Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.30633 del 28/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14826/2020 proposto da:

N.U., elettivamente domiciliato in Roma presso la Corte di Cassazione, difeso dall’avvocato Farci Paolo, per procura in atti;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’Interno, *****;

– intimato –

avverso la sentenza n. 861/2020 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 24/04/2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 17/09/2021 da Dott. DI MARZIO MAURO.

FATTO E DIRITTO

Rilevato che:

1. – N.U. ricorre per un mezzo, nei confronti del Ministero dell’interno, contro la sentenza del 24 aprile 2020 con cui la Corte d’appello di Firenze ha respinto l’appello avverso ordinanza del locale Tribunale di rigetto della sua domanda di protezione internazionale o umanitaria.

2. – Non spiega difese l’amministrazione intimata, nessun rilievo potendosi riconoscere ad un atto di costituzione depositato per i fini dell’eventuale partecipazione alla discussione orale.

Considerato che:

3. – L’unico mezzo denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3, 4, 7,14,16 e 17, D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8 e 10, D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, art. 10 Cost., in relazione al rigetto della domanda di protezione sussidiaria, omesso esame di fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti, erronea valutazione circa l’insussistenza dei presupposti per il riconoscimento del diritto alla protezione sussidiaria, censurando la sentenza impugnata sia per aver omesso la citazione delle fonti da cui risultava l’insussistenza, nel Delta State della Nigeria, di una situazione riconducibile del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), sia ritenuto che il ricorrente provenisse da detto Stato, mentre egli si era invece trasferito nella regione di Kano nel Nord della Nigeria, ove era presente il gruppo terroristico *****.

Ritenuto che:

4. – Il ricorso è inammissibile.

Quanto alla provenienza del ricorrente dal Kano e non dal Delta State, il ricorso omette totalmente di cimentarsi con la motivazione svolta dalla Corte territoriale, la quale ha osservato che egli non aveva impugnato l’affermazione di non credibilità della sua narrazione concernente lo spostamento dall’uno all’altro Stato per sfuggire all’intento del padre di introdurlo alla setta degli *****.

Quanto alla citazione delle fonti va fatta applicazione del principio secondo cui, in tema di protezione internazionale, il ricorrente in cassazione che deduce la violazione del dovere di cooperazione istruttoria per l’omessa indicazione delle fonti informative dalle quali il giudice ha tratto il suo convincimento, ha l’onere di indicare le COI che secondo la sua prospettazione avrebbero potuto condurre ad un diverso esito del giudizio, con la conseguenza che, in mancanza di tale allegazione, non potendo la Corte di cassazione valutare la teorica rilevanza e decisività della censura, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile (Cass. 20 ottobre 2020, n. 22769).

Nella specie il ricorrente non ha provveduto a detta indicazione.

5. – Nulla per le spese. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso, dando atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 17 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2021

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