LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –
Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –
Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –
Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sui ricorso 26455/2020 proposto da:
J.E., elettivamente domiciliato in Roma V. Dei Pirenei 1, presso lo studio dell’avvocato Gentile Alessandra, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato Zini Gilberto;
– ricorrente –
contro
Ministero Dell’Interno, *****;
– intimato –
avverso la sentenza n. 61/2020 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 13/01/2020;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 17/09/2021 da Dott. DI MARZIO MAURO.
FATTO E DIRITTO
rilevato che:
1. – J.E., alias J.A. ricorre per tre mezzi, nei confronti del Ministero degli interni, contro la sentenza del 13 gennaio 2020, con cui la Corte d’appello di Firenze ha respinto l’appello avverso ordinanza del locale Tribunale di rigetto della sua domanda di protezione internazionale o umanitaria.
2. – Non spiega difese l’amministrazione intimata, nessun rilievo potendosi riconoscere ad un atto di costituzione depositato per i fini dell’eventuale partecipazione alla discussione orale.
considerato che:
3. – Il primo mezzo denuncia violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, commi 3 e comma 5, D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8 e 27, D.P.R. n. 12 del 2000, art. 6, artt. 15 e 16 della direttiva 2013/32/UE del Parlamento e del Consiglio del 26 giugno 2013, censurando la sentenza impugnata per aver ritenuto non credibile la narrazione del richiedente sulla base di una opinione soggettivistica, senza procedere all’applicazione dei criteri legali normativamente previsti.
Il secondo mezzo denuncia violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, art. 3, comma 5 e art. 14, lett. c), avendo ritenuto ininfluente una situazione di terrorismo indiscriminato quale quella propugnata da *****.
Il terzo mezzo denuncia violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, censurando la sentenza impugnata per aver negato la protezione umanitaria basandosi esclusivamente sulle situazioni soggettive del richiedente senza esaminare quelle in cui versano i nigeriani.
ritenuto che:
4. – Il ricorso è inammissibile.
4.1. – E’ inammissibile il primo mezzo.
In materia di protezione internazionale, il giudizio sulla credibilità del racconto del richiedente, da effettuarsi in base ai parametri, meramente indicativi, forniti dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, è sindacabile in sede di legittimità nei limiti dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti – oltre che per motivazione assolutamente mancante, apparente o perplessa – spettando dunque al ricorrente allegare in modo non generico il fatto storico non valutato, il dato testuale o extratestuale dal quale esso risulti esistente, il come e il quando tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale e la sua decisività per la definizione della vertenza (Cass. 2 luglio 2020, n. 13578). Dunque, in caso di giudizio di non credibilità del richiedente, delle due l’una: o la motivazione è “sotto soglia”, e allora si ricade dell’art. 360, n. 4; o la motivazione c’e’, e allora non resta se non dire che il giudice di merito, nel formulare il giudizio di non credibilità, ha omesso di considerare un fatto, che era stato allegato e discusso, potenzialmente decisivo, per il fine della conferma della credibilità.
Nel caso di specie: a) non è dedotto nel motivo alcun fatto la cui considerazione sarebbe stata omessa; b) il giudice di merito ha motivato sul perché la narrazione non fosse credibile, ponendo l’accento sia sulla sua irragionevolezza, sia sulla insussistenza di riscontri desumibili dalla situazione del paese di provenienza.
4.2. – Il secondo mezzo è inammissibile.
La sentenza impugnata si fonda sulla constatazione che l’appellante aveva invocato fonti ufficiali riferite non alla sua zona di provenienza, l’Edo State, nel sud della Nigeria, ma alla zona centrosettentrionale del paese, sicché il richiamo, nel motivo, alla pericolosità del gruppo terroristico *****, e’, come già ritenuto il giudice d’appello, del tutto privo di pertinenza al caso considerato. Il motivo prescinde cioè dalla ratio decidendi.
4.3. – Il terzo mezzo è inammissibile.
Esso infatti non identifica alcun profilo di individuale vulnerabilità del richiedente, ma pretende di far discendere il riconoscimento della protezione umanitaria esclusivamente dalla complessiva situazione del paese di provenienza.
5. – Nulla per le spese. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
PQM
dichiara inammissibile il ricorso, dando atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 17 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2021