Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.3064 del 09/02/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 33607/2019 proposto da:

MINISTERO DELL’INTERNO, *****, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

E.O.P., elettivamente domiciliato in ROMA, presso l’avvocato LUCA ZANACCHI, rappresentato e difeso dall’avvocato FEDERICA MONTANARI;

– resistente –

avverso la sentenza n. 1575/2019 della CORTE D’APPELLO DI BOLOGNA, depositata il 14/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 12/10/2020 dal Consigliere Dott. MARCO DELL’UTRI.

RILEVATO

Che:

E.O.P., cittadino della *****, ha chiesto alla competente commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 4:

(a) in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato politico, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex artt. 7 e segg.;

(b) in via subordinata, il riconoscimento della “protezione sussidiaria” di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14;

(c) in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6 (nel testo applicabile ratione temporis);

a sostegno della domanda proposta, il ricorrente ha dedotto di essere fuggito dal proprio paese temendo per la propria incolumità per ragioni connesse alla successione come re nell’ambito della comunità locale di appartenenza;

la Commissione Territoriale ha rigettato l’istanza;

avverso tale provvedimento E.O.P. ha proposto, ai sensi del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35, ricorso dinanzi al Tribunale di Bologna che, in accoglimento del ricorso, ha riconosciuto, in favore del richiedente, il permesso di soggiorno per motivi umanitari;

tale ordinanza, appellata dal Ministero dell’Interno, è stata confermata dalla Corte d’appello di Bologna con sentenza in data 14/5/2019;

a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha evidenziato il ricorso dei presupposti per il riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari, tenuto conto dell’effettivo grado di integrazione del richiedente sul territorio italiano e della concreta e reale sussistenza del pericolo di vita dallo stesso denunciato in forza del racconto pienamente attendibile reso in relazione alla propria esperienza personale;

il provvedimento della Corte d’appello è stato impugnato per cassazione dal Ministero dell’Interno con ricorso fondato su un unico motivo;

E.O.P. resiste con controricorso.

CONSIDERATO

Che:

con l’unico motivo proposto, il Ministero ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), per avere la corte territoriale erroneamente ritenuto sussistenti i presupposti per il riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari in favore dell’odierno resistente;

il motivo è inammissibile;

osserva il Collegio come, con il motivo in esame, il Ministero ricorrente – lungi dal denunciare l’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata dalla norma di legge richiamata – alleghi un’erronea ricognizione, da parte del giudice a quo, della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa: operazione che non attiene all’esatta interpretazione della norma di legge, inerendo bensì alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, unicamente sotto l’aspetto del vizio di motivazione (cfr., ex plurimis, Sez. L, Sentenza n. 7394 del 26/03/2010, Rv. 612745; Sez. 5, Sentenza n. 26110 del 30/12/2015, Rv. 638171), neppure coinvolgendo, la prospettazione critica del ricorrente, l’eventuale falsa applicazione delle norme richiamate sotto il profilo dell’erronea sussunzione giuridica di un fatto in sè incontroverso, insistendo propriamente, l’amministrazione istante, nella prospettazione di una diversa lettura dei fatti di causa, rispetto a quanto operato dal giudice a quo;

nel caso di specie, al di là del formale richiamo, contenuto nell’epigrafe del motivo d’impugnazione in esame, al vizio di violazione e falsa applicazione di legge, l’ubi consistam delle censure sollevate dall’odierno ricorrente deve piuttosto individuarsi nella negata congruità dell’interpretazione fornita dalla corte territoriale del contenuto rappresentativo degli elementi di prova complessivamente acquisiti, dei fatti di causa e del relativo significato sotto il profilo della valutazione comparativa tra la condizione dell’istante, sul piano dell’integrazione nel tessuto economico-sociale italiano, e i rischi di compromissione del nucleo fondamentale dei relativi diritti fondamentali in connessione al rimpatrio nel proprio paese di origine;

si tratta, come appare manifesto, di un’argomentazione critica con evidenza diretta a censurare una (tipica) erronea ricognizione della fattispecie concreta, di necessità mediata dalla contestata valutazione delle risultanze probatorie di causa; e pertanto di una tipica censura diretta a denunciare il vizio di motivazione in cui sarebbe incorso il provvedimento impugnato;

ciò posto, il motivo d’impugnazione così formulato deve ritenersi inammissibile, non essendo consentito alla parte censurare come violazione di norma di diritto, e non come vizio di motivazione, un errore in cui si assume che sia incorso il giudice di merito nella ricostruzione di un fatto giuridicamente rilevante sul quale la sentenza doveva pronunciarsi, non potendo ritenersi neppure soddisfatti i requisiti minimi previsti dall’art. 360 c.p.c., n. 5, ai fini del controllo della legittimità della motivazione nella prospettiva dell’omesso esame di fatti decisivi controversi tra le parti;

sulla base delle argomentazioni che precedono, dev’essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, cui segue la condanna del Ministero ricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio in favore del controricorrente, secondo la liquidazione di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 2.200,00, oltre alle spese generali, gli esborsi liquidati in Euro 200 e gli accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 12 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2021

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