LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –
Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –
Dott. DI STEFANO Pierluigi – rel. Consigliere –
Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –
Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 25409/2020 proposto da:
F.D., elettivamente domiciliato in Ferrara, alla via Guglielmo degli Adelardi n. 61, presso l’avv. Simona Maggiolini, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
Ministero Dell’interno, *****;
– intimato –
avverso la sentenza n. 321/2020 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 22/01/2020;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 18/05/2021 da Dott. DI STEFANO PIERLUIGI.
FATTI DI CAUSA
F.D., cittadino della Nigeria, ricorre con un unico motivo avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna del 22 gennaio 2020 che rigettava la sua impugnazione avverso l’ordinanza del Tribunale di Bologna che confermava il diniego da parte della Commissione territoriale del riconoscimento del suo status di rifugiato o, in subordine, della protezione sussidiaria o del permesso di soggiorno per motivi umanitari.
Il richiedente fondava la richiesta sulle seguenti circostanze:
la notte tra l'*****, un gruppo di individui appartenenti al partito politico *****, politicamente opposto al *****, cui aderiva la sua famiglia, aveva assassinato suo fratello e suo padre. Poiché quest’ultimo era stato mandante di azioni illecite, anche omicidi, temeva la vendetta degli assassini del padre. Perciò aveva lasciato la Nigeria.
La Corte di appello confermava il diniego della protezione sussidiaria, richiesta per le asserite condizioni di violenza indiscriminata e conflitti interni che sconvolgevano Nigeria, ritenendo che le fonti di informazione dimostrassero la insussistenza di tale rischio per l’Edo State da dove proveniva il richiedente. Inoltre, riteneva radicalmente inammissibile per genericità il motivo relativo al diniego della protezione umanitaria non essendo contestata la valutazione del primo giudice di non credibilità del racconto e, comunque, di mancata allegazione di particolari fattori di vulnerabilità.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo si deduce la violazione di legge in riferimento a varie disposizioni del D.Lgs. n. 251 del 2007, della direttiva n. 83 del 2004, D.Lgs. n. 25 del 2008, nonché agli artt. 112, 132 e 156 c.p.c. e all’art. 111 Cost., comma 6, ex art. 360 c.p.c., n. 3; omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. La Corte di appello non ha esaminato le circostanze alla base della domanda, in particolare non ha considerato il sistema di credenze e regole che caratterizzano la società nigeriana, soprattutto le sette la cui pericolosità è attestata da plurime sentenze italiane.
Il motivo è inammissibile.
La sentenza impugnata ha puntualmente riportato le considerazioni espresse dal tribunale a sostegno della ritenuta non credibilità -per genericità e contraddittorietà – delle dichiarazioni rese alla Commissione ed in giudizio dal richiedente; ed ha specificato le doglianze espresse da quest’ultimo nei due motivi di appello. Tra queste non compare alcuna censura in ordine alla valutazione di non credibilità espressa dal primo giudice, che pertanto non ha fatto oggetto di riesame nella sentenza impugnata, che si è invece rettamente incentrata sui profili ancora controversi, la richiesta di protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c), (che ha escluso richiamando puntualmente le informazioni tratte dai siti informativi indicati) e la richiesta di rilascio di permesso di soggiorno per motivi umanitari (che ha ritenuto inammissibile per estrema genericità).
Ne deriva che il motivo di ricorso, incentrato sul presupposto erroneo che la Corte di merito avrebbe sottolineato unicamente la non credibilità e contraddittorietà del racconto fornito, e vertente unicamente su tale pretesa ratio decidendi, non si confronta con la motivazione del provvedimento impugnato, palesandosi dunque come inammissibile.
Nulla sulle spese in difetto di regolare costituzione della parte intimata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2021
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