proposto da:
S.J., elettivamente domiciliata in ROMA, presso la CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato ANNA MARIA GALIMBERTI;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, *****, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– resistente –
avverso la sentenza n. 1237/2019 della CORTE D’APPELLO DI BOLOGNA, depositata il 11/04/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 12/10/2020 dal Consigliere Dott. MARCO DELL’UTRI.
RILEVATO
che, S.J., cittadina della *****, ha chiesto alla competente commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 4:
(a) in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiata politico, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex artt. 7 e segg.;
(b) in via subordinata, il riconoscimento della “protezione sussidiaria” di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14;
(c) in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6 (nel testo applicabile ratione temporis);
a sostegno della domanda proposta, la ricorrente ha dedotto di essere fuggita dal proprio paese per ragioni di carattere economico e per il timore di ritorsioni familiari, essendo la stessa stata costretta a prostituirsi in Libia, paese di transito;
la Commissione Territoriale ha rigettato l’istanza;
avverso tale provvedimento S.J. ha proposto, ai sensi del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35, ricorso dinanzi al Tribunale di Bologna che ha accolto la domanda di protezione, riconoscendo lo status di rifugiata in favore della richiedente, sul presupposto del relativo sfruttamento a fini di mercimonio sessuale, e del rischio di esposizione, in caso di rimpatrio, a ritorsioni da parte dell’organizzazione responsabile dello sfruttamento;
tale ordinanza, appellata dal Ministero dell’Interno, è stata riformata dalla Corte d’appello di Bologna che, con sentenza in data 11/4/2019, ha rigettato ogni istanza di protezione internazionale rivendicata dall’odierna ricorrente;
a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha evidenziato l’insussistenza dei presupposti per il riconoscimento delle forme di protezione internazionale invocate dalla ricorrente, tenuto conto: 1) della sostanziale inattendibilità del relativo racconto di vita; e 2), in ogni caso, dell’insussistenza di alcuna correlazione tra le violenze subite nel paese di transito (Libia) e la domanda di protezione, tenuto conto della destinazione del rimpatrio nel relativo paese di origine (Nigeria);
il provvedimento della Corte d’appello è stato impugnato per cassazione da S.J. con ricorso fondato su due motivi;
il Ministero dell’Interno, non costituito in termini mediante controricorso, ha depositato atto di costituzione ai fini dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa.
CONSIDERATO
Che:
col primo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione di legge, per avere la corte territoriale condotto l’esame delle dichiarazioni rese dall’interessata in violazione dei criteri previsti dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 e in contrasto con le attestazioni della documentazione depositata in giudizio;
con il secondo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione di legge, per avere la corte territoriale astrattamente escluso la riconducibilità del relativo sfruttamento a fini di mercimonio sessuale al paradigma della persecuzione rilevante ai fini del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 7;
il primo motivo è fondato e suscettibile di assorbire la rilevanza del secondo;
osserva al riguardo il Collegio come la valutazione in ordine alla credibilità del racconto del cittadino straniero richiedente l’accertamento dei presupposti per la protezione internazionale, mentre costituisce, di regola, un apprezzamento di fatto rimesso alla discrezionalità del giudice del merito, è censurabile in cassazione, sotto il profilo della violazione di legge, in tutti casi in cui la valutazione di attendibilità non sia stata condotta nel rispetto dei canoni legalmente predisposti di valutazione della credibilità del dichiarante (così come formalmente descritti dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5);
detta valutazione di credibilità deve ritenersi inoltre censurabile, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, con riferimento ai fatti rilevanti, come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione, come motivazione apparente, come motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile, dovendosi escludere la rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito (Sez. 1, Ordinanza n. 3340 del 05/02/2019, Rv. 652549 – 01);
nel caso di specie, il giudice a quo, nel trattare della questione relativa alla credibilità della vicenda narrata dalla ricorrente, si è laconicamente limitato a rilevare la mancata indicazione di puntuali riferimenti a luoghi e date da parte della ricorrente, nonchè l’inspiegabilità della circostanza per cui la ricorrente non si fosse procurata documentazione a riscontro del proprio tessuto narrativo, omettendo totalmente di estendere la propria considerazione all’insieme delle dichiarazioni rese dall’interessata e di procedere all’esame del relativo impegno eventualmente profuso nel fornire tutte le informazioni a sua disposizione ai fini del giudizio;
in particolare, varrà considerare come la corte territoriale abbia propriamente trascurato di circostanziare e articolare la valutazione di credibilità della richiedente in rapporto a ciascuno dei parametri di attendibilità dichiarativa sul cui necessario rilievo insiste la disposizione imperativa di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, finendo col porsi in evidente contrasto con i canoni di interpretazione delle dichiarazioni della richiedente la protezione internazionale espressamente raccomandati dalla legge e, più in generale, con la struttura “procedimentale” e “comprensiva” del ragionamento argomentativo imposto ai fini del controllo di quelle stesse dichiarazioni;
in forza di tali premesse, le lacune indicate devono ritenersi tali da riflettersi inevitabilmente sulla legittimità della motivazione in thema dettata dal giudice di merito, atteso che il mancato rispetto del “modello legale di lettura” delle dichiarazioni rese dalla richiedente asilo vale a escludere l’avvenuta giustificazione, in modo legalmente adeguato, del giudizio di inattendibilità così espresso dal giudice di merito;
è peraltro appena il caso di rilevare – con riguardo alla questione concernente la rilevanza delle violenze (eventualmente) subite dall’interessata nel paese di transito – come, secondo l’orientamento venutosi consolidando nella giurisprudenza di questa Corte, il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, imponga al giudice del merito di valutare la domanda alla luce di informazioni precise ed aggiornate circa la situazione esistente nel Paese di origine del richiedente e “ove occorra” nel Paese in cui è transitato, allorchè l’esperienza vissuta in quest’ultimo presenti un certo grado di significatività in relazione ad indici specifici quali la durata in concreto del soggiorno, in comparazione con il tempo trascorso nel paese di origine (Sez. 1, Ordinanza n. 13758 del 03/07/2020, Rv. 658092 – 01);
in particolare, dal piano disposto dell’art. 8 cit. discende che il giudice del merito deve in ogni caso esaminare la situazione espressa dal paese di origine, e procedere altresì alla verifica relativa al c.d. paese di transito “quando” questa “nel concreto occorra”;
per quanto riguarda quest’ultima parte del dettato normativo, detta prescrizione si traduce nel dovere del giudice del merito di prendere comunque in considerazione l’eventualità di procedere all’esame anche della situazione del c.d. paese di transito: vagliando i termini della relativa esigenza al livello della fattispecie concreta; e pure lasciando, in via correlata, traccia dell’esito dell’indagine così compiuta nel tracciato motivazionale del provvedimento assunto;
tale onere motivazionale – va anche aggiunto per opportuna completezza dell’esposizione – diviene particolarmente “sensibile”, allorchè la vicenda espressa nella fattispecie concreta contenga in sè un aspetto, un nodo, che sia particolarmente idoneo, sotto il profilo della potenzialità, a mostrarsi significativo: quale (tra gli altri) appare la durata in concreto del soggiorno in un paese di transito;
se facilmente (seppure, è ovvio, non in via necessaria), un “passaggio” di qualche giorno, o di poche settimane, può risultare di scarso, se non nullo, significato per il vissuto di un migrante, non altrettanto può dirsi, invero, per il caso in cui il soggiorno venga invece a protrarsi nel tempo: non foss’altro per la tensione verso un insediamento stabile (come diverso da quello di avvio del viaggio migratorio) che un simile tipo di protrazione temporale non manca di suggerire (cfr., sul punto, Sez. 1, Ordinanza n. 13758 del 03/07/2020, cit. in motivazione);
d’altro canto, con specifico riferimento al permesso di soggiorno per motivi umanitari, la circostanza che quest’ultimo costituisca una misura atipica e residuale, volta ad abbracciare situazioni in cui, pur non sussistendo i presupposti per il riconoscimento di una tutela tipica (status di rifugiato o protezione sussidiaria), non può non riflettersi sull’impossibilità dell’espulsione, dovendo viceversa procedersi all’accoglienza, del richiedente che si trovi in condizioni di vulnerabilità, da valutare caso per caso, anche considerando le violenze subite nel paese di transito e di temporanea permanenza, potenzialmente idonee, quali eventi in grado di ingenerare un forte grado di traumaticità, ad incidere sulla condizione di vulnerabilità della persona (Sez. 1, Ordinanza n. 13565 del 02/07/2020, Rv. 658235 – 01);
più in particolare, ove sia ritenuta credibile la situazione di particolare o eccezionale vulnerabilità esposta dalla richiedente, il confronto tra il grado di integrazione effettiva raggiunto nel nostro paese e la situazione oggettiva del paese di origine deve essere effettuato secondo il principio di “comparazione attenuata”, nel senso che quanto più intensa è la vulnerabilità accertata in giudizio, tanto più è consentito al giudice di valutare con minor rigore il secundum comparationis, non potendo, in particolare, escludersi il rilievo preminente della gravità della condizione accertata solo perchè determinatasi durante la permanenza nel paese di transito (Sez. 1, Ordinanza n. 1104 del 20/01/2020 (Rv. 656791 – 01);
sulla base delle argomentazioni che precedono, rilevata la fondatezza del primo motivo (assorbito il secondo), dev’essere disposta la cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, con il conseguente rinvio alla Corte d’appello di Bologna, in diversa composizione, cui è altresì rimesso di provvedere alla regolazione delle spese del presente giudizio.
PQM
Accoglie il primo motivo; dichiara assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, e rinvia alla Corte d’appello di Bologna, in diversa composizione, cui è altresì rimesso di provvedere alla regolazione delle spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 12 ottobre 2020.
Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2021