LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –
Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –
Dott. DI STEFANO Pierluigi – rel. Consigliere –
Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –
Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 23216/2020 proposto da:
A.S., elettivamente domiciliato in Reggio Emilia, via Bisi 11, presso l’avv. Enrico Corradini, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
Ministero Dell’interno, *****;
– intimato –
avverso la sentenza n. 3482/2019 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 09/12/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 18/05/2021 da Dott. PIERLUIGI DI STEFANO.
FATTI DI CAUSA
A.S., cittadino del Bangladesh, ricorre con unico motivo avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna del 10 settembre 2019 che rigettava la sua impugnazione avverso l’ordinanza del Tribunale di Bologna che confermava il diniego da parte della Commissione territoriale del riconoscimento del suo status di rifugiato o, in subordine, della protezione sussidiaria o del permesso di soggiorno per motivi umanitari.
Il richiedente fondava la richiesta sulle seguenti circostanze:
– era fuggito dal Bangladesh in quanto, trovandosi in una situazione di assoluta indigenza anche in conseguenza di una alluvione che nel 2010 lo costrinse a vivere per strada unitamente ai propri familiari, aveva dovuto contrarre debiti e vendere un terreno ricevuto in eredità per poter sopperire alle minime esigenze di sopravvivenza della famiglia. Dette condizioni lo costringevano a svolgere lavori da schiavo e subire continui soprusi e violenze sessuali, alle quali non poteva sottrarsi, non avendo alcuna forma di tutela disponibile.
La Corte considerava la vicenda non credibile, anche in ragione della diversità di versioni offerte, ritenendo che il richiedente non avesse compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la propria domanda. Escludeva, quindi, lo status di rifugiato e, considerate le recenti informazioni sul Bangladesh, riteneva che l’attuale situazione sociopolitica del Paese non fondasse le altre ragioni di protezione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo deduce la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3 e 8, d.Lgs. n. 252 del 2007, art. 14 e del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, nonché la mancata presa di posizione in relazione ad elemento essenziale – art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5. E’ palese che il richiedente correrebbe gravi rischi per la propria incolumità personale in caso di forzato rientro in patria, ove, inoltre, si troverebbe in una situazione di assoluta indigenza. Le dichiarazioni del ricorrente sono tacciate di incoerenza e contraddittorietà senza che, però, venga fornita una adeguata motivazione a tale assunto.
Quanto alla protezione umanitaria, la motivazione è generica e non prende in considerazione la dettagliata disamina della situazione personale svolta nell’atto d’appello.
Segnala anche la gravità della situazione interna del Bangladesh in base al contenuto di alcune decisioni di merito.
Il motivo è inammissibile. La Corte di appello ha fatto corretta applicazione delle regole in tema di procedimentalizzazione dell’esame del richiedente asilo, con una corretta valutazione delle incongruenze e variabilità delle versioni dei fatti per giungere alla conclusione della mancata allegazione degli elementi minimi che consentono di procedere a cooperazione istruttoria. Non sussistendo, quindi, i vizi di legittimità lamentati, il ricorso sostanzialmente affronta temi di merito proponendo una nuova e diversa valutazione dei fatti e, comunque, contestando il vizio di insufficiente motivazione, non deducibile in questa sedere.
Il ricorso, pertanto, è complessivamente inammissibile.
Nulla sulle spese in difetto di regolare costituzione della parte intimata.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2021