Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.30636 del 28/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – rel. Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17543/2020 proposto da:

D.I., elettivamente domiciliato in Roma Circonvallazione Gianicolense, 168, presso lo studio dell’avvocato Picciano Maria Grazia, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato Giammaria Roberto;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno, Commissione Territoriale Riconoscimento Protezione Internazionale Salerno Ex Sezione Campobasso;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di CAMPOBASSO, depositato il 07/05/2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 17/09/2021 da Dott. NAZZICONE LOREDANA.

RILEVATO

– che viene proposto ricorso, sulla base di tre motivi, avverso il decreto del Tribunale di Campobasso del 19 marzo 2020, che ha respinto il ricorso avverso il provvedimento negativo della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale;

– che non svolge difese il Ministero intimato.

CONSIDERATO

– che il ricorso deduce:

1) violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 3, 5,6,14,17, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, ed omesso esame di fatto decisivo, in quanto il Tribunale, pur avendo ritenuto credibile il racconto, non ha valutato i fatti posti a fondamento dell’espatrio (arresto per furto e trattamento inumano e degradante, ai fini della protezione sussidiaria ex art. 14, lett. “b”); mentre il tribunale, quanto alla lett. c), si è limitato a richiamarle fonti menzionate nel provvedimento impugnato;

2) violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, oltre ad omesso esame di fatto decisivo, perché non è stata svolta una comparazione tra le condizioni di vita;

– che il Tribunale ha rilevato come i fatti allegati dal richiedente sospettato di furto dal proprio datore di lavoro, con conseguente arresto – neppure integrino la prospettazione di situazioni di persecuzioni o timori di violenze relativo al paese di origine, la Costa d’Avorio, ai fini delle due principali forme di protezione, esaminate le fonti relative al paese di origine; quanto alla protezione umanitaria, ha rilevato che non ne sussistono i presupposti, perché questi non sono integrati dalla allegazione di un remoto rapporto lavorativo, senza nessun elemento per reputare che il richiedente non abbia la possibilità di vivere nello stato di cui è cittadino, con vita dignitosa in un contesto non violento;

– che i tre motivi possono essere congiuntamente esaminati, perché essi mirano tutti a censurare, nella sostanza, il merito del provvedimento impugnato, nell’ambito del giudizio sul fatto, non ripetibile in questa sede;

– che, invero, il giudice del merito ha ritenuto insussistenti i presupposti normativi per il rifugio e la protezione sussidiaria, sulla base dello stesso racconto della richiedente, e rilevato l’assenza di ogni deduzione di profili di vulnerabilità integranti il presupposto della protezione umanitaria, senza che il giudice di legittimità possa ripetere gli accertamenti compiuti;

– che non occorre provvedere sulle spese.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Dichiara che, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti per il versamento, a carico dei ricorrenti incidentali in solido, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello richiesto, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 17 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2021

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