LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Presidente –
Dott. CAPRIOLI Maura – rel. Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –
Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 8979-2020 proposto da:
X.X., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TERENZIO 7, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO GIUFFRIDA, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato ALESSANDRO BONAVITA;
– ricorrente –
Contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 3286/24/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA LOMBARDIA, depositata il 31/07/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 07/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MAURA CAPRIOLI.
Ritenuto che:
Con sentenza nr 3286/2019 la CTR della Lombardia accoglieva l’appello dell’Ufficio nei riguardi di X.X. avverso la pronuncia della CTP di Milano con cui era stato accolto il ricorso del contribuente avente ad oggetto l’impugnativa di un avviso di accertamento per il recupero a tassazione dell’Irpef, addizionale regionale all’Irpef e dell’Iva.
Il Giudice di appello rilevava che la notifica dell’atto di accertamento eseguito doveva considerarsi rituale in quanto eseguita presso il luogo indicato nella dichiarazione dei redditi sicché il ricorso doveva considerarsi tardivo in quanto notificato oltre i 60 giorni dalla data di notificazione dell’atto impugnato. Avverso tale pronuncia X.X. propone ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.
Considerato che:
Con il primo motivo si denuncia la violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – omesso esame circa un fatto decisivo.
Si censura la decisione nella parte in cui aveva ritenuto la sussistenza dei requisiti di gravità, precisione e concordanza idonei a giustificare l’accertamento induttivo malgrado nel predetto atto siano mancati l’indicazione dei presupposti che legittimano il ricorso a tale tipo di accertamento.
Con il secondo motivo si deduce la violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per l’omesso esame circa un fatto decisivo riguardante l’omessa notificazione dell’avviso di accertamento.
Si sostiene che il mancato riscontro al precedente questionario inviato avrebbe dovuto porre in allarme l’Ufficio che avrebbe dovuto quantomeno cercare di contattare il contribuente presso l’indirizzo di residenza che era ben noto all’Amministrazione finanziaria.
Il secondo motivo, che deve essere esaminato prioritariamente afferendo alla tempestività del ricorso introduttivo, è infondato con l’assorbimento del primo. La sentenza ha accertato che la notifica dell’atto impositivo presupposto è stata “effettuata al domicilio fiscale indicato dallo stesso contribuente”. Nel qual caso trova applicazione il principio secondo cui in caso di difformità tra la residenza anagrafica e quella indicata nella dichiarazione dei redditi, è valida la notificazione dell’avviso perfezionatasi presso quest’ultimo indirizzo, atteso che l’indicazione del comune di domicilio fiscale e dell’indirizzo, da parte del contribuente, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 58, va effettuata in buona fede e nel rispetto del principio di affidamento dell’Amministrazione finanziaria, la quale non è tenuta a controllare l’esattezza del domicilio eletto (Cass., Sez. V, 14 dicembre 2016, n. 25680).
L’orientamento, del tutto consolidato (Cass., 2021 n. 6509;Sez. VI, 25 maggio 2020, n. 9567; Cass., Sez. V, 21 febbraio 2020, n. 4675; Cass., Sez. VI, 10 ottobre 2019, n. 25450; Cass., Sez. VI 26 giugno 2019, n. 17198; Cass., Sez. VI, 21 luglio 2015, n. 15258), riposa sul principio secondo cui l’onere del contribuente di indicare all’ufficio tributario il proprio domicilio fiscale e di tenere detto ufficio costantemente informato delle eventuali variazioni (come, in caso di fallimento, prevede la L. Fall., art. 49), legittima l’Ufficio, in caso di mancato adempimento, originario o successivo, di tale onere ad eseguire le notifiche comunque nel domicilio fiscale per ultimo noto, eventualmente nella forma semplificata di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60, lett. e), non potendosi addossare all’Amministrazione l’onere di ricercare il contribuente fuori dall’ultimo domicilio noto (Cass., Sez. V, 11 maggio 2018, n. 11504). Parallelamente, al dovere del contribuente di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 58, di dichiarare un determinato domicilio o sede fiscale non corrisponde l’obbligo dell’Amministrazione finanziaria di verificare e controllare l’attualità e l’esattezza del domicilio eletto (Cass., Sez. V, 29 novembre 2013, n. 26715), sicché è stata (contrariamente a quanto ritenuto dal contribuente) ritenuta invalida la notificazione dell’avviso effettuata presso la residenza anagrafica invece che presso il diverso indirizzo indicato dal contribuente nella dichiarazione dei redditi, proprio a causa del significato che l’indicazione del domicilio assume in termini di elezione di domicilio ai sensi del combinato disposto del D.P.R. cit., artt. 58 e 60 (Cass., Sez. V, 11 novembre 2015, n. 23024).
La sentenza impugnata, che ha ritenuto valida la notificazione avvenuta presso il domicilio fiscale indicato dal contribuente ancorché difforme dalla residenza anagrafica, ha fatto buon governo di tali principi e conseguentemente il ricorso va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo secondo i criteri vigenti.
PQM
La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese di legittimità che si liquidano in complessivi Euro 4000,00 oltre alle spese prenotate a debito.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 7 luglio 2021.
Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2021