LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –
Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –
Dott. NAZZICONE Loredana – rel. Consigliere –
Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 7778/2019 proposto da:
I.M., elettivamente domiciliato in Civitanova Marche, Via Fermi n. 3, presso avv. Giuseppe Lufrano, per delega in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
Commissione Territoriale Per il Riconoscimento Della Protezione Internazionale Bologna, Ministero Dell’interno, *****;
– intimato –
avverso il decreto del TRIBUNALE di BOLOGNA, depositato il 18/01/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 17/09/2021 da Dott. NAZZICONE LOREDANA.
RILEVATO
– che è proposto ricorso, fondato su di un motivo, avverso il decreto del Tribunale di Bologna del 18.1.2019, che ha respinto il ricorso avverso il provvedimento negativo della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale;
– che non svolge difese il Ministero intimato.
CONSIDERATO
– che l’unico motivo deduce “omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione nonché violazione ed errata applicazione delle norme di diritto”, lamentando la violazione degli artt. 184,345,359 c.p.c., art. 738 c.p.c., comma 3, non avendo approfondito d’ufficio i fatti narrati, nonché del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), per non avere il giudice del merito, ritenendo il racconto dell’odierno ricorrente non credibile, adeguatamente esercitato i propri poteri officiosi di integrazione probatoria;
– che il ricorso è inammissibile;
– che, invero, la procura in calce al ricorso non è speciale e non contiene il riferimento al provvedimento impugnato, non menzionandone alcuno, ma soltanto il conferimento generico di “ogni più ampia facoltà di legge ed in particolare quella di transigere e conciliare la lite, rinunciare agli atti del giudizio ed accettare rinunce, depositare quietanze ed incassare somme…” e così via;
– che non occorre provvedere sulle spese di lite.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Dichiara che, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti per il versamento, a carico dei ricorrenti incidentali in solido, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello richiesto, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 17 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2021