LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VANNUCCI Marco – Presidente –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –
Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –
Dott. AMATORE Roberto – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 32395/2020 r.g. proposto da:
O.P., (cod. fisc. *****), rappresentato e difeso, giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’Avvocato Lidia Bianco Speroni, domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la cancelleria civile della Corte di Cassazione;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, (cod. fisc. *****), in persona del Ministro pro tempore;
– intimato –
avverso la sentenza della Corte di Appello di Brescia n. 532/2020, depositata in data 29 maggio 2020;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 23 settembre 2021 dal Consigliere Dott. Roberto Amatore.
RILEVATO
Che:
1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Brescia ha rigettato l’appello proposto da O.P., cittadino della Nigeria, nei confronti del Ministero dell’Interno, avverso l’ordinanza, emessa dal Tribunale di Brescia, con la quale erano state respinte le domande di protezione internazionale e umanitaria da tale persona avanzate.
La Corte di merito ha ricordato, in primo luogo, la vicenda personale del richiedente asilo, secondo quanto riferito da quest’ultimo; egli ha infatti narrato: i) di essere nato a ***** e di essersi poi trasferito con la famiglia a *****; ii) di essere stato costretto a fuggire dal suo Paese perché timoroso degli attentati del raggruppamento terrorista ***** che avevano già ucciso i suoi genitori e le sue sorelle.
La Corte territoriale ha, poi, ritenuto che: a) non erano fondate le domande volte al riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria, del D.Lgs. n. 251 del 2007, sub art. 14, lett. a) e b), in ragione della complessiva valutazione di non credibilità del racconto, che risultava, per molti aspetti, non plausibile e lacunoso e perché comunque il richiedente proveniva dall’Edo State; b) non era fondata neanche la domanda di protezione sussidiaria del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c), in ragione dell’assenza di un rischio-paese riferito all’Edo State, stato nigeriano di provenienza del richiedente, collegato a un conflitto armato generalizzato; c) non poteva accordarsi tutela neanche sotto il profilo della richiesta protezione umanitaria, perché il ricorrente non aveva dimostrato un saldo radicamento nel contesto sociale italiano né una condizione di soggettiva vulnerabilità.
2. La sentenza, pubblicata il 29 maggio 2020, è stata impugnata da O.P. con ricorso per cassazione affidato a due motivi.
L’intimato Ministero dell’Interno non ha svolto difese.
CONSIDERATO
Che:
1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine a un fatto decisivo per il giudizio in merito al diniego della richiesta protezione internazionale e a quella umanitaria, in relazione alla regione nigeriana di provenienza di esso richiedente.
1.1 Il motivo – per come articolato – è inammissibile per difetto di autosufficienza, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 3) e 6), posto che il ricorrente, a fronte di una specifica e argomentata statuizione della Corte di appello in riferimento alla indicazione della sua regione di provenienza (Edo State), non ha indicato in quale atto difensivo egli avesse allegato diversamente la provenienza da altro Stato nigeriano (Baga) ove avrebbe potuto essere rilevante il pericolo di danno grave del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c).
2. Con il secondo mezzo si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 5, comma 6, del T.U. Immigrazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), in relazione al diniego di protezione umanitaria.
2.1 Anche il secondo motivo è inammissibile perché genericamente formulato e sostanzialmente volto a sollecitare in questa sede di legittimità un, non consentito, nuovo scrutinio di merito quanto alla ricorrenza dei presupposti applicativi dell’invocata protezione umanitaria.
3. Nessuna statuizione è dovuta quanto alle spese del giudizio di legittimità, non avendo la parte vittoriosa svolto difese.
Stante il tenore della pronuncia adottata, sussistono, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto; spettando all’amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (in questo senso, cfr., per tutte: Cass. S.U. n. 4315 del 2020).
PQM
dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, il 23 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2021