Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.30624 del 28/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. DI STEFANO Pierluigi – rel. Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25402/2020 proposto da:

A.A., elettivamente domiciliato in Ferrara, alla via Guglielmo degli Adelardi n. 61, presso l’avv. Simona Maggiolini, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno, *****;

– intimato –

avverso la sentenza n. 391/2020 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 30/01/2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 18/05/2021 da Dott. PIERLUIGI DI STEFANO.

FATTI DI CAUSA

A.A., cittadino del Pakistan, ricorre con quattro motivi avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna del 30 gennaio 2020 che rigettava la sua impugnazione avverso l’ordinanza del Tribunale di Bologna che confermava il diniego da parte della Commissione territoriale del riconoscimento del suo status di rifugiato o, in subordine, della protezione sussidiaria o del permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Il richiedente fondava la richiesta sulle seguenti circostanze:

– aveva lasciato il paese di origine in quanto la sua famiglia lavorava per una potente famiglia pakistana alcuni esponenti della quale avevano tentato di violentare una ragazza e avevano accusato di tale reato il fratello del richiedente ed un altro ragazzo di contesto sociale povero; perciò teme che, nel caso di suo rientro nel paese di origine, i componenti della stessa famiglia possano catturarlo e obbligarlo a far loro da servo.

La Corte di appello, dopo aver dato atto che il gravame aveva ad oggetto il solo diniego della protezione umanitaria, ha escluso la condizione di rifugiato secondo le norme di riferimento e rilevato che in Pakistan non vi è una condizione di violenza indiscriminata, non essendovi quindi ragione di rischio in caso di rientro nel richiedente in tale paese. Ha aggiunto, con riguardo alla richiesta del permesso per motivi umanitari, che non è comprovata la condizione di stabile occupazione in Italia e che, peraltro, questa da sola non giustifica la protezione umanitaria in assenza di condizioni di particolare vulnerabilità del richiedente.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Va premessa la tempestività dell’impugnazione come espressamente ha segnalato il ricorrente. Essendo applicabile la disciplina di cui all’art. 702 quater c.p.c., il termine per proporre ricorso, ex art. 327 c.p.c., era di sei mesi a decorrere dal 30 gennaio 2020, data di pubblicazione della sentenza della Corte di appello, per cui, operando la sospensione straordinaria “Covid” dal 9 marzo all’11 maggio 2020, è tempestiva la notifica del ricorso in data 1 ottobre 2020.

Con il primo motivo il ricorrente deduce l’omessa pronuncia sui motivi di gravame, la mancanza o mera apparenza della motivazione, la violazione dell’art. 112 Cost. e art. 132 Cost., comma 1, n. 4 e dell’art. 111 Cost., comma 6, nonché la violazione dell’art. 16 direttiva n. 32/2013 UE e del D.Lgs. n. 25 del 2007, art. 3, comma 5, ex art. 360 c.p.c., n. 3; l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio ex art. 360 c.p.c., n. 5. La sentenza, caratterizzata da una motivazione frettolosa che non considera neanche che la richiesta della parte era limitata al riconoscimento della protezione umanitaria, sostiene che il ricorrente abbia reso dichiarazioni inattendibili lì dove la commissione e il primo giudice avevano invece affermato la sua attendibilità non mettendo in dubbio la veridicità di quanto narrato.

Con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione di legge ex art. 360 c.p.c., n. 3, in riferimento al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8 e 27, nonché omesso esame di fatto decisivo per il giudizio. Sostiene che la Corte di appello ha fatto ricorso a del tutto generiche espressioni negative in ordine alla credibilità, senza operare una specifica valutazione delle dichiarazioni del richiedente, ed ha omesso un esame delle informazioni fornite da fonti internazionali dallo stesso indicate (in particolare il rapporto EASO) con riguardo alla specifica zona di provenienza (Punjab).

Entrambi i motivi, esaminabili congiuntamente, sono fondati. La sentenza è caratterizzata da una motivazione che, da un lato, si mostra scollegata con l’oggetto della controversia in appello, limitata alla richiesta di permesso di soggiorno per motivi umanitari, dall’altro deve ritenersi meramente apparente quanto alla valutazione di non credibilità del narrato. Difatti, a fronte di una richiesta limitata alla protezione umanitaria, la motivazione risulta, per un verso, fondata su affermazioni (circa il difetto delle condizioni per lo status di rifugiato o per la protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c) riferibili ad altre forme di protezione, per altro verso limitata – quanto alla affermata non credibilità delle dichiarazioni del richiedente circa le ragioni del suo espatrio – ad una del tutto generica considerazione circa il carattere “lacunoso e contraddittorio” di tali dichiarazioni, ed infine affidata – con riguardo alla protezione umanitaria – ad una restrittiva nozione di vulnerabilità connessa a “condizioni psicofisiche” (oltre che di inserimento lavorativo) senza procedere al necessario giudizio di comparazione tra le condizioni in cui versa il richiedente in Italia e quelle di origine (cfr. ex multis Cass. S.U. n. 29459/2019). I denunciati vizi di parziale nullità della motivazione e di violazione di norme di diritto (D.Lgs. n. 151 del 2007, art. 3, comma 5, D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6) sussistono dunque.

Restano assorbiti in tale statuizione i restanti due motivi di ricorso.

All’accoglimento del ricorso per il primo ed il secondo motivo consegue la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio del procedimento alla Corte d’appello di Bologna in diversa composizione, anche per le spese di questo giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo ed il secondo motivo del ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Bologna, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2021

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