Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.30625 del 28/10/2021

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. DI STEFANO Pierluigi – rel. Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25406/2020 proposto da:

I.I., elettivamente domiciliato in Ferrara, alla via Guglielmo degli Adelardi n. 61, presso l’avv. Simona Maggiolini, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno, *****;

– intimato –

avverso la sentenza n. 528/2020 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 05/02/2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 18/05/2021 da Dott. PIERLUIGI DI STEFANO.

FATTI DI CAUSA

I.I., cittadino del Pakistan, ricorre con due motivi avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna del 30 gennaio 2020 che rigettava la sua impugnazione avverso l’ordinanza del Tribunale di Bologna che confermava il diniego da parte della Commissione territoriale del riconoscimento del suo status di rifugiato o, in subordine, della protezione sussidiaria o del permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Il richiedente, che con l’appello aveva limitato la richiesta alla protezione sussidiaria, la fondava sulle seguenti circostanze:

Viveva in Pakistan in una situazione di estrema povertà, aggravatasi con la malattia del padre nel 2015, dovendo perciò ricorrere all’aiuto economico di un vicino di casa cui, però, aveva dovuto cedere il terreno di famiglia.

La Corte riteneva credibili tali ragioni dell’espatrio.

Quindi, considerata la situazione stabile dell’area di residenza del richiedente in Pakistan, essendo comunque escluse le condizioni per la protezione sussidiaria, la Corte non riteneva applicabile la protezione umanitaria mancando condizioni di vulnerabilità individuale e non risultando unsignificativo radicamento del richiedente in Italia.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo deduce l’omessa pronuncia sui motivi di gravame, la mancanza o mera apparenza della motivazione, la violazione dell’art. 112 Cost. e art. 132 Cost., comma 1, n. 4 e dell’art. 111 Cost., comma 6, nonché la violazione dell’art. 16 direttiva n. 32/2013 UE e del D.Lgs. n. 25 del 2007, art. 3, comma 5, ex art. 360 c.p.c., n. 3; l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio ex art. 360 c.p.c., n. 5.

Rileva che sono state violate le regole in tema di valutazione delle domande in modo individuale e adeguato citandosi fonti risalenti rispetto al momento della decisione, sono stati valutati solo i profili di sicurezza in Pakistan ma non anche la possibilità di protezione e giustizia in casi problematici quali quello del ricorrente. Ritiene rilevante anche la condizione di diffusa corruzione e difficoltà di accesso delle cure mediche.

Il motivo è inammissibile. Gli argomenti sviluppati, in larga parte consistenti in temi generali e frammentari di critica alle condizioni interne del Pakistan, non tengono conto del contenuto specifico della sentenza che motiva in modo diffuso valutando le condizioni individuali del richiedente nel contesto della situazione generale del Pakistan e, in particolare, della zona di provenienza del richiedente.

In tal modo ha escluso la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona raccogliendo informazioni in modo conforme al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, del quale si invoca la violazione.

Sotto nessun profilo, infine, si rileva un omesso esame di un fatto decisivo, oggetto di una doglianza generica.

Con il secondo motivo deduce la violazione di legge in riferimento al D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5; all’art. 4 della direttiva n. 83 del 2004, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 2 e art. 27, nonché agli artt. 112,132 e 156 c.p.c. e art. 111 Cost., comma 6, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; nonché l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. La Corte non ha adeguatamente valutato ai fini della protezione umanitaria che il ricorrente, se rientrasse in Pakistan, verserebbe in una condizione di indigenza. Egli dichiara di non avere più contatti con la sua famiglia. La Corte, inoltre, considera negativamente il mancato reperimento di un lavoro stabile, ma ciò è conseguenza del diniego del permesso di soggiorno per un lungo periodi.

Il motivo è inammissibile. La Corte di appello ha dato conto della sostanziale assenza di concrete allegazioni da parte del richiedente, condizione tale da escludere la necessità di un approfondimento istruttorio, considerando, ai fini della valutazione comparativa, innanzitutto che non è stata neanche prospettata una reale situazione di integrazione in Italia: il richiedente l’ha solo affermata senza allegare alcunché che imponesse una verifica. Quanto alla situazione nel paese di origine, la Corte l’ha valutata, anche in questo caso dando atto dell’assenza di qualsiasi allegazione su una obiettiva impossibilità di ottenere le condizioni minime per la normale conduzione della vita personale nel paese di provenienza. Il motivo, quindi, non individua alcuna effettiva violazione delle norme invocate, apparendo, invece, mirato ad ottenere una valutazione di merito, non consentita in questa sede.

Il ricorso, quindi, è complessivamente inammissibile.

Nulla sulle spese in difetto di regolare costituzione della parte intimata.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2021

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472