LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GENOVESE Francesco A. – Presidente –
Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –
Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –
Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 10998/2019 proposto da:
C.M., domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato Cattini Umberto, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
N.E., elettivamente domiciliata in Roma, Viale Carso n. 43, presso lo studio dell’avvocato Izzo Carlo Guglielmo, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato Izzo Adriano, giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 660/2019 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, pubblicata il 26/02/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 13/10/2021 dal Cons. Dott. LAMORGESE ANTONIO PIETRO.
FATTI DI CAUSA
La Corte d’appello di Bologna, con sentenza del 26 febbraio 2019, in parziale accoglimento del gravame di N.E. avverso l’impugnata sentenza del Tribunale di Modena – che aveva dichiarato cessati gli effetti civili del matrimonio concordatario con C.M., aveva rigettato la domanda di assegno divorzile proposta dalla N. e posto a carico del C. l’obbligo di corrispondere un contributo di mantenimento della figlia L., maggiorenne ma non autosufficiente -, ha riconosciuto alla N. un assegno divorzile di Euro 1000,00 al mese; ha rigettato l’appello incidentale del C., il quale aveva reiterato l’istanza di sospensione del processo (fino al passaggio in giudicato della sentenza della Corte d’appello di Bologna dell’8 ottobre 2015 che aveva reso efficace la sentenza ecclesiastica dichiarativa della nullità del matrimonio) e aveva chiesto di revocare la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
Avverso questa sentenza il C. propone ricorso per cassazione, notificato il 2 aprile 2019, affidato a tre motivi e a una memoria, resistito dalla N. con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorrente ha riferito nella memoria che sulla succitata sentenza della Corte d’appello di Bologna, dichiarativa dell’efficacia nell’ordinamento italiano della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio tra i coniugi C. e N., è ormai calato il giudicato, essendo il ricorso per cassazione proposto dalla N. stato rigettato dalla Corte di cassazione con sentenza n. 21345 del 13 agosto 2019.
Sulla base di tale fatto sopravvenuto e decisivo, il ricorrente chiede di accogliere il ricorso e, per l’effetto, di cassare la sentenza impugnata per sopravvenuta cessazione della materia del contendere.
La richiesta è fondata.
Il giudicato sulla sentenza della Corte d’appello (8 ottobre 2015) dichiarativa della efficacia della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio è intervenuto quando non si era formato il giudicato civile sullo status coniugale, poiché non era (e non è ancora) passata in giudicato la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio (peraltro resa dal Tribunale di Modena, il 17 novembre 2017, successivamente alla predetta sentenza delibatoria della Corte d’appello), avendola il C. impugnata in appello e per cassazione, facendo valere la nullità del vincolo matrimoniale come causa di revoca della statuizione di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Deve quindi farsi applicazione del principio secondo cui il passaggio in giudicato della sentenza dichiarativa dell’efficacia, nell’ordinamento dello Stato, della pronuncia ecclesiastica di nullità del matrimonio concordatario, intervenuta in pendenza del giudizio per la cessazione degli effetti civili del matrimonio medesimo, determinando il venir meno del vincolo coniugale, travolge la sentenza civile di divorzio emessa in primo grado e le statuizioni economiche in essa contenute, in quanto tali statuizioni presuppongono la validità del matrimonio e del vincolo conseguente (cfr. ex plurimis Cass. n. 2600 del 2010).
Tale principio è coerente con quello enunciato dalle Sezioni Unite, secondo cui il riconoscimento dell’efficacia della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio religioso, intervenuto dopo il passaggio in giudicato della pronuncia di cessazione degli effetti civili, ma prima che sia divenuta definitiva la successiva decisione in ordine alle relative conseguenze economiche, non comporta la cessazione della materia del contendere in quest’ultimo giudizio, il quale può dunque proseguire ai fini dell’accertamento della spettanza e della liquidazione dell’assegno divorzile (cfr. Cass. SU n. 9004 del 2021).
Nella specie, non essendo intervenuto il giudicato civile sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio, il rapporto tra le parti è conformato dalla statuizione ecclesiastica di nullità del matrimonio, resa efficace nell’ordinamento italiano con sentenza definitiva: ciò preclude l’esame delle domande (e dei motivi di impugnazione) concernenti le conseguenze patrimoniali del divorzio disciplinate dalla L. n. 898 del 1970, art. 5, modificata dalla L. n. 74 del 1987.
In conclusione, giudicando sul ricorso e assorbiti i motivi formulati dal C. (riguardanti, il primo, la questione della sospensione del giudizio di merito in attesa della definizione del giudizio delibatorio e, gli altri, l’assegno divorzile), la sentenza impugnata è cassata per cessazione della materia del contendere.
Le spese dell’intero giudizio sono compensate.
P.Q.M.
La Corte cassa la sentenza impugnata e compensa le spese dell’intero giudizio.
Oscuramento dei dati personali.
Così deciso in Roma, il 13 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2021