Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.30630 del 28/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. DI STEFANO Pierluigi – rel. Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27431/2020 proposto da:

U.W., selettivamente domiciliato in Ferrara, alla via Guglielmo degli Adelardi n. 61, presso l’avv. Simona Maggiolini, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno, *****;

– intimato –

avverso la sentenza n. 590/2020 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 10/02/2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 18/05/2021 da Dott. PIERLUIGI DI STEFANO.

FATTI DI CAUSA

U.W., cittadino del Pakistan, ricorre con tre motivi avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna del 13 gennaio 2020 che rigettava la sua impugnazione avverso l’ordinanza del Tribunale di Bologna che confermava il diniego da parte della Commissione territoriale della protezione internazionale o, in subordine, della protezione sussidiaria o del permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Il richiedente fondava la richiesta sulla necessità di allontanarsi dal paese di origine dopo le minacce alla sua famiglia in relazione al pagamento dei debiti che aveva dovuto contrarre per le conseguenze economiche di eventi naturali che avevano distrutto i suoi beni.

La Corte di appello, considerato che le dichiarazioni della parte erano variate di contenuto nelle diverse occasioni in cui erano state rese, riteneva il richiedente inattendibile e, quindi, che non avesse compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda non realizzandosi le condizioni per la cooperazione istruttoria.

Perciò escludeva la protezione internazionale e sussidiaria in assenza sia di condizioni di rischio individuale che, in base alle informazioni 2018 di EASO, di condizioni di rischio del Pakistan. Escludeva, inoltre, la protezione umanitaria in assenza di condizioni personali di vulnerabilità e di ragioni che facciano temere condizioni di vita inadeguate in caso di rientro in patria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Primo motivo: violazione di legge in riferimento del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8 e 27 e del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5; omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. La difesa critica le modalità con cui il collegio afferma la inattendibilità, poco rilevando la differenza su minime circostanze, giustificate dalla diversa qualità della traduzione; quindi il ricorrente ha rispettato l’obbligo di indicare le circostanze di fatto, ha prodotto gli elementi in suo possesso e ha riferito la vicenda in modo plausibile. In ogni caso anche in assenza di credibilità del racconto, la Corte era tenuta a un approfondimento istruttorio; invece si è limitata ad una analisi superficiale del Rapporto EASO.

Il motivo è inammissibile. La Corte di appello ha svolto argomenti per escludere in radice la credibilità della vicenda narrata dal ricorrente, condizione che escludeva la necessità di procedere secondo le regole di cooperazione istruttoria; il dovere di cooperazione, difatti, non sorge in presenza di dichiarazioni ritenute intrinsecamente inattendibili alla stregua degli indicatori soggettivi, quali, in particolare, il carattere ondivago della descrizione dei fatti nelle varie audizioni. Il motivo, poi, si sviluppa con una serie di contestazioni sparse inserite in una ampia e ridondante trascrizione della sentenza impugnata e di giurisprudenza varia che si risolvono in una doglianza sul contenuto della motivazione che, non essendo assente o meramente apparente, non può essere sindacata in questa sede.

Secondo motivo: violazione di legge in relazione al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5; omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Erroneamente è stato ritenuto superfluo valutare il processo di integrazione ai fini del riconoscimento della protezione per motivi umanitari.

Il motivo è inammissibile avendo un contenuto del tutto generico, consistente nella trascrizione di un provvedimento in materia analoga e senza alcuna riferibilità alla specifica decisione impugnata.

Terzo motivo: violazione di legge in relazione agli artt. 6 e 13 della Convenzione e.d.u., all’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, all’art. 46 della Direttiva n. 32/2013 U.E. e all’art. 11l Cost. ex art. 360 c.p.c., n. 3.

Rileva come vi fossero molteplici elementi sui quali il giudice avrebbe potuto fondare il potere istruttorio.

Il motivo è inammissibile. Anche in questo caso, il contenuto non è riferibile al provvedimento impugnato ma consiste in argomentazioni stereotipate utilizzabili per qualsiasi decisione in materia. Difatti, si è in presenza di generiche affermazioni su quali elementi potevano dare spunto all’esercizio del potere istruttorio. In tale modo non si è tenuto conto della ratio decidendi e delle regole sopra citate in ordine alle precondizioni perché sorga l’obbligo di cooperazione istruttoria.

Il ricorso, quindi, è complessivamente inammissibile.

Nulla sulle spese in difetto di regolare costituzione della parte intimata.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2021

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