Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.30646 del 28/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco A. – Presidente –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20580/2019 proposto da:

L.E., elettivamente domiciliata in Roma, Via Luigi Luciani n. 1, presso lo studio dell’avvocato Manca Bitti Daniele, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato Ramirez Annamaria, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

B.E., elettivamente domiciliata in Roma, Viale delle Medaglie d’Oro n. 157, presso lo studio dell’avvocato Saulle Francesco, rappresentata e difesa dall’avvocato Bertolino Gaspare, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

contro

Be.Ed.;

avverso la sentenza n. 880/2019 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA, pubblicata il 31/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 13/10/2021 dal Cons. Dott. LAMORGESE ANTONIO PIETRO.

FATTI DI CAUSA

Con atto di citazione notificato il 18 febbraio 2014, B.E., nella qualità di amministratrice di sostegno del padre B.D., autorizzata dal giudice tutelare, agiva in giudizio dinanzi al Tribunale di Brescia per far dichiarare la nullità del matrimonio civile contratto con L.E. dal proprio padre il *****, per incapacità di intendere e volere di quest’ultimo.

Il giudizio, nel quale si costituiva M.R. come nuova amministratrice di sostegno, veniva definito con sentenza di rigetto.

L’appello proposto da B.E., nella qualità di erede di B.D. (deceduto il *****), veniva notificato anche a Be.Ed. (figlia di B.D.) e accolto dalla Corte d’appello di Brescia che, con sentenza del 31 maggio 2019, dichiarava nullo il matrimonio per incapacità di intendere e volere di B.D., ai sensi dell’art. 120 c.c..

La L. propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi e a una memoria, resistito da B.E..

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 120 c.c. e omesso esame di fatto decisivo per il giudizio, per avere la Corte territoriale aderito alle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio che aveva accertato solo presuntivamente la incapacità di intendere e volere di B.D. in base alla mera deduzione del “tipico decorso clinico ingravescente” della malattia di Alzheimer, senza considerare che il consulente di parte della L. aveva concluso in senso opposto, avendo accertato nel ***** che la capacità di B.D. era solo moderatamente compromessa e non inficiata nella sfera personale e sentimentale, anche considerando che il rapporto con la L. era consolidato nel tempo.

Il secondo e terzo motivo denunciano violazione e falsa applicazione degli artt. 120 e 2729 c.c. e omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, per avere trascurato o erroneamente valutato gli elementi indiziari desumibili dalle testimonianze rese dalle persone che frequentavano B.D., le quali avevano deposto per la lucidità e serenità di B.D. al momento del matrimonio, e dal medico curante ( Z.), il quale aveva consigliato ai signori B. e L. di regolarizzare il loro rapporto affettivo che durava serenamente da anni, a dimostrazione delle capacità cognitive del primo; inoltre la ricorrente denuncia l’illegittima inversione dell’onere della prova della capacità di intendere e volere del B., impropriamente posta a suo carico.

I motivi sono infondati e in parte inammissibili.

Ad avviso della Corte territoriale, B.D., affetto dal morbo di Alzheimer notoriamente ingravescente, quantomeno dal *****, si trovava in una condizione di grave compromissione delle funzioni cognitive e ciò sulla base di accertamenti medici non smentiti dalle prove testimoniali assunte; la incapacità di intendere e volere di B.D., nel periodo in cui era stato contratto il matrimonio, era stata diagnosticata dal consulente tecnico d’ufficio O.P., la quale aveva evidenziato che tale stato inficiava la sua capacità decisionale per il compimento di un atto fondamentale come il matrimonio; il medico curante Dott. Z.O. era inattendibile (egli, testimoniando a favore della capacità di intendere e volere di B.D. e ammettendo di avergli consigliato di regolarizzare il rapporto con la L., si era discostato dalle conclusioni raggiunte nel certificato da lui stesso redatto il 25 gennaio 2013, nel quale aveva diagnosticato “un grave deficit della memoria nel contesto di una compromissione totale di grado moderato” con un punteggio di 19/30 al MMSE-Mini-Mental State Examination che era sceso a 12/30 in pochi mesi); inoltre, quando aveva genericamente dichiarato che il B. era in grado di esprimere scelte consapevoli “soprattutto in ambito relazionale-affettivo”, il Dott. Z. non intendeva riferirsi alla ben diversa e precisa capacità decisionale necessaria per l’assunzione del vincolo matrimoniale; la L. aveva criticato genericamente le conclusioni del consulente tecnico d’ufficio, invocato a suo favore testimonianze inconferenti e, in definitiva, non aveva dimostrato la capacità di B.D. al momento del matrimonio, in presenza di una accertata “patologia mentale a carattere permanente (e ingravescente come l’Alzheimer) tale da determinare… l’offuscamento delle facoltà cognitive e volitive del soggetto”.

La Corte ha esaminato i fatti rilevanti, desumibili da accertamenti tecnici svolti nel processo e da prove testimoniali, e li ha valutati giungendo alla conclusione – diversa da quella sostenuta dalla ricorrente – che B.D., al momento del matrimonio, soffriva di una menomazione della sfera intellettiva e volitiva di tale grado da impedirgli di comprendere il significato e le conseguenze dell’impegno matrimoniale assunto, con l’effetto che il suo consenso che l’ordinamento vuole che sia formato in piena libertà e consapevolezza (cfr. Cass. n. 20862 del 2021) – non era integro.

I motivi tendono a una impropria rivisitazione di incensurabili apprezzamenti di fatto motivati dalla Corte d’appello, la quale ha giudicato le risultanze probatorie inidonee a dimostrare l’integrità del consensus.

I testimoni avevano riferito che, al momento della celebrazione del matrimonio, egli era “sereno” e aveva riconosciuto le persone care, il che “non significa che il B. avesse, al tempo, la capacità di comprendere il significato e le implicazioni del contratto matrimoniale” (pag. 9 della sentenza). Analogamente, il giudizio di inattendibilità delle dichiarazioni testimoniali del medico curante ha costituito oggetto di un incensurabile apprezzamento di fatto compiuto dai giudici del merito (ex plurimis, Cass. n. 16056 del 2016).

In tal senso i motivi sono inammissibili. E’ noto che l’apprezzamento del giudice del merito circa la valutazione della ricorrenza dei requisiti di precisione, gravità e concordanza richiesti dalla legge per valorizzare elementi di fatto come fonti di presunzione, è incensurabile in sede di legittimità, rimanendo estranea al vizio previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, qualsiasi censura volta a criticare il convincimento che il giudice si è formato, a norma dell’art. 116 c.p.c., commi 1 e 2, in esito all’esame del materiale istruttorio mediante la valutazione della maggiore o minore attendibilità delle fonti di prova, atteso che la deduzione del vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, non consente di censurare la complessiva valutazione delle risultanze processuali, contenuta nella sentenza impugnata, contrapponendo alla stessa una diversa interpretazione al fine di ottenere la revisione da parte del giudice di legittimità degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito (cfr. Cass. n. 20553 del 2021, n. 1234 del 2019).

L’ulteriore rimprovero rivolto dalla ricorrente alla sentenza impugnata di avere impropriamente operato una inversione dell’onere della prova, su di lei impropriamente posto a carico, è infondato.

La Corte territoriale ha condiviso quanto osservato da questa Corte con sentenza n. 21493 del 2014, in fattispecie similare, secondo cui “l’intervenuto accertamento di una patologia mentale a carattere permanente (come nella specie l’Alzheimer) tale da determinare, sia pure transitoriamente, l’offuscamento delle facoltà cognitive e volitive del soggetto comporta l’insorgenza di una presunzione juris tantum d’incapacità”. E’ un precedente condivisibile e correttamente applicato nella sentenza impugnata, la quale ha tratto dalla notoria ingravescenza del morbo dell’Alzheimer un elemento presuntivo della incapacità d’intendere e volere del B. che, unito a numerosi altri elementi, ha consentito alla Corte territoriale di escludere che fosse stato dimostrato che l’atto matrimoniale “fu posto in essere in una fase di lucido intervallo della malattia (cfr. Cass. 9 agosto 2011, n. 17130; 17 giugno 2003, n. 9662; 28 marzo 2002, n. 4539)” (Cass. n. 21493 del 2014). A tale conclusione la Corte territoriale è pervenuta sulla base non di una impropria “inversione dell’onere della prova” – invero non configurabile, nonostante la contraria, e non condivisibile, affermazione contenuta nel citato precedente del 2014 -, ma di una complessiva ed esauriente valutazione degli elementi fattuali e probatori emergenti nel processo, non efficacemente contrastata dalla ricorrente sul piano probatorio.

Il ricorso è rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese, liquidate in Euro 3200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi.

Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi.

Così deciso in Roma, il 13 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2021

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