LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VANNUCCI Marco – Presidente –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –
Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –
Dott. AMATORE Roberto – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 18391/2020 r.g. proposto da:
S.G., (cod. fisc. *****), rappresentato e difeso, giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’Avvocato Lidia Bianco Speroni, domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la cancelleria civile della Corte di Cassazione;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, (cod. fisc. *****), in persona del Ministro pro tempore;
– intimato –
avverso la sentenza della Corte di Appello di Brescia n. 488/2020, depositata in data 22 maggio 2020;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 23 settembre 2021 dal Consigliere Dott. Roberto Amatore.
RILEVATO
Che:
1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Brescia ha rigettato l’appello proposto da S.G., cittadino del Pakistan, nei confronti del Ministero dell’Interno, avverso l’ordinanza emessa dal Tribunale di Brescia, con la quale erano state respinte le domande di protezione internazionale e umanitaria da tale persona avanzate.
La Corte di merito ha ricordato, in primo luogo, la vicenda personale del richiedente asilo, secondo quanto riferito da quest’ultimo; egli ha infatti narrato: i) di essere nato nella città di Gujrat, nel Punjab; h) di essere stato costretto a fuggire dal suo Paese perché minacciato da un gruppo terroristico sunnita.
La Corte territoriale ha, poi, ritenuto che: a) non erano fondate le domande volte al riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria, del D.Lgs. n. 251 del 2007, sub art. 14, lett. a) e b), in ragione della complessiva valutazione di non credibilità del racconto, che risultava, per molti aspetti, non plausibile e lacunoso e perché il richiedente era venuto meno al suo obbligo di cooperazione istruttoria, producendo in giudizio documentazione palesemente contraffatta (circostanza quest’ultima che l’appellante non aveva neanche contestato già nel giudizio in primo grado); b) non era fondata neanche la domanda di protezione sussidiaria del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c), in ragione dell’assenza di un rischio-paese riferito al Pakistan (Punjab), Stato di provenienza del richiedente, collegato ad un conflitto armato generalizzato; c) non poteva accordarsi tutela neanche sotto il profilo della richiesta protezione umanitaria, posto che, nonostante la dimostrazione di un inserimento lavorativo con un contratto a tempo indeterminato, non vi era certezza che il richiedente fosse ancora residente in Italia, non essendo neanche intervenuto al disposto interrogatorio libero innanzi alla Corte di appello.
2. La sentenza, pubblicata il 22 maggio 2020, è stata impugnata da S.G. con ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
L’intimato Ministero dell’Interno non ha svolto difese.
CONSIDERATO
Che:
1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14 e vizio di motivazione apparente per aver il giudice di appello valutato la fondatezza della domanda di protezione sussidiaria in base a generiche informazioni sulla situazione interna del Punjab pakistano senza considerare tutte le prove disponibili e senza il corretto esercizio dei poteri officiosi.
1.1 Il motivo è inammissibile.
Non è condivisibile l’asserzione difensiva del ricorrente secondo cui sarebbe apparente la motivazione resa in ordine al diniego dell’invocata protezione internazionale.
Sul punto non è inutile ricordare che la motivazione è solo apparente e la sentenza è nulla perché affetta da “error in procedendo”, quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (cfr.: Cass. S.U., n. 22232 del 2016; Cass. S.U., n. 8053 del 2014; Cass., n. 13977 del 2019).
Ciò detto, rileva il Collegio come non vi possano essere dubbi sulla insussistenza del denunziato vizio di nullità del provvedimento impugnato posto che la Corte territoriale ha sviluppato un ragionamento argomentato sia in relazione al giudizio di non credibilità del racconto sia in ordine alla valutazione di pericolosità interna del Punjab, regione pakistana di provenienza del richiedente, con ciò dovendosi ritenere assolto l’obbligo di motivazione del giudicante.
Per il resto le doglianze sollevate dal ricorrente sono rivolte a una inammissibile richiesta di rilettura di fonti informative (di cui peraltro non è stata neanche dimostrata l’allegazione nelle fasi di merito), non consentita in questa sede di legittimità.
2. Con il secondo mezzo si deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), quanto al diniego della richiesta protezione umanitaria in relazione alla quale la corte di appello avrebbe omesso il necessario giudizio comparativo.
2.1 Anche tale motivo è inammissibile.
In effetti la Corte di appello svolge il necessario giudizio comparativo tra la situazione di integrazione sociale in Italia e la condizione del richiedente nel suo Paese di provenienza, non rintracciando tuttavia profili di vulnerabilità soggettiva qualificati in favore del ricorrente.
La doglianza pretenderebbe ora di ripetere in questa sede un nuovo giudizio fattuale sulla ricorrenza dei presupposti applicativi dell’invocata tutela umanitaria, non consentito al giudice di legittimità.
3. Nessuna statuizione è dovuta quanto alle spese del giudizio di legittimità, non avendo la parte vittoriosa svolto difese.
Stante il tenore della pronuncia adottata, sussistono, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto; spettando all’amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (in questo senso, cfr., per tutte: Cass. S.U. n. 4315 del 2020).
PQM
dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, il 23 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2021