Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.30637 del 28/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – rel. Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17589/2020 proposto da:

D.F., elettivamente domiciliato in Roma Circonvallazione Gianicolense, 168, presso lo studio dell’avvocato Picciano Maria Grazia, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato Giammaria Roberto;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno, Commissione Territoriale Riconoscimento Protezione Internazionale Salerno Ex Sezione Campobasso;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di CAMPOBASSO, depositata il 24/04/2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 17/09/2021 da Dott. NAZZICONE LOREDANA.

RILEVATO

– che viene proposto ricorso, sulla base di tre motivi, avverso il decreto del Tribunale di Campobasso del 24 aprile 2020, che ha respinto il ricorso avverso il provvedimento negativo della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale;

– che non svolge difese il Ministero intimato, costituitosi solo per l’eventuale discussione.

CONSIDERATO

– che il ricorso deduce:

1) violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 3, 5,6,7,8,11,12,14, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, ed omesso esame di fatto decisivo, in quanto il Tribunale, pur avendo ritenuto credibile il racconto – relativo alle persecuzioni ad opera di militari per avere partecipato ad una manifestazione contro l’aumento delle tariffe elettriche, a seguito della sua adesione ad un’associazione, da cui era derivata anche l’uccisione della sorella – non ha tratto le dovute conseguenze giuridiche, ritenendo non “prospettate dal richiedente situazioni di persecuzione così come elencate nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 7” e ciò pur avendo constatato il racconto del medesimo, che narrava “di essersi allontanato dalla città della Costa d’Avorio dove viveva… per sfuggire alle violenze dei militari a seguito di disordini avvenuti nel corso di una manifestazione”; onde la stessa motivazione del decreto risulta meramente apparente;

2) violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 3, 5,6,14,16,17, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, ed omesso esame di fatto decisivo, per non avere ritenuto integrata la fattispecie della protezione sussidiaria in relazione al pericolo di grave danno in caso di rimpatrio, pur in presenza dei predetti elementi di fatto, ritenuti in sé credibili;

3) violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, oltre ad omesso esame di fatto decisivo, perché non è stata svolta una comparazione tra le condizioni di vita, né considerata la detenzione in Libia;

– che il Tribunale ha affermato come i fatti allegati dal richiedente – sopra ricordati – non integrino neanche la prospettazione di situazioni di persecuzione, fra quelle indicate nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 7;

– che l’intrinseca contraddittorietà di tale affermazione, del tutto apodittica e priva di consequenzialità con i fatti narrati dal richiedente, pur ritenuto dal tribunale credibili, induce a ravvisare una motivazione assente, in quanto meramente apparente, già con riguardo ai presupposti per la forma maggiore di protezione: proprio alla luce del dettato dell’art. 7 citato, secondo cui “(a)i fini della valutazione del riconoscimento dello status di rifugiato, gli atti di persecuzione… devono alternativamente: a) essere sufficientemente gravi, per loro natura o frequenza, da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali, in particolare dei diritti per cui qualsiasi deroga è esclusa, ai sensi dell’art. 15, par. 2, della Convenzione sui diritti dell’Uomo; b) costituire la somma di diverse misure, tra cui violazioni dei diritti umani, il cui impatto sia sufficientemente grave da esercitare sulla persona un effetto analogo a quello di cui alla lett. a)”, la cui mancata integrazione nel caso di specie non è stata affatto motivata;

– che l’accoglimento del primo motivo assorbe i rimanenti motivi del ricorso;

– che le spese vanno riservate al giudice del merito, in sede di rinvio.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; cassa e rinvia la causa, anche per le spese di legittimità, innanzi al Tribunale di Campobasso, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 17 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2021

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